((Art. 11 quinquies 
 
Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle  imprese
                         di medie dimensioni 
 
  1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le  condizioni  previsti
dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa - Invitalia e' autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021
la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma  18  del
predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro  il
30 giugno 2021. 
  2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del
relativo apporto sono effettuati entro i limiti della  dotazione  del
Fondo Patrimonio  PMI  di  cui  al  comma  12  dell'articolo  26  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  3.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione
europea.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  26  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di
          medie dimensioni). -  1. Le misure  previste  dal  presente
          articolo si applicano, in conformita' a tutti i  criteri  e
          le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale  delle
          societa' per azioni, societa' in  accomandita  per  azioni,
          societa' a responsabilita'  limitata,  anche  semplificata,
          societa'  cooperative,  -societa'   europee   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2157/2001  e  societa'   cooperative
          europee di cui al regolamento  (CE)  n.  1435/2003,  aventi
          sede legale in Italia, escluse quelle di  cui  all'articolo
          162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.   917   e   quelle   che   esercitano   attivita'
          assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e
          iscritta nel registro delle imprese, soddisfi  le  seguenti
          condizioni: 
                  a)  presenti  un  ammontare  di   ricavi   di   cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          relativo al periodo  d'imposta  2019,  superiore  a  cinque
          milioni di euro, ovvero dieci  milioni  di  euro  nel  caso
          della misura prevista al  comma  12,  e  fino  a  cinquanta
          milioni di euro; nel caso in cui la societa' appartenga  ad
          un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su
          base consolidata, al piu' elevato grado di  consolidamento,
          non tenendo conto dei  ricavi  conseguiti  all'interno  del
          gruppo; 
                  b)   abbia   subito,   a    causa    dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020,
          una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura
          non  inferiore  al  33%;  nel  caso  in  cui  la   societa'
          appartenga ad un gruppo, si fa riferimento  al  valore  dei
          citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di
          consolidamento, non tenendo  conto  dei  ricavi  conseguiti
          all'interno del gruppo; 
                  c) abbia deliberato ed eseguito dopo  l'entrata  in
          vigore del presente decreto legge ed entro il  31  dicembre
          2020,  ovvero,  limitatamente   all'accesso   alle   misure
          previste dai commi 8 e 12, entro  il  30  giugno  2021,  un
          aumento di capitale a pagamento  e  integralmente  versato;
          per l'accesso alla misura prevista dal comma  12  l'aumento
          di capitale non e' inferiore a 250.000 euro. 
                2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e  12  la
          societa' soddisfa altresi' le seguenti condizioni: 
                  a)  non  e'  sottoposta  o  ammessa   a   procedura
          concorsuale ovvero non e' stata  presentata  o  depositata,
          nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far
          dichiarare  lo  stato  di  insolvenza  o  l'avvio  di   una
          procedura fallimentare o  altra  procedura  concorsuale  e,
          comunque, alla data del  31  dicembre  2019  non  rientrava
          nella categoria delle imprese in difficolta' ai  sensi  del
          regolamento (UE) n.  651/2014,  del  17  giugno  2014,  del
          regolamento (UE) n. 702/2014, del 25  giugno  2014,  e  del
          regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014; 
                  b)  si   trova   in   situazione   di   regolarita'
          contributiva e fiscale; 
                  c) si trova in regola con le  disposizioni  vigenti
          in  materia  di  normativa  edilizia  ed  urbanistica,  del
          lavoro,  della  prevenzione   degli   infortuni   e   della
          salvaguardia dell'ambiente; 
                  d) non rientra tra le societa' che  hanno  ricevuto
          e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
          bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili  dalla
          Commissione europea; 
                  e) non si trova nelle condizioni  ostative  di  cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159; 
                  f) nei confronti degli amministratori, dei  soci  e
          del  titolare  effettivo  non   e'   intervenuta   condanna
          definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in
          violazione delle norme per la repressione dell'evasione  in
          materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto  nei
          casi in cui sia stata applicata la pena accessoria  di  cui
          all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10  marzo
          2000, n. 74; 
                  g) solo nel caso di accesso alla misura di  cui  al
          comma 12, il numero di occupati e' inferiore a 250 persone 
                2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si  applicano
          anche alle imprese, non in difficolta'  alla  data  del  31
          dicembre 2019,  ammesse  successivamente  a  tale  data  al
          concordato preventivo con continuita' aziendale purche'  il
          decreto di omologa sia stato gia'  adottato  alla  data  di
          presentazione dell'istanza di cui al comma 17  ovvero  alla
          data di approvazione del bilancio di cui al comma 8  e  che
          si trovano in  situazione  di  regolarita'  contributiva  e
          fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione. 
                3. L'efficacia delle  misure  previste  dal  presente
          articolo  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   108,
          paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
                4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro,
          in una o piu'  societa',  in  esecuzione  dell'aumento  del
          capitale sociale di cui al comma 1, lettera c),  spetta  un
          credito d'imposta pari al 20 per cento. 
                5. L'investimento massimo del conferimento in  denaro
          sul quale calcolare il credito d'imposta non puo'  eccedere
          euro   2.000.000.   La   partecipazione   riveniente    dal
          conferimento deve essere  posseduta  fino  al  31  dicembre
          2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima
          di  tale  data  da  parte  della   societa'   oggetto   del
          conferimento in denaro comporta la decadenza dal  beneficio
          e l'obbligo  del  contribuente  di  restituire  l'ammontare
          detratto, unitamente agli interessi legali.  L'agevolazione
          spetta all'investitore  che  ha  una  certificazione  della
          societa' conferitaria che attesti di non aver  superato  il
          limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma
          20 ovvero, se superato, l'importo per il  quale  spetta  il
          credito d'imposta.  Non  possono  beneficiare  del  credito
          d'imposta  le  societa'  che  controllano  direttamente   o
          indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte  a
          comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono
          da questa controllate. 
                6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti
          effettuati in stabili organizzazioni in Italia  di  imprese
          con sede in Stati membri dell'Unione  europea  o  in  Paesi
          appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di
          quanto previsto al comma 1. I commi  4  e  5  si  applicano
          altresi' quando l'investimento avviene attraverso  quote  o
          azioni  di  organismi  di   investimento   collettivo   del
          risparmio residenti nel territorio dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, che investono in misura superiore al 50%
          nel capitale sociale  delle  imprese  di  cui  al  presente
          articolo. 
                7.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  4  e'
          utilizzabile nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al
          periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento  e  in
          quelle  successive  fino  a  quando  non  se  ne   conclude
          l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno  successivo
          a quello di presentazione della dichiarazione  relativa  al
          periodo  di  effettuazione  dell'investimento,   anche   in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Non  si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
          alla formazione del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi e del valore della produzione ai fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive e non rileva  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le
          condizioni di cui al comma 2, e'  riconosciuto,  a  seguito
          dell'approvazione del bilancio  per  l'esercizio  2020,  un
          credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10
          per cento del patrimonio  netto,  al  lordo  delle  perdite
          stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di
          capitale di cui al comma 1,  lettera  c),  e  comunque  nei
          limiti previsti dal comma 20.  La  percentuale  di  cui  al
          periodo precedente e' aumentata dal 30 al 50 per cento  per
          gli aumenti di capitale deliberati ed  eseguiti  nel  primo
          semestre del 2021. La distribuzione di  qualsiasi  tipo  di
          riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero  del  1°  gennaio
          2025 nel caso in cui l'aumento di capitale  sia  deliberato
          ed eseguito nel  primo  semestre  dell'esercizio  2021,  da
          parte della societa' ne comporta la decadenza dal beneficio
          e  l'obbligo  di  restituire  l'importo,  unitamente   agli
          interessi legali. 
                9.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  8  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, a partire dal decimo giorno  successivo  a  quello  di
          effettuazione      dell'investimento,       successivamente
          all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro
          la data del 30 novembre 2021. Non si applicano i limiti  di
          cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge  23  dicembre
          2000, n.  388.  Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                10. Per la fruizione dei crediti di imposta  previsti
          dal presente articolo e' autorizzata la  spesa  nel  limite
          complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno  2021.
          A  tal  fine,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito, per il medesimo
          anno, un apposito Fondo. 
                11. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   decreto-legge,   sono
          stabiliti i criteri e le modalita'  di  applicazione  e  di
          fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare
          il rispetto del limite di spesa di cui al precedente  comma
          10. 
                12. Ai fini  del  sostegno  e  rilancio  del  sistema
          economico-produttivo  italiano,  e'  istituito   il   fondo
          denominato « Fondo Patrimonio PMI"» (di  seguito  anche  il
          "Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro  il  30  giugno
          2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite
          massimo di 1 miliardo di  euro  per  le  sottoscrizioni  da
          effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di  debito
          di nuova emissione,  con  le  caratteristiche  indicate  ai
          commi 14 e 16 (di seguito  "gli  strumenti  finanziari  "),
          emessi dalle societa' di cui al comma 1, che soddisfano  le
          condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari
          al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di
          capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento
          dell'ammontare dei ricavi di cui al comma  1,  lettera  a).
          Qualora  la  societa'  sia  beneficiaria  di  finanziamenti
          assistiti da garanzia pubblica in attuazione di  un  regime
          di aiuto ai sensi del  paragrafo  3.2  della  Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti sotto
          forma di tassi d'interesse agevolati in  attuazione  di  un
          regime di aiuto ai sensi del  paragrafo  3.3  della  stessa
          Comunicazione,  la  somma  degli  importi  garantiti,   dei
          prestiti  agevolati  e   dell'ammontare   degli   Strumenti
          Finanziari  sottoscritti  non  puo'  superare  il  maggiore
          valore tra: il 25 per cento dell'ammontare  dei  ricavi  di
          cui al comma 1, lettera a),  e  il  doppio  dei  costi  del
          personale della societa' relativi al 2019, come  risultanti
          dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha
          approvato il bilancio.  Gli  Strumenti  Finanziari  possono
          essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412,
          primo comma, del codice civile. 
                13. La gestione del  Fondo  e'  affidata  all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di  impresa  Spa  -  Invitalia,  o  a  societa'  da  questa
          interamente controllata (di seguito anche "il Gestore") 
                14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati  decorsi
          sei anni dalla sottoscrizione. La societa'  emittente  puo'
          rimborsare i titoli in  via  anticipata  decorsi  tre  anni
          dalla  sottoscrizione.  Gli   Strumenti   Finanziari   sono
          immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia
          interdittiva. Nel caso in cui  la  societa'  emittente  sia
          assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale,  i
          crediti del  Fondo  per  il  rimborso  del  capitale  e  il
          pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo  i  crediti
          chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo  2467
          del codice civile. 
                15. La societa' emittente assume l'impegno di: 
                  a)  non  deliberare  o   effettuare,   dalla   data
          dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli  Strumenti
          Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti  di  azioni
          proprie  o  quote  e  di  non  procedere  al  rimborso   di
          finanziamenti dei soci; 
                  b) destinare il finanziamento a sostenere costi  di
          personale, investimenti o capitale circolante impiegati  in
          stabilimenti produttivi  e  attivita'  imprenditoriali  che
          siano localizzati in Italia; 
                  c) fornire al Gestore un rendiconto periodico,  con
          i contenuti, la cadenza  e  le  modalita'  da  quest'ultimo
          indicati, al fine di consentire la verifica  degli  impegni
          assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del
          decreto di cui al comma 16. 
                16. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  sono  definite  caratteristiche,  condizioni  e
          modalita' del finanziamento e degli  Strumenti  Finanziari.
          Nel decreto sono altresi' indicati  gli  obiettivi  al  cui
          conseguimento  puo'  essere  accordata  una  riduzione  del
          valore di rimborso degli Strumenti Finanziari. 
                17. L'istanza e'  trasmessa  al  Gestore  secondo  il
          modello uniforme da questo  reso  disponibile  sul  proprio
          sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.
          Il Gestore puo' prevedere  ai  fini  della  verifica  della
          sussistenza dei  requisiti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la
          presentazione di  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.
          Qualora il  rilascio  dell'informativa  antimafia  non  sia
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati  unica   prevista   dall'articolo   96   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  ferma  restando  la
          richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le
          istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
          da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
          sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
          rappresentante attesta, sotto la  propria  responsabilita',
          di  non  trovarsi  nelle   condizioni   ostative   di   cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato  di  emergenza
          sanitaria,  puo'  procedere  alla  attuazione   di   quanto
          previsto dal presente  articolo  anche  prima  dei  termini
          previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
          Il  Gestore  procede,  secondo  l'ordine   cronologico   di
          presentazione delle istanze 
                18.  Il  Gestore,  verificata  la   sussistenza   dei
          requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione  dell'aumento
          di capitale di cui al comma 1, lettera c),  la  conformita'
          della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari
          a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui
          al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui  al  comma
          15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
          sottoscrizione degli stessi e al  versamento  del  relativo
          apporto entro il 30 giugno 2021, fermo restando  il  limite
          massimo di cui al comma 12, primo periodo. 
                19. Il Fondo ha  una  dotazione  iniziale  pari  a  4
          miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo
          e'  autorizzata   l'apertura   di   apposita   contabilita'
          speciale. Il Gestore  e'  autorizzato  a  trattenere  dalle
          disponibilita' del Fondo un importo massimo per  operazione
          pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4  per  cento
          del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti
          e, negli  anni  successivi  e  fino  all'esaurimento  delle
          procedure di recupero dei crediti vantati verso le societa'
          emittenti, allo 0,2 per cento  del  valore  nominale  degli
          Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati  in
          9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro
          annui per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in  3,8
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
                19-bis.   In   considerazione   delle    peculiarita'
          normative delle imprese a carattere  mutualistico  e  senza
          fine di speculazione privata e della loro funzione sociale,
          il Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle  risorse
          di cui al secondo periodo  del  comma  19,  delle  societa'
          finanziarie partecipate  e  vigilate  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico costituite per il perseguimento  di  una
          specifica  missione  di   interesse   pubblico   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 2 e  4,  della  legge  27  febbraio
          1985,  n.  49,  le  quali  assolvono,  limitatamente   alle
          societa' cooperative, le funzioni  attribuite  al  soggetto
          gestore  ai  sensi  del  presente  articolo,   secondo   le
          condizioni e con le  modalita'  definite  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dello sviluppo economico. 
                20.  I  benefici  previsti  ai  commi  4  e  8   sono
          cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di  aiuto,
          da qualunque  soggetto  erogate,  di  cui  la  societa'  ha
          beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della  Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo
          lordo  delle  suddette  misure  di  aiuto  non  eccede  per
          ciascuna societa' di cui al comma 1 l'ammontare di  800.000
          euro, ovvero 120.000  euro  per  le  imprese  operanti  nel
          settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro  per
          le imprese operanti nel settore della  produzione  primaria
          di prodotti agricoli.  Non  si  tiene  conto  di  eventuali
          misure di cui la societa' abbia beneficiato  ai  sensi  del
          regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento
          (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento  (UE)
          della  Commissione  n.  717/2014  ovvero   ai   sensi   del
          regolamento  (UE)  n.  651/2014,  del  regolamento(UE)   n.
          702/2014 del 25 giugno  2014  e  del  regolamento  (UE)  n.
          1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica  del
          rispetto  dei  suddetti  limiti  la  societa'  ottiene  dai
          soggetti  indicati  ai  commi  4  e  6   secondo   periodo,
          l'attestazione della misura dell'incentivo  di  cui  si  e'
          usufruito.   La   societa'   presenta   una   dichiarazione
          sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'articolo
          47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000,  n.  445,  con  la  quale  il  legale  rappresentante
          attesta, sotto la propria responsabilita',  che  le  misure
          previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
          qualunque  soggetto  erogate,  di  cui   la   societa'   ha
          beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19", non superano i limiti
          suddetti. Con il medesimo  atto  il  legale  rappresentante
          dichiara,  altresi',  di  essere  consapevole  che  l'aiuto
          eccedente  detti   limiti   e'   da   ritenersi   percepito
          indebitamente  e  oggetto  di  recupero  ai   sensi   della
          disciplina dell'Unione europea. 
                21. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.». 
              - Il  testo  del  paragrafo  3  dell'articolo  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato
          nei riferimenti normativi all'art. 1.