((Art. 11 sexies 
 
Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2020,
  n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione 
  1. Al primo periodo del comma 200 dell'articolo 1  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «e  impoverimento   del   tessuto   produttivo   e
industriale» sono soppresse; 
  b) le parole: «da destinare ai comuni dei»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da  destinare  in  pari  misura  ai  consorzi  industriali
ricadenti nei». 
  2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono  concessi  nel  rispetto  della
normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  in  regime  de
minimis.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della  citata  legge  30  dicembre  2020,  n.   178,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «1. - 199. (Omissis). 
                200. Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato  di
          48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni  di  euro
          per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro  per  l'anno  2023,
          per  la  realizzazione  di  interventi  di  sostegno   alle
          attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni  di
          deindustrializzazione,  da  destinare  in  pari  misura  ai
          consorzi  industriali  ricadenti  nei  territori   di   cui
          all'articolo 3 della legge 10  agosto  1950,  n.  646,  non
          ubicati  nelle  aree  oggetto  dell'agevolazione   di   cui
          all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
          n. 104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
          ottobre 2020,  n.  126.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
          e la coesione territoriale, sono ripartite  le  risorse  di
          cui al presente comma e  sono  stabiliti  i  termini  e  le
          modalita' di  accesso  e  di  rendicontazione  dell'impiego
          delle risorse medesime.  Agli  oneri  di  cui  al  presente
          comma, pari a 48 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a  43
          milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro  per
          l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di  euro  per
          l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022  e  a  30
          milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e,
          quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2021,
          2022 e 2023, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027. 
                (Omissis).».