((Art. 11 sexies Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione 1. Al primo periodo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e impoverimento del tessuto produttivo e industriale» sono soppresse; b) le parole: «da destinare ai comuni dei» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei». 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla presente legge: «1. - 199. (Omissis). 200. Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027. (Omissis).».