((Art. 11 quater 
 
                       Disposizioni in materia 
            di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.
2, le parole:  «entro  il  30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 16 dicembre 2021». 
  2. Nelle more della decisione della  Commissione  europea  prevista
dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nonche'  della  conseguente  modifica  del  programma  in  corso   di
esecuzione di cui al comma 4  del  presente  articolo,  l'Alitalia  -
Societa' Aerea Italiana  S.p.a.  e  l'Alitalia  Cityliner  S.p.a.  in
amministrazione  straordinaria  sono  autorizzate  alla  prosecuzione
dell'attivita' di impresa, compresa la vendita di biglietti,  che  si
intende utilmente perseguita anche ai fini di  cui  all'articolo  69,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  3. A seguito della  decisione  della  Commissione  europea  di  cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e  in
conformita' al piano industriale valutato dalla  Commissione  stessa,
l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.  e  l'Alitalia  Cityliner
S.p.a. in amministrazione straordinaria  provvedono,  anche  mediante
trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui al  citato
articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e  pongono
in essere le ulteriori  procedure  necessarie  per  l'esecuzione  del
piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso  alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno  2021,  n.  99,
dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137  del
2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al
trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con
il piano integrato o modificato tenendo conto della  decisione  della
Commissione europea. 
  4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma
della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo
alla decisione della Commissione europea di cui  al  citato  articolo
79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono
procedere  all'adozione,  per  ciascun  ramo  d'azienda  oggetto   di
cessione,  di  distinti  programmi  nell'ambito  di  quelli  previsti
dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Le
modifiche al programma, la  cui  durata  si  computa  dalla  data  di
autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche  dopo  la
scadenza del  termine  del  primo  programma  autorizzato  e  possono
prevedere la cessione a trattativa  privata  anche  di  singoli  rami
d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La
stima del valore dei complessi oggetto  della  cessione  puo'  essere
effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo  individuato
dall'organo   commissariale,   previo   parere   del   comitato    di
sorveglianza, da rendere nel termine  massimo  di  tre  giorni  dalla
richiesta. 
  5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo puo' essere
autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui  al  comma  3,  a
prescindere dalle verifiche di affidabilita'  del  piano  industriale
previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8  luglio
1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione
straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte
della Commissione europea del piano medesimo. 
  6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i  Commissari
straordinari  dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.   e
dell'Alitalia  Cityliner  S.p.a.  in  amministrazione   straordinaria
possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  al  pagamento
degli oneri e dei costi funzionali alla  prosecuzione  dell'attivita'
d'impresa di ciascuno dei rami del  compendio  aziendale  nonche'  di
tutti i costi di funzionamento della procedura  che  potranno  essere
antergati ad ogni altro credito. 
  7.  I  Commissari  straordinari  dell'Alitalia  -  Societa'   Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a.  in  amministrazione
straordinaria, ferma restando la disciplina in tema  di  rapporti  di
lavoro,  sono  autorizzati  a  sciogliere  i  contratti,   anche   ad
esecuzione  continuata  o  periodica,   ancora   ineseguiti   o   non
interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano  oggetto  di
trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che
non risultino piu' funzionali alla procedura. 
  8.  L'esecuzione  del  programma,  nei  termini  rivenienti   dalla
decisione della Commissione europea di  cui  all'articolo  79,  comma
4-bis, del  decreto-legge  n.  18  del  2020,  integra  il  requisito
richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270.  A  far  data  dal  decreto  di  revoca  dell'attivita'
d'impresa  dell'Alitalia  -  Societa'   Aerea   Italiana   S.p.a.   e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria,  che
potra' intervenire a seguito dell'intervenuta  cessione  di  tutti  i
compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue con finalita'  liquidatoria,  i  cui  proventi
sono prioritariamente destinati al  soddisfacimento  in  prededuzione
dei crediti verso lo Stato. 
  9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di  euro  per
l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di  titoli
di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria  in
conseguenza delle misure di  contenimento  previste  per  l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  non   utilizzati   alla   data   del
trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo
e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non  sia  garantito  al
contraente un analogo servizio di trasporto  ed  e'  quantificato  in
misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalita' attuative
sono  stabilite  con  provvedimento  del  Ministero  dello   sviluppo
economico che provvede al trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner  S.p.a.  in  amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia
conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          2 dicembre 2019, n.  137,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 gennaio  2020,  n.  2  (Misure  urgenti  per
          assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia -
          Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner  S.p.A.
          in amministrazione straordinaria),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Misure urgenti per assicurare la continuita'
          del servizio svolto da Alitalia - Societa'  Aerea  Italiana
          S.p.A.  e  Alitalia  Cityliner  S.p.A.  in  amministrazione
          straordinaria).  -  1.  Per  consentire  di  pervenire   al
          trasferimento  dei  complessi  aziendali  facenti  capo  ad
          Alitalia   -   Societa'   Aerea    Italiana    S.p.A.    in
          amministrazione straordinaria e  alle  altre  societa'  del
          medesimo gruppo anch'esse in amministrazione  straordinaria
          con le modalita' di cui ai commi 3 e  4,  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'   concesso,
          nell'anno  2019,  in  favore  delle  stesse   societa'   in
          amministrazione straordinaria, per  le  loro  indifferibili
          esigenze gestionali e per la  esecuzione  del  piano  delle
          iniziative e  degli  interventi  di  cui  al  comma  3,  un
          finanziamento a titolo oneroso  di  400  milioni  di  euro,
          della durata di sei mesi. 
                2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso con
          l'applicazione di interessi al tasso  Euribor  a  sei  mesi
          pubblicato il giorno  lavorativo  antecedente  la  data  di
          erogazione,  maggiorato  di  1.000  punti   base,   ed   e'
          restituito, per capitale e interessi, in prededuzione,  con
          priorita' rispetto ad ogni  altro  debito  della  procedura
          entro il 16 dicembre 2021. Detto finanziamento puo'  essere
          erogato  anche  mediante  anticipazioni  di  tesoreria   da
          estinguere nel medesimo anno con l'emissione di  ordini  di
          pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa.  Le  somme
          corrisposte in restituzione del finanziamento sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          al Fondo per l'ammortamento dei  titoli  di  Stato  di  cui
          all'articolo  44  del  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di debito  pubblico,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 2003, n. 398. 
                2-bis.  L'organo  commissariale  delle  societa'   in
          amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia  alle
          competenti Commissioni parlamentari,  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla
          situazione economico-finanziaria delle medesime societa' e,
          con    cadenza    semestrale    per     l'intera     durata
          dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati  rilevanti
          relativi  alla   situazione   economico-finanziaria   delle
          medesime societa'. 
                3. Il programma della  procedura  di  amministrazione
          straordinaria delle societa' di cui al comma 1 e' integrato
          con  un  piano  avente  ad  oggetto  le  iniziative  e  gli
          interventi di  riorganizzazione  ed  efficientamento  della
          struttura  e  delle  attivita'  aziendali  delle   medesime
          societa'  funzionali  alla  tempestiva  definizione   delle
          procedure di cui al comma  4,  tenendo  conto  dei  livelli
          occupazionali  e  dell'unita'   operativa   dei   complessi
          aziendali. L'integrazione del programma  e'  approvata  dal
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
                4. Entro il termine  del  31  maggio  2020,  l'organo
          commissariale    delle    societa'    in    amministrazione
          straordinaria di cui  al  comma  1  espleta,  eventualmente
          anche  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma
          4-quater, del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004, n. 39, e nel rispetto  dei  principi  di  parita'  di
          trattamento,  trasparenza   e   non   discriminazione,   le
          procedure necessarie per  pervenire  al  trasferimento  dei
          complessi   aziendali   delle    medesime    societa'    in
          amministrazione  straordinaria,  quali   risultanti   dalla
          esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di
          cui  al  comma  3,  assicurando  la  discontinuita',  anche
          economica,   della   gestione   da   parte   del   soggetto
          cessionario. 
                5. All'articolo 37, comma  4,  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n.  58,  le  parole  «entro  sessanta
          giorni dalla data del predetto decreto del  Ministro  dello
          sviluppo economico per essere riassegnati  ad  uno  o  piu'
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di
          cui al comma 1» sono  sostituite  dalle  seguenti  «con  le
          modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12». Sono fatti salvi  gli
          effetti gia' prodotti dagli  atti  eventualmente  posti  in
          essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1  del  citato
          decreto-legge n. 34 del 2019. 
                6. Agli oneri di cui al  presente  articolo,  pari  a
          euro 400 milioni per l'anno  2019,  si  provvede  a  valere
          sulle risorse  stanziate  ai  sensi  dell'articolo  54  del
          decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalita'  ivi
          indicate. E' conseguentemente abrogato il predetto articolo
          54. Le risorse gia' iscritte  in  bilancio  finalizzate  ai
          finanziamenti di cui al comma 1, a valere  sulle  somme  di
          cui all'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
          124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          2019,  n.  157,   possono   essere   utilizzate   ai   fini
          dell'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2,  secondo
          periodo.  La  regolarizzazione  dell'anticipazione  avviene
          tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento  sul
          pertinente capitolo di spesa. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  79  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto  aereo).  -
          1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19  e'
          formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed  evento
          eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma  2,  lettera
          b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
                2. In considerazione  dei  danni  subiti  dall'intero
          settore    dell'aviazione    a    causa     dell'insorgenza
          dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
          di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac  che,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono  riconosciute
          misure a compensazione dei danni  subiti  come  conseguenza
          diretta dell'evento eccezionale al fine  di  consentire  la
          prosecuzione dell'attivita'.  Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sono
          stabilite  le  modalita'  di  applicazione  della  presente
          disposizione. L'efficacia della  presente  disposizione  e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione Europea. 
                3.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa   nel
          settore  del  trasporto  aereo  di  persone  e  merci,   e'
          autorizzata  la  costituzione   di   una   nuova   societa'
          interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze ovvero controllata da  una  societa'  a  prevalente
          partecipazione  pubblica   anche   indiretta.   L'esercizio
          dell'attivita'  e'  subordinato  alle   valutazioni   della
          Commissione europea. 
                4. Ai fini della costituzione della societa'  di  cui
          al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, il Ministro dello sviluppo  economico  e  il
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sottoposto
          alla registrazione della Corte dei Conti,  che  rappresenta
          l'atto costitutivo della societa', sono definiti  l'oggetto
          sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
          necessario per la costituzione  e  il  funzionamento  della
          societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato  lo
          statuto della societa', sono nominati  gli  organi  sociali
          per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
          remunerazioni degli stessi organi  ai  sensi  dell'articolo
          2389, primo comma, del codice civile,  e  sono  definiti  i
          criteri, in riferimento al mercato,  per  la  remunerazione
          degli amministratori investiti di  particolari  cariche  da
          parte   del   consiglio   di   amministrazione   ai   sensi
          dell'articolo 2389, terzo  comma,  del  codice  civile.  Le
          successive modifiche allo statuto e  le  successive  nomine
          dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
          del codice  civile.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale  e
          a rafforzare la dotazione patrimoniale  della  societa'  di
          cui al presente comma con un apporto complessivo  di  3.000
          milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche  in  piu'
          fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione
          patrimoniale,   anche   tramite   societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica. 
                4-bis. In sede di prima applicazione  della  presente
          disposizione, e' autorizzata, con le modalita'  di  cui  al
          comma 4, la  costituzione  della  societa'  anche  ai  fini
          dell'elaborazione  del  piano  industriale.   Il   capitale
          sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro,  cui
          si provvede a valere sul  fondo  di  cui  al  comma  7.  Il
          Consiglio  di  amministrazione  della  societa'  redige  ed
          approva,  entro  trenta  giorni  dalla  costituzione  della
          societa', un piano industriale di  sviluppo  e  ampliamento
          dell'offerta,  che   include   strategie   strutturali   di
          prodotto.  Il   piano   industriale   puo'   prevedere   la
          costituzione  di  una  o  piu'   societa'   controllate   o
          partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
          per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri  soggetti
          pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
          o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami  d'azienda
          di  imprese  titolari  di  licenza   di   trasporto   aereo
          rilasciata  dall'Ente  Nazionale  per  l'Aviazione  Civile,
          anche  in  amministrazione  straordinaria.  Il   piano   e'
          trasmesso alla Commissione europea per  le  valutazioni  di
          competenza,  nonche'  alle  Camere  per  l'espressione  del
          parere da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per  materia.  Le   Commissioni   parlamentari   competenti
          esprimono parere motivato nel termine perentorio di  trenta
          giorni dalla data di  assegnazione,  decorso  il  quale  si
          prescinde    dallo    stesso.    La    societa'     procede
          all'integrazione o alla  modifica  del  piano  industriale,
          tenendo conto della decisione della Commissione europea. 
                4-ter. Ai fini della prestazione di servizi  pubblici
          essenziali  di  rilevanza  sociale,  e  nell'ottica   della
          continuita' territoriale, la societa' di cui  al  comma  3,
          ovvero le societa' dalla stessa controllate o  partecipate,
          stipula, nel limite  delle  risorse  disponibili,  apposito
          contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il  Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  con  gli  Enti   pubblici   territorialmente
          competenti, anche subentrando nei contratti gia'  stipulati
          per le medesime finalita' dalle imprese di  cui  all'ultimo
          periodo del comma 4-bis. 
                5. Alla societa' di cui al comma 3  e  alle  societa'
          dalla stessa partecipate o controllate non si applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                5-bis. La societa' di cui al comma 3  puo'  avvalersi
          del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai   sensi
          dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato,  di
          cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
          modificazioni. 
                5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di  cui
          al presente articolo sono  esenti  da  imposizione  fiscale
          diretta e indiretta e da tasse. 
                6. 
                7. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma  2  e'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dello  sviluppo  economico  un  fondo  con   una
          dotazione di 350 milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Per
          l'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  da  3  a
          4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di
          3.000 milioni di euro per  l'anno  2020.  Per  l'attuazione
          delle disposizioni di  cui  ai  commi  3,  4  e  4-bis  del
          presente  articolo,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze si  avvale  di  primarie  istituzioni  finanziarie,
          industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno
          2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila  euro
          per l'anno 2020. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, per gli interventi  previsti  dal  comma  4,
          puo' essere riassegnata, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, una quota degli importi  derivanti  da
          operazioni  di  valorizzazione  di   attivi   mobiliari   e
          immobiliari o  da  distribuzione  di  dividendi  o  riserve
          patrimoniali. 
                8. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  69  del  decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova   disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274): 
                «Art. 69 (Conversione in corso di  procedura).  -  1.
          Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura  di
          amministrazione straordinaria, risulta che  la  stessa  non
          puo'  essere  utilmente  proseguita,   il   tribunale,   su
          richiesta  del  commissario  straordinario   o   d'ufficio,
          dispone la conversione della procedura in fallimento. 
                2. Prima di presentare la richiesta  di  conversione,
          il  commissario  straordinario  ne  riferisce  al  Ministro
          dell'industria.». 
              - Il decreto-legge  30  giugno  2021,  n.  99,  recante
          «Misure urgenti in materia fiscale, di tutela  del  lavoro,
          dei consumatori e di sostegno alle imprese»  e'  pubblicato
          nella  Gazz.  Uff.  30  giugno  2021,  n.   155,   Edizione
          straordinaria. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270: 
                «Art.   27   (Condizioni   per   l'ammissione    alla
          procedura). - 1. Le imprese dichiarate insolventi  a  norma
          dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di  amministrazione
          straordinaria qualora presentino  concrete  prospettive  di
          recupero   dell'equilibrio   economico   delle    attivita'
          imprenditoriali. 
              2. Tale  risultato  deve  potersi  realizzare,  in  via
          alternativa: 
                  a) tramite la  cessione  dei  complessi  aziendali,
          sulla base di un programma di  prosecuzione  dell'esercizio
          dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
          di cessione dei complessi aziendali"); 
                  b)  tramite   la   ristrutturazione   economica   e
          finanziaria dell'impresa, sulla base  di  un  programma  di
          risanamento di durata non superiore a due anni  ("programma
          di ristrutturazione"); 
                  b-bis) per le societa'  operanti  nel  settore  dei
          servizi pubblici essenziali anche tramite  la  cessione  di
          complessi di beni e contratti sulla base di un programma di
          prosecuzione  dell'esercizio  dell'impresa  di  durata  non
          superiore ad un anno ("programma di cessione dei  complessi
          di beni e contratti"). 
                2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
          del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  la
          durata dei  programmi  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo  puo'  essere  autorizzata  dal   Ministro   dello
          sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 63  del
          citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270: 
                «Art. 63 (Vendita di aziende in esercizio). -1. -  2.
          (Omissis). 
                3. La scelta dell'acquirente  e'  effettuata  tenendo
          conto,  oltre  che  dell'ammontare  del   prezzo   offerto,
          dell'affidabilita'   dell'offerente   e   del   piano    di
          prosecuzione  delle  attivita'  imprenditoriali  da  questi
          presentato,   anche   con   riguardo   alla   garanzia   di
          mantenimento dei livelli occupazionali. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 111-bis  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
                «Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili).
          - I crediti prededucibili devono essere  accertati  con  le
          modalita' di cui al capo V, con esclusione  di  quelli  non
          contestati per collocazione e  ammontare,  anche  se  sorti
          durante  l'esercizio  provvisorio,  e  di  quelli  sorti  a
          seguito di provvedimenti di liquidazione  di  compensi  dei
          soggetti nominati ai  sensi  dell'articolo  25;  in  questo
          ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con  il
          procedimento di cui all'articolo 26. 
                I crediti  prededucibili  vanno  soddisfatti  per  il
          capitale, le spese e gli interessi con  il  ricavato  della
          liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
          conto delle rispettive cause di prelazione, con  esclusione
          di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni  oggetto  di
          pegno ed  ipoteca  per  la  parte  destinata  ai  creditori
          garantiti. Il corso degli interessi cessa  al  momento  del
          pagamento. 
                I  crediti  prededucibili   sorti   nel   corso   del
          fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per
          collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
          di  fuori  del  procedimento  di  riparto  se  l'attivo  e'
          presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti  i  titolari
          di tali crediti. Il pagamento deve essere  autorizzato  dal
          comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. 
                Se l'attivo e' insufficiente, la  distribuzione  deve
          avvenire  secondo  i  criteri  della  graduazione  e  della
          proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato  dalla
          legge.». 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'articolo  73
          del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270: 
                «Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa).  -
          1. Nei casi in cui e' stato  autorizzato  un  programma  di
          cessione  dei  complessi  aziendali,  se  nel  termine   di
          scadenza del programma,  originario  o  prorogato  a  norma
          dell'art.  66,  e'  avvenuta  la  integrale  cessione   dei
          complessi  stessi,   il   tribunale,   su   richiesta   del
          commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
          la cessazione dell'esercizio dell'impresa. 
                (Omissis).».