((Art. 1 sexies 
 
Modifica di termini per il versamento delle rate per  la  definizione
  agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione 
  1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020  e  di
quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31  maggio  e
il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni  agevolate  di  cui  agli
articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo
16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e  all'articolo  1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni  se
effettuato  integralmente,  con   applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge  n.  119  del
2018: 
  a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza  il
28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 
  b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza  il
31 maggio 2020; 
  c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in  scadenza
il 31 luglio 2020; 
  d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il
30 novembre 2020; 
  e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate  in  scadenza
il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si   riporta   il   testo   dell'articolo   68    del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 68 (Sospensione dei termini di  versamento  dei
          carichi affidati all'agente della riscossione).  -  1.  Con
          riferimento alle entrate tributarie e non tributarie,  sono
          sospesi i termini dei versamenti, in scadenza  nel  periodo
          dall'8 marzo 2020 al 31 agosto, derivanti  da  cartelle  di
          pagamento emesse dagli  agenti  della  riscossione  nonche'
          dagli  avvisi  previsti  dagli  articoli  29   e   30   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I
          versamenti oggetto di sospensione devono essere  effettuati
          in unica soluzione entro il mese successivo al termine  del
          periodo di sospensione.  Non  si  procede  al  rimborso  di
          quanto gia' versato. Si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre  2015,
          n. 159. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche agli atti di cui all'articolo 9,  commi  da  3-bis  a
          3-sexies,  del  decreto-legge  2   marzo   2012,   n.   16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
          1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche'  agli
          atti di cui all'articolo  1,  comma  792,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160. 
                2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che,  alla
          data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la
          sede  operativa  nel  territorio  dei  comuni   individuati
          nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1°  marzo  2020,  e  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
          avevano nei medesimi  comuni  la  sede  legale  o  la  sede
          operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e
          2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. 
                2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in  essere
          alla  data  dell'8  marzo  2020  e  ai   provvedimenti   di
          accoglimento  emessi   con   riferimento   alle   richieste
          presentate fino al 31 dicembre 2020,  gli  effetti  di  cui
          all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
          rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. 
                3.  Il  versamento  delle   rate   da   corrispondere
          nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio,
          il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle
          definizioni agevolate di  cui  agli  articoli  3  e  5  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,
          all'articolo 16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge
          30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo  e  non
          determina  l'inefficacia  delle   stesse   definizioni   se
          effettuato   integralmente,    con    applicazione    delle
          disposizioni dell'articolo  3,  comma  14-bis,  del  citato
          decreto-legge n. 119 del 2018: 
                  a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate
          in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 
                  b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata
          in scadenza il 31 maggio 2020; 
                  c) entro il 30 settembre 2021,  relativamente  alla
          rata in scadenza il 31 luglio 2020; 
                  d) entro il 31  ottobre  2021,  relativamente  alla
          rata in scadenza il 30 novembre 2020; 
                  e) entro il 30 novembre  2021,  relativamente  alle
          rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31  maggio
          e il 31 luglio 2021. 
                3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
          del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
          definizioni di cui al comma 3  del  presente  articolo,  in
          deroga  all'articolo  3,  comma   13,   lettera   a),   del
          decreto-legge n. 119 del  2018,  possono  essere  accordate
          nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
          possono essere accordate anche relativamente ai debiti  per
          i  quali,   alla   medesima   data,   si   e'   determinata
          l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo  6  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1°  dicembre  2016,  n.  225,  e
          all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater,  del  decreto-legge
          16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  in  deroga  alle
          previsioni in essi contenute. 
                4. In considerazione delle previsioni  contenute  nei
          commi 1 e  2  del  presente  articolo,  e  in  deroga  alle
          disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  le  comunicazioni  di
          inesigibilita' relative alle  quote  affidate  agli  agenti
          della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno
          2020 e nell'anno  2021  sono  presentate,  rispettivamente,
          entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro
          il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026. 
                4-bis. Con  riferimento  ai  carichi,  relativi  alle
          entrate tributarie e non  tributarie,  affidati  all'agente
          della riscossione durante il periodo di sospensione di  cui
          ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla  data  del
          31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso
          31 dicembre 2021, a quelli relativi alle  dichiarazioni  di
          cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),  e  c),  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono
          prorogati: 
                  a) di dodici mesi, il termine di  cui  all'articolo
          19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13  aprile
          1999, n. 112; 
                  b) di  ventiquattro  mesi,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge ,
          i termini di decadenza e prescrizione relativi alle  stesse
          entrate.».