((Art. 1 quater 
 
                 Incremento del Fondo straordinario 
            per il sostegno degli enti del Terzo settore 
 
  1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli  enti
del  Terzo  settore,  di   cui   all'articolo   13-quaterdecies   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementata di  60  milioni
di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo  periodo,
una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e'  destinata  al
riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di  spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite  massimo
di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al  titolo  II,
capo III, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
degli  enti  religiosi   civilmente   riconosciuti,   nonche'   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  nella
relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato e che svolgono  attivita'  di  prestazione  di
servizi   socio-sanitari   e   assistenziali,   in   regime   diurno,
semiresidenziale  e  residenziale,   in   favore   di   anziani   non
autosufficienti o disabili, ancorche'  svolte  da  enti  pubblici  ai
sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13-quaterdecies del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Art. 13-quaterdecies  (Fondo  straordinario  per  il
          sostegno degli enti del Terzo settore). - 1. Al fine di far
          fronte alla crisi economica degli enti del  Terzo  settore,
          determinatasi  in  ragione  delle  misure  in  materia   di
          contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  il  "Fondo
          straordinario  per  il  sostegno  degli  enti   del   Terzo
          settore", con una dotazione  di  70  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, per interventi in favore delle  organizzazioni
          di volontariato iscritte nei  registri  regionali  e  delle
          province autonome, di cui alla legge  11  agosto  1991,  n.
          266, delle associazioni di promozione sociale iscritte  nei
          registri nazionale, regionali e delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7  della  legge  7
          dicembre 2000, n. 383,  nonche'  delle  organizzazioni  non
          lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo  10  del
          decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella
          relativa anagrafe. 
                2. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse  del
          fondo tra le regioni e le province autonome, anche al  fine
          di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto
          il territorio nazionale. 
                3. Il contributo erogato attraverso il fondo  di  cui
          al presente  articolo  non  e'  cumulabile  con  le  misure
          previste dagli articoli 1 e 3. 
                4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 34.». 
              - Il titolo II, capo III  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi)  comprende  gli
          articoli da 143 a 150, ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
          dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460  (Riordino   della
          disciplina tributaria degli enti non  commerciali  e  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale): 
                «Art. 10 (Organizzazioni non  lucrative  di  utilita'
          sociale). -  1.  Sono  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita' sociale (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le
          fondazioni, le societa' cooperative e  gli  altri  enti  di
          carattere privato, con o senza  personalita'  giuridica,  i
          cui  statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella   forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, prevedono espressamente: 
                a) lo svolgimento di attivita'  in  uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                  2) assistenza sanitaria; 
                  3) beneficenza; 
                  4) istruzione; 
                  5) formazione; 
                  6) sport dilettantistico; 
                  7) tutela, promozione e valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 108, ivi comprese le biblioteche e i beni  di  cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; 
                  8)  tutela  e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui all'articolo 7  del  D.Lgs.  5
          febbraio 1997, n. 22; 
                  9) promozione della cultura e dell'arte; 
                  10) tutela dei diritti civili; 
                  11) ricerca scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400; 
                  11-bis) cooperazione allo sviluppo  e  solidarieta'
          internazionale; 
                b)  l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale; 
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle  ad  esse
          direttamente connesse; 
                d)  il  divieto  di  distribuire,   anche   in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                f)   l'obbligo    di    devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma  190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                g) l'obbligo di redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                h) disciplina uniforme  del  rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  "organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale" o dell'acronimo "ONLUS". 
                2. Si intende che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
                  a) persone svantaggiate in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
                  b) componenti collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari. 
                2-bis. Si  considera  attivita'  di  beneficenza,  ai
          sensi  del  comma  1,  lettera  a),  numero  3),  anche  la
          concessione di erogazioni gratuite in denaro  con  utilizzo
          di somme  provenienti  dalla  gestione  patrimoniale  o  da
          donazioni appositamente raccolte, a favore  di  enti  senza
          scopo di lucro che operano prevalentemente nei  settori  di
          cui al medesimo comma 1, lettera a), per  la  realizzazione
          diretta di progetti di utilita' sociale. 
                3. Le finalita' di solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
                4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2
          e 3,  si  considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409  ,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22 , della ricerca scientifica di particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
                5. Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
                6.  Si  considerano  in   ogni   caso   distribuzione
          indiretta di utili o di avanzi di gestione: 
                  a) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          a  soci,  associati  o  partecipanti,  ai   fondatori,   ai
          componenti gli organi  amministrativi  e  di  controllo,  a
          coloro che a qualsiasi titolo operino per  l'organizzazione
          o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano  erogazioni
          liberali a  favore  dell'organizzazione,  ai  loro  parenti
          entro il terzo grado ed ai loro  affini  entro  il  secondo
          grado, nonche'  alle  societa'  da  questi  direttamente  o
          indirettamente  controllate  o  collegate,   effettuate   a
          condizioni piu' favorevoli in ragione della loro  qualita'.
          Sono fatti salvi,  nel  caso  delle  attivita'  svolte  nei
          settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
          1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
          ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro
          familiari, aventi significato puramente onorifico e  valore
          economico modico; 
                  b) l'acquisto di beni o servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                  c)  la  corresponsione  ai  componenti  gli  organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645,  e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito  dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
                  d)  la  corresponsione  a  soggetti  diversi  dalle
          banche e  dagli  intermediari  finanziari  autorizzati,  di
          interessi  passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di  ogni
          specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
                  e) la corresponsione ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari o stipendi superiori del 20  per  cento  rispetto  a
          quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro  per  le
          medesime qualifiche. 
                7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
                8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266  ,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi  di  cui
          all'articolo 8 della predetta legge n.  381  del  1991  che
          abbiano la base sociale formata per il cento per  cento  da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
                9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'articolo 3,  comma  6,  lettera  e),  della
          legge  25  agosto  1991,   n.   287,   le   cui   finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,   sono   considerati   ONLUS    limitatamente
          all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a)  del
          comma 1; fatta eccezione per la prescrizione  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni  si
          applicano le disposizioni anche  agevolative  del  presente
          decreto, a condizione che per tali attivita'  siano  tenute
          separatamente le scritture contabili previste  all'articolo
          20-bis del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
          1. 
                10. Non si considerano in ogni caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti  politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 74  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
                «Art. 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. (Omissis). 
                2.   Non   costituiscono   esercizio   dell'attivita'
          commerciale: 
                  a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
          pubblici; 
                  b)   l'esercizio   di   attivita'    previdenziali,
          assistenziali  e  sanitarie  da  parte  di  enti   pubblici
          istituiti esclusivamente a tal fine,  comprese  le  aziende
          sanitarie   locali   nonche'   l'esercizio   di   attivita'
          previdenziali e assistenziali da parte di enti  privati  di
          previdenza obbligatoria.».