((Art. 1 septies 
 
Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali
                       nei contratti pubblici 
 
  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei  prezzi  di  alcuni
materiali da costruzione verificatisi nel  primo  semestre  dell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili rileva,  entro  il
31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni  percentuali,  in
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel
primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi  dei  materiali  da
costruzione piu' significativi. 
  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1  si  procede  a
compensazioni, in aumento o in diminuzione,  nei  limiti  di  cui  ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e  6-bis,  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i  contratti
regolati dal  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo   codice,
determinate  al  netto   delle   compensazioni   eventualmente   gia'
riconosciute o liquidate in relazione  al  primo  semestre  dell'anno
2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a). 
  3. La compensazione e' determinata applicando  alle  quantita'  dei
singoli   materiali   impiegati   nelle   lavorazioni   eseguite    e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021  fino  al
30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi
prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1  con  riferimento  alla
data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente
all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite  a
piu' anni. 
  4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza  di  compensazione  entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in  diminuzione,  la
procedura e'  avviata  d'ufficio  dalla  stazione  appaltante,  entro
quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento
accerta  con  proprio  provvedimento  il   credito   della   stazione
appaltante e procede a eventuali recuperi. 
  5.  Per  le  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  negli   anni
precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e  dell'articolo  216,
comma 27-ter, del codice di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
  6. Ciascuna stazione appaltante  provvede  alle  compensazioni  nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente  accantonate  per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,  fatte  salve  le
somme relative agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  nonche'  le
eventuali ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono,  altresi',
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta,  qualora  non
ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative  ad  altri  interventi
ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante  e  per  i
quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  ed  emanati   i
certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure
contabili della spesa, nei limiti  della  residua  spesa  autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 
  7. Per i soggetti tenuti all'applicazione  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  ad  esclusione  dei
soggetti di cui all'articolo  142,  comma  4,  del  medesimo  codice,
ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti  di  cui  all'articolo
164, comma 5, del medesimo codice, per  i  lavori  realizzati  ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di  cui
al comma 6 del presente  articolo,  alla  copertura  degli  oneri  si
provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di  euro,
che costituisce limite massimo di spesa, con le modalita' di  cui  al
comma 8 del presente articolo. 
  8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e'
istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di
100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di utilizzo del  Fondo,
garantendo la parita' di accesso  per  le  piccole,  medie  e  grandi
imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per  gli  aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse. 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - L'articolo 133  del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163 (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE), abrogato dal decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n.  50,  recava  «Termini  di  adempimento,
          penali, adeguamenti dei prezzi». 
              - Il citato decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50
          recante "Codice  dei  contratti  pubblici",  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 106 del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  (Codice
          dei contratti pubblici): 
                «Art. 106 (Modifica di contratti durante  il  periodo
          di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti,  dei
          contratti di appalto in corso di  validita'  devono  essere
          autorizzate   dal   RUP   con   le    modalita'    previste
          dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
          dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e  nei
          settori speciali possono essere modificati senza una  nuova
          procedura di affidamento nei casi seguenti: 
                  a) se le modifiche, a prescindere dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.  Tali
          clausole fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali
          modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
          essere impiegate, facendo riferimento alle  variazioni  dei
          prezzi  e  dei  costi  standard,  ove  definiti.  Esse  non
          apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare  la
          natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per  i
          contratti relativi ai lavori, le variazioni  di  prezzo  in
          aumento o in diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla
          base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
          l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al  prezzo
          originario e comunque in misura  pari  alla  meta'.  Per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208; 
                  b) per lavori, servizi o  forniture,  supplementari
          da  parte  del  contraente  originale  che  si  sono   resi
          necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
          cambiamento del  contraente  produca  entrambi  i  seguenti
          effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma  7  per  gli
          appalti nei settori ordinari: 
                    1) risulti impraticabile per motivi  economici  o
          tecnici   quali    il    rispetto    dei    requisiti    di
          intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
          servizi   o   impianti   esistenti   forniti    nell'ambito
          dell'appalto iniziale; 
                    2) comporti per l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una  consistente
          duplicazione dei costi; 
                  c)  ove  siano  soddisfatte   tutte   le   seguenti
          condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
          settori ordinari dal comma 7: 
                    1) la necessita' di modifica  e'  determinata  da
          circostanze     impreviste     e     imprevedibili      per
          l'amministrazione    aggiudicatrice    o     per     l'ente
          aggiudicatore. In tali casi le  modifiche  all'oggetto  del
          contratto assumono la denominazione di  varianti  in  corso
          d'opera. Tra le predette circostanze puo'  rientrare  anche
          la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
          alla tutela di interessi rilevanti; 
                    2) la modifica non altera la natura generale  del
          contratto; 
                  d) se un nuovo contraente sostituisce quello a  cui
          la  stazione  appaltante  aveva  inizialmente   aggiudicato
          l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
                    1) una clausola di  revisione  inequivocabile  in
          conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 
                    2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
          di  morte  o  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,
          comprese rilevazioni, fusioni,  scissioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          del presente codice; 
                    3)   nel   caso    in    cui    l'amministrazione
          aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  si   assuma   gli
          obblighi del contraente principale nei confronti  dei  suoi
          subappaltatori; 
                  e) se le modifiche non sono  sostanziali  ai  sensi
          del comma 4. Le stazioni appaltanti possono  stabilire  nei
          documenti di gara  soglie  di  importi  per  consentire  le
          modifiche. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  27-ter  dell'articolo
          216 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art.   216   (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - 1. - 27-bis. (Omissis). 
                27-ter.  Ai  contratti  di  lavori   affidati   prima
          dell'entrata in vigore del presente codice e  in  corso  di
          esecuzione  si  applica  la   disciplina   gia'   contenuta
          nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. 
                (Omissis).». 
              - L'articolo 142  del  citato  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, abrogato dal  decreto  legislativo  18
          aprile 2016,  n.  50,  recava  "Ambito  di  applicazione  e
          disciplina applicabile". 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 164 del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 164 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1.  -
          4. (Omissis). 
                5. I concessionari di lavori pubblici  che  non  sono
          amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti  di  lavori
          affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della  presente
          Parte nonche' le disposizioni di cui alle parti I e  II  in
          materia di subappalto, progettazione, collaudo e  piani  di
          sicurezza,  non  derogate  espressamente   dalla   presente
          parte.».