Art. 10 
 
               Misure di sostegno al settore sportivo 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  81  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n.104, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.126,  si  applicano  anche  per  le  spese  sostenute
durante l'anno  di  imposta  2021,  relativamente  agli  investimenti
sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 
  2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata  la  spesa,  per  un  importo
complessivo ((pari a)) 90  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  che
costituisce tetto di spesa. 
  3.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020  per
contenere la diffusione ((dell'epidemia di COVID-19)), e'  istituito,
per  l'anno  2021,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
fondo con una dotazione di ((86 milioni)) di  euro,  che  costituisce
tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo  perduto
a ristoro delle spese sanitarie ((di sanificazione e prevenzione  e))
per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione  da  COVID-19,
in   favore   delle   societa'   sportive    professionistiche    che
nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione  di
100 milioni  di  euro  e  delle  societa'  ed  associazioni  sportive
dilettantistiche iscritte al registro  CONI  operanti  in  discipline
ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  sport,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  ((definiti))  le
modalita' ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione
del contributo, i criteri di ammissione, le modalita' di  erogazione,
nonche' le procedure di verifica, di controllo e  di  rendicontazione
delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di  cui  al
comma 3. 
  5. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, la dotazione del «Fondo  unico  per  il  sostegno  delle
associazioni  sportive   e   societa'   sportive   dilettantistiche»,
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, e' incrementata di ((190 milioni)) di euro per l'anno 2021. 
  6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di  spesa  ed  e'
destinato  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche che  hanno  sospeso
l'attivita' sportiva. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  sport,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono  ((individuati,))  ai
fini dell'attuazione ((del comma 6)), le modalita'  e  i  termini  di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri
di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche'  le  procedure  di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. 
  8. Il Fondo di cui  all'articolo  90,  comma  12,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino  al  31  dicembre
2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidita'  previste
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,))
delle  leghe  che  organizzano  campionati  nazionali  a  squadre  di
discipline  olimpiche  e  paralimpiche,  e  delle  societa'  sportive
professionistiche  impegnate  in  tali  competizioni,  con  fatturato
derivante da diritti  audiovisivi  inferiore  al  25  per  cento  del
fatturato complessivo relativo al bilancio  2019.  A  tali  fini,  e'
utilizzato  il  comparto  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,   del
decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23  che  e'  incrementato  con  una
dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette  risorse
sono versate sul  conto  corrente  di  tesoreria  centrale  intestato
all'Istituto  per  il  Credito   Sportivo   per   la   gestione   del
summenzionato comparto, per essere utilizzate in base  al  fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
  9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le  esigenze  di
liquidita' di cui al comma 8,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il  Credito
Sportivo. Per tale funzione  e'  utilizzato,  nei  limiti  della  sua
dotazione,  il  comparto  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato  di  13  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  10. Le garanzie di  cui  al  comma  8  sono  rilasciate,  a  titolo
gratuito, alle seguenti condizioni: 
    a) le garanzie sono rilasciate entro  il  31  dicembre  2021,  in
favore di soggetti che non abbiano gia' pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato  e
attestato dal beneficiario; 
    b) la garanzia copre fino al: 
      1) 100 per cento dell'ammontare  del  finanziamento  garantito,
della durata massima di 120 mesi, con un  importo  massimo  garantito
per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio
2021, fino al 90 per cento; 
      2) 90 per cento  dell'ammontare  del  finanziamento  garantito,
della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per
singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad  un  massimo
di 5 milioni di euro; 
    c) a decorrere dal  1°  luglio  2021  le  garanzie  di  cui  alla
precedente lettera b), ((numero  2) ))  sono  concesse  nella  misura
massima dell'80%  e  il  limite  di  durata  delle  nuove  operazioni
finanziarie e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di
cui alla precedente lettera b), ((numero  2) )),  aventi  durata  non
superiore a  72  mesi  e  gia'  garantite  dal  Fondo,  nel  caso  di
prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal  soggetto
finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la  pari   estensione   della
garanzia, ((fermo restando)) il predetto periodo massimo di 120  mesi
di durata dell'operazione finanziaria.»; 
    d) la  garanzia  non  puo'  essere  concessa  a  imprese  che  si
trovavano gia' in difficolta' il  31  dicembre  2019,  ai  sensi  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento
(UE) n. 1388/2014 del 16  dicembre  2014,  salvo  che  si  tratti  di
microimprese o piccole imprese che risultavano gia' in difficolta' al
31 dicembre 2019, purche' non siano soggette a procedure  concorsuali
per insolvenza; 
    e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie ((di cui  al
presente comma)) non puo' superare, alternativamente: 
      1) il 25 per cento del fatturato totale  del  beneficiario  nel
2019; 
      2) il fabbisogno per costi del  capitale  di  esercizio  e  per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di  piccole  e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi  imprese;
tale fabbisogno e'  attestato  mediante  apposita  autocertificazione
resa dal beneficiario ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
  11. Gli impegni per il rilascio  di  garanzie  assunti  sulla  base
dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei
commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento  per  30  milioni  ((di  euro))
operato dall'articolo 31, comma 4-bis, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, non superano l'importo complessivo massimo  ((di  euro))
225.000.000,00. I benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»  non  superano  le
soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto,
da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari  di  cui
al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1. 
  12. L'efficacia delle misure di cui ai commi  8,  9,  10  e  11  e'
subordinata  all'approvazione  della  Commissione  Europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
  13. Sono  a  carico  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo  gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo
14  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  ((13-bis. Le risorse destinate alla societa' Sport e salute Spa  ai
sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2021  e  2022,  anche  in  considerazione  dello  svolgimento   delle
attivita'  preparatorie  dei  Campionati  europei  di  nuoto  che  si
svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo
sono  destinate  a  interventi  di  riqualificazione  degli  impianti
natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico
e delle aree e manufatti a essi connessi. 
  13-ter.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  13-bis  del   presente
articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
   13-quater. Ai decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della
legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2022»; 
  b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»; 
  c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
37, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2023»; 
  d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
38, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2023»; 
  e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
39, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 agosto 2022»; 
  f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
40, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2022». 
  13-quinquies. All'articolo 6 del decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante: 
  a) la ragione sociale o  denominazione,  natura  giuridica,  codice
fiscale  ed  eventuale  partita  IVA  dell'associazione  o   societa'
sportiva dilettantistica; 
  b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; 
  c) la data dello statuto vigente; 
  d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e
le attivita' sportive, didattiche e formative; 
  e) la dichiarazione contenente l'indicazione della  composizione  e
della durata  dell'organo  amministrativo  e  delle  generalita'  del
legale rappresentante e degli amministratori; 
  f) i dati dei tesserati. 
  3. Ogni associazione e societa' sportiva dilettantistica trasmette,
in via telematica, entro il  31  gennaio  dell'anno  successivo,  una
dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2,
l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra  modifica
intervenuta nell'anno precedente. 
  3-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'autorita' di Governo delegata in materia di sport possono essere
rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2,  anche  fissando
requisiti ulteriori». 
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto  a  369  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 77; 
  b)  quanto  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  81  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 81  (Credito  d'imposta  per  gli  investimenti
          pubblicitari  in  favore  di  leghe  e  societa'   sportive
          professionistiche e di  societa'  e  associazioni  sportive
          dilettantistiche). - 1. Per l'anno 2020, alle  imprese,  ai
          lavoratori  autonomi  e  agli  enti  non  commerciali   che
          effettuano investimenti in campagne pubblicitarie,  incluse
          le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano
          campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline
          olimpiche   e   paralimpiche   ovvero   societa'   sportive
          professionistiche  e  societa'  ed  associazioni   sportive
          dilettantistiche iscritte  al  registro  CONI  operanti  in
          discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici  e  che
          svolgono attivita' sportiva giovanile, e'  riconosciuto  un
          contributo, sotto forma di credito d'imposta,  pari  al  50
          per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1°
          luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite  massimo
          complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce
          tetto di spesa. Nel caso  di  insufficienza  delle  risorse
          disponibili rispetto alle  richieste  ammesse,  si  procede
          alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale
          al credito  d'imposta  spettante  calcolato  ai  sensi  del
          presente articolo, con un limite individuale  per  soggetto
          pari al 5 per cento del totale delle  risorse  annue.  Sono
          esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo  gli
          investimenti  in   campagne   pubblicitarie,   incluse   le
          sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che  aderiscono
          al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
                2.   Il    credito    d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  previa
          istanza  diretta  al   Dipartimento   dello   sport   della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, nel rispetto della  normativa  europea  sugli
          aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e i criteri  di
          attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo,
          con  particolare  riguardo  ai  casi  di  esclusione,  alle
          procedure di concessione e di utilizzo del beneficio,  alla
          documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
          alle modalita' finalizzate ad assicurare  il  rispetto  del
          limite di spesa di cui al comma  6.  L'incentivo  spetta  a
          condizione che i pagamenti siano effettuati con  versamento
          bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241. 
                3. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,
          del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo,  e  del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   «de   minimis»   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura. 
                4. L'investimento di  cui  al  comma  1  in  campagne
          pubblicitarie  deve  essere  di  importo  complessivo   non
          inferiore a 10.000  euro  e  rivolto  a  leghe  e  societa'
          sportive  professionistiche  e  societa'  ed   associazioni
          sportive dilettantistiche con ricavi, di  cui  all'articolo
          85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  relativi  al  periodo
          d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno  pari
          a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni  di  euro.
          Le  societa'  sportive  professionistiche  e  societa'   ed
          associazioni  sportive  dilettantistiche,   oggetto   della
          presente  disposizione,  devono  certificare  di   svolgere
          attivita' sportiva giovanile. 
                5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui  al
          comma 1 costituisce, per il  soggetto  erogante,  spesa  di
          pubblicita',  volta  alla  promozione  dell'immagine,   dei
          prodotti o  servizi  del  soggetto  erogante  mediante  una
          specifica attivita' della controparte. 
                6. Agli oneri di cui al  presente  articolo,  per  un
          importo  complessivo  pari  a  90  milioni  di   euro   che
          costituisce tetto di spesa per l'anno 2020, si provvede  ai
          sensi dell'articolo 114. 
                7. Le  amministrazioni  interessate  provvedono  allo
          svolgimento delle attivita'  amministrative  inerenti  alle
          disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni  attuative
          del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  recante
          «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
          da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,
          n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e'  pubblicato
          nella  Gazz.  Uff.  25  ottobre  2020,  n.  265,   Edizione
          straordinaria. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176  (Ulteriori  misure
          urgenti in materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
          lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,  connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 3 (Fondo per il sostegno delle  associazioni  e
          societa' sportive dilettantistiche) . - 1. Al fine  di  far
          fronte alla crisi economica delle associazioni  e  societa'
          sportive dilettantistiche determinatasi  in  ragione  delle
          misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e  societa'
          sportive  dilettantistiche",  con  una  dotazione  di   142
          milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite  di
          spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  essere
          assegnate al Dipartimento per lo Sport. 
                2.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  1   e'   destinato
          all'adozione  di  misure  di  sostegno  e   ripresa   delle
          associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno
          cessato o ridotto  la  propria  attivita'  istituzionale  a
          seguito dei  provvedimenti  statali  di  sospensione  delle
          attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse
          del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo  del
          Dipartimento per lo sport della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri che dispone la loro erogazione. 
                2-bis. Le risorse di  cui  all'articolo  218-bis  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  gia'
          nella disponibilita' del bilancio autonomo della Presidenza
          del Consiglio dei ministri,  sono  portate  ad  incremento,
          nell'ambito   del   predetto   bilancio,   delle    risorse
          provenienti dal Fondo di cui al comma 1. 
                3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede
          ai sensi dell'articolo 34.». 
              - Si riporta il testo del  comma  12  dell'articolo  90
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003): 
                «Art.  90  (Disposizioni  per  l'attivita'   sportiva
          dilettantistica). - 1. - 11-bis. (Omissis). 
                12. Presso l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per i  mutui  relativi  alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree,  da  parte  di
          societa' o associazioni  sportive  nonche'  di  ogni  altro
          soggetto   pubblico   o   privato   che   persegua,   anche
          indirettamente, finalita' sportive. 
                (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali): 
                «Art. 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per  il
          Credito  Sportivo  per  le   esigenze   di   liquidita'   e
          concessione  di   contributi   in   conto   interessi   sui
          finanziamenti). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma
          12, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  puo'  prestare
          garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati
          dall'Istituto per il Credito Sportivo o da  altro  istituto
          bancario per le esigenze di  liquidita'  delle  Federazioni
          Sportive Nazionali, delle  Discipline  Sportive  Associate,
          degli Enti di Promozione  Sportiva,  delle  associazioni  e
          delle  societa'  sportive  dilettantistiche  iscritte   nel
          registro istituito  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n.  242.
          A  tali  fini,  e'  costituito  un  apposito  comparto  del
          predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro  per
          l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo  e'
          autorizzata l'apertura di un conto  corrente  di  tesoreria
          centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo  su
          cui sono versate le predette risorse per essere  utilizzate
          in base al fabbisogno finanziario derivante dalla  gestione
          delle garanzie. 
                2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma  1,
          della legge 24  dicembre  1957,  n.  1295,  puo'  concedere
          contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021,  sui
          finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
          o da altro istituto bancario per le esigenze di  liquidita'
          delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline
          Sportive Associate,  degli  Enti  di  Promozione  Sportiva,
          delle    associazioni    e    delle    societa'    sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999 n.  242,  secondo  le  modalita'
          stabilite dal  Comitato  di  Gestione  dei  Fondi  Speciali
          dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e'
          costituito un apposito  comparto  del  Fondo  dotato  di  5
          milioni di euro per l'anno 2020. 
                3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari,
          in termini di saldo netto e di indebitamento  netto,  a  35
          milioni di euro per l'anno  2020  e  pari,  in  termini  di
          fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno  2020,
          si  provvede,  quanto  a  35  milioni  di  euro,   mediante
          corrispondente riduzione delle somme  di  cui  all'articolo
          56, comma 6,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e, quanto a 5 milioni  di  euro,  mediante  utilizzo
          delle    risorse    rivenienti    dall'abrogazione    della
          disposizione di  cui  al  comma  12  dell'articolo  13  del
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
          legge  24  dicembre  1957,  n.  1295  (Costituzione  di  un
          Istituto per il credito sportivo con sede in Roma): 
                «Art. 5. - L'Istituto puo' concedere  contributi  per
          interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende  di
          credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le  finalita'
          istituzionali, con le disponibilita' di un  fondo  speciale
          costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato  con  il
          versamento  da  parte  dell'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante  a  norma
          dell'articolo 5 del regolamento di cui al  D.M.  19  giugno
          2003, n. 179 del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI  a  norma
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,  n.
          496, colpiti da  decadenza  per  i  quali  resta  salvo  il
          disposto  dell'articolo  90,  comma  16,  della  legge   27
          dicembre 2002, n. 289. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  100  dell'articolo  2
          della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
                «Art. 2. - 1. - 99. (Omissis). 
                100. Nell'ambito delle risorse di cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                  b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
                (Omissis).». 
              - Il Regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella G.U.  L
          187 del 26 giugno 2014, pagg. 1-78. 
              - Il Regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione,
          del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
          zone rurali e che abroga il regolamento  della  Commissione
          (CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella G.U.  L  193  del  1°
          luglio 2014, pagg. 1-75. 
              - Il Regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione,
          del 16 dicembre  2014,  che  dichiara  compatibili  con  il
          mercato interno, in applicazione degli articoli 107  e  108
          del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
          categorie di  aiuti  a  favore  delle  imprese  attive  nel
          settore     della     produzione,     trasformazione      e
          commercializzazione   dei   prodotti    della    pesca    e
          dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.  L  369  del  24
          dicembre 2014, pagg. 37-63. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa», e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo  31
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 31. - 1. - 4. (Omissis). 
                4-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma
          1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito
          comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12,  della
          legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e'  incrementato  di  30
          milioni di euro per  l'anno  2020.  Al  relativo  onere  si
          provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
          Stato, per il corrispondente importo, delle  somme  di  cui
          all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo  2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27,  giacenti  nel  conto  corrente  di  tesoreria
          intestato al  fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  da
          riassegnare al pertinente capitolo di spesa. 
                (Omissis).». 
              -  Il  testo  dell'articolo  108   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione   Europea   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art.  52  (Registro   nazionale   degli   aiuti   di
          Stato).  - 1. Al fine di garantire il rispetto dei  divieti
          di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di  pubblicita'
          previsti dalla normativa europea e nazionale in materia  di
          aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
          ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le  relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
                2. Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,  in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                  a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                  b)  gli  aiuti  de  minimis   come   definiti   dal
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006, e dal regolamento (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,  del   18   dicembre   2013,   nonche'   dalle
          disposizioni    dell'Unione     europea     che     saranno
          successivamente adottate nella medesima materia; 
                  c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
          i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                  d) l'elenco dei soggetti tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato il recupero ai sensi  dell'articolo  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
                3. I soggetti di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
                4. Le informazioni relative  agli  aiuti  di  cui  al
          comma 2, lettere a),  b)  e  c),  sono  conservate  e  rese
          accessibili senza restrizioni, fatte salve le  esigenze  di
          tutela del segreto industriale, per dieci anni  dalla  data
          di  concessione  dell'aiuto,  salvi  i   maggiori   termini
          connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti  di
          altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
          comma 2, lettera d), sono conservate  e  rese  accessibili,
          senza   restrizioni,   fino   alla   data    dell'effettiva
          restituzione dell'aiuto. 
                5. Il monitoraggio delle informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
                6. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
                7. A decorrere dal 1° luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31
          maggio  2017,  n.  115,  recante  «Regolamento  recante  la
          disciplina per  il  funzionamento  del  Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,  comma  6,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
          e integrazioni», e' pubblicato nella Gazz. Uff.  28  luglio
          2017, n. 175. 
              - Si riporta il testo del  comma  630  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «1. - 629. (Omissis). 
                630.  A  decorrere  dall'anno  2019,  il  livello  di
          finanziamento  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
          annua  del  32  per  cento  delle  entrate   effettivamente
          incassate dal bilancio dello  Stato,  registrate  nell'anno
          precedente,   e   comunque   in   misura   non    inferiore
          complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
          versamento delle imposte ai fini IRES, IVA,  IRAP  e  IRPEF
          nei seguenti settori di  attivita':  gestione  di  impianti
          sportivi, attivita' di  club  sportivi,  palestre  e  altre
          attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
          destinate al CONI, nella  misura  di  45  milioni  di  euro
          annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
          funzionamento  e  alle  proprie  attivita'   istituzionali,
          nonche'  per  la  copertura  degli  oneri   relativi   alla
          preparazione  olimpica  e  al  supporto  alla   delegazione
          italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro
          annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
          copertura degli oneri di cui ai commi  da  634  a  639.  Al
          finanziamento delle federazioni sportive  nazionali,  delle
          discipline sportive associate,  degli  enti  di  promozione
          sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei  corpi  civili
          dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
          misura inizialmente non inferiore a  280  milioni  di  euro
          annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
          salute Spa. Per l'anno 2019  restano  confermati  nel  loro
          ammontare gli importi comunicati dal CONI  ai  soggetti  di
          cui al terzo periodo  ai  fini  della  predisposizione  del
          relativo bilancio di previsione. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter. 
              - La legge 8 agosto 2019, n. 86,  recante  «Deleghe  al
          Governo e altre  disposizioni  in  materia  di  ordinamento
          sportivo,    di    professioni    sportive    nonche'    di
          semplificazione», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 16  agosto
          2019, n. 191. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  51  del  decreto
          legislativo   28   febbraio   2021,   n.   36   (Attuazione
          dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti
          sportivi professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di
          lavoro sportivo), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 51 (Norme transitorie). -  1.  Le  disposizioni
          del presente  decreto  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui  agli
          articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI  che  si  applicano  a
          decorrere dal 1° gennaio 2022. 
                2. Al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
                  a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le  parole
          «indennita' percepite da sportivi professionisti al termine
          dell'attivita'  sportiva  ai  sensi   del   settimo   comma
          dell'articolo 4 della legge 23  marzo  1981,  n.  91»  sono
          sostituite  da   «indennita'   percepite   dai   lavoratori
          subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva  ai
          sensi dell'articolo 26, comma 4,  del  decreto  legislativo
          attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge  8
          agosto 2019, n. 86»; 
                  b) la lettera a) del comma 2  dell'articolo  53  e'
          sostituita dalla seguente: «a) i  redditi  derivanti  dalle
          prestazioni  sportive  professionistiche  non  occasionali,
          oggetto di contratto di lavoro non  subordinato,  ai  sensi
          del decreto  legislativo  attuativo  della  delega  di  cui
          all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»; 
                  c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso. 
                3.  All'articolo  16,  comma  5-quater,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  le  parole  "Per  i
          rapporti di cui alla legge  23  marzo  1981,  n.  91"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Per  i  rapporti  di  lavoro
          sportivo".». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 52  del
          citato decreto legislativo 28 febbraio 2021,  n.  36,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 52 (Abrogazioni).  -  1.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2023 sono abrogati: 
                  a) la legge 14 giugno 1973, n. 366; 
                  b) la legge 23 marzo 1981, n. 91; 
                  c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio
          2000, n. 38; 
                  d) l'articolo 2, comma 2, lettera d),  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  15-bis
          del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 (Attuazione
          dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          misure in  materia  di  rapporti  di  rappresentanza  degli
          atleti e delle societa' sportive e di accesso ed  esercizio
          della professione  di  agente  sportivo),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  15-bis  (Disposizione   finale).   -   1.   Le
          disposizioni recate dal presente  decreto  si  applicano  a
          decorrere dal 1° gennaio 2023.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  12-bis
          del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione
          dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          misure in materia di riordino  e  riforma  delle  norme  di
          sicurezza per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti
          sportivi e della normativa in materia di  ammodernamento  o
          costruzione di impianti sportivi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  12-bis  (Disposizione   finale).   -   1.   Le
          disposizioni recate dal presente  decreto  si  applicano  a
          decorrere dal 1° gennaio 2023.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  17-bis
          del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione
          dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          semplificazione  di  adempimenti  relativi  agli  organismi
          sportivi), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  17-bis  (Disposizione   finale).   -   1.   Le
          disposizioni recate dal presente  decreto  si  applicano  a
          decorrere dal 31 agosto 2022.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  43-bis
          del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione
          dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          misure in materia di sicurezza  nelle  discipline  sportive
          invernali), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  43-bis  (Disposizione   finale).   -   1.   Le
          disposizioni recate dal presente  decreto  si  applicano  a
          decorrere dal 1° gennaio 2022.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   39,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Iscrizione nel Registro). - 1. La domanda di
          iscrizione e' inviata al  Dipartimento  per  lo  sport,  su
          richiesta   delle   Associazioni   e   Societa'    sportive
          dilettantistiche,  dalla  Federazione  sportiva  nazionale,
          dalla  Disciplina  sportiva  associata   o   dall'Ente   di
          promozione sportiva affiliante. 
                2.  Alla  domanda  e'  allegata   la   documentazione
          attestante: 
                  a) la  ragione  sociale  o  denomina-zione,  natura
          giuridica,  codice  fiscale  ed   eventuale   partita   IVA
          dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica; 
                  b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; 
                  c) la data dello statuto ; 
                  d)  la   dichiarazione   contenente   l'indicazione
          dell'oggetto sociale e le attivita' sportive, didattiche  e
          formative; 
                  e) la dichiarazione contenente l'indicazione  della
          composizione e della durata  dell'organo  amministrativo  e
          delle  generalita'  del  legale  rappresentante   e   degli
          amministratori; 
                  f) i dati dei tesserati. 
                3.   Ogni   associazione    e    societa'    sportiva
          dilettantistica trasmette, in via telematica, entro  il  31
          gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante
          l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento
          degli  amministratori  in  carica  e  ogni  altra  modifica
          intervenuta nell'anno precedente. 
                3-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri o dell'autorita' di Governo delegata in materia di
          sport possono essere  rideterminati  i  dati  richiesti  ai
          sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori. 
                4. Entro quarantacinque  giorni  dalla  presentazione
          della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata  la
          sussistenza delle condizioni previste, puo': 
                  a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente; 
                  b)   rifiutare   l'iscrizione   con   provvedimento
          motivato; 
                  c) richiedere di  integrare  la  documentazione  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. 
                5.   Decorsi   ulteriori    trenta    giorni    dalla
          comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di
          iscrizione  si  intende  accolta   e   l'iscrizione   avra'
          validita' dalla data di presentazione della domanda. 
                6. In caso di mancato  o  incompleto  deposito  degli
          atti e dei loro aggiornamenti nonche'  di  quelli  relativi
          alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in
          esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida  l'ente
          ad adempiere all'obbligo suddetto,  assegnando  un  termine
          non superiore a centottanta giorni, decorsi  inutilmente  i
          quali l'ente e' cancellato dal Registro.».