((Art. 2 bis 
 
Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del  fenomeno
                             dell'usura 
 
  1.  La  dotazione  del  Fondo  per  la  prevenzione  del   fenomeno
dell'usura, di cui all'articolo 15, comma  1,  della  legge  7  marzo
1996, n. 108, e' integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  15
          della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni  in  materia
          di usura): 
                «Art. 15. - 1. E' istituito presso il  Ministero  del
          tesoro  il  "Fondo  per   la   prevenzione   del   fenomeno
          dell'usura"  di  entita'  pari  a  lire  300  miliardi,  da
          costituire con quote di 100 miliardi di lire  per  ciascuno
          degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998.  Il  Fondo  dovra'
          essere utilizzato quanto al 70 per cento  per  l'erogazione
          di  contributi  a  favore  di   appositi   fondi   speciali
          costituiti  dai  confidi,  di  cui  all'articolo   13   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per
          cento   a   favore   delle   fondazioni   ed   associazioni
          riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
          cui al comma 4. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.