Art. 3 
 
                    ((Incremento delle risorse)) 
            per il sostegno ai comuni a vocazione montana 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo  2021,
n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21  maggio  2021,  n.
69,  e'  incrementato  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.
L'incremento di cui al primo periodo e' assegnato alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano  ((nelle  quote  determinate
dalla tabella seguente)), per essere erogato in favore delle  imprese
turistiche, come  definite  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  localizzate  nei  Comuni  ubicati
all'interno di comprensori sciistici. A tal fine,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  con  proprio
provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni  al  loro
interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresi'  a
definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi a  titolo
di ristoro. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  ((2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, e' incrementato di 30 milioni di euro per  l'anno  2021.
Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ai  fini  della  loro
destinazione ai  comprensori  e  alle  aree  sciistiche  a  carattere
locale, come definiti dalla Commissione europea,  per  interventi  di
inno-tecnologica,  ammodernamento  e  miglioramento  dei  livelli  di
sicurezza degli impianti di risalita, delle  piste  da  sci  e  degli
impianti  di  innevamento  programmato.  Le  medesime  risorse   sono
ripartite con decreto del Ministro del turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2-ter. Per l'anno 2021,  per  far  fronte  alle  esigenze  connesse
all'incidente della funivia del Mottarone, e' assegnato un contributo
di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al
numero  degli  esercizi  presenti  nella  porzione   del   rispettivo
territorio situata sulla sommita'  del  Mottarone  e  finalizzato  al
ristoro delle attivita' alberghiere, di ristorazione  e  di  bar,  in
possesso di licenza annuale non stagionale alla data  del  25  maggio
2021. 
  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente
articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69: 
                «Art.  2  (Misure  di  sostegno  ai  comuni   ubicati
          all'interno di comprensori sciistici). - 1. A fronte  della
          mancata  apertura  al  pubblico  della  stagione  sciistica
          invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di  sostegno
          gia' previste a legislazione , e' istituito nello stato  di
          previsione del Ministero  del  turismo  un  fondo  con  una
          dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021  destinato
          alla  concessione  di  contributi  in  favore  di  soggetti
          esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi
          al pubblico,  svolte  nei  comuni  ubicati  all'interno  di
          comprensori sciistici. 
                2. Le risorse del  fondo  di  cui  al  comma  1  sono
          ripartite secondo le seguenti modalita': 
                  a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del
          Ministro  del  turismo,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, in  favore  degli  esercenti
          attivita' di impianti di risalita a fune con un  contributo
          stabilito  nella  misura  del  70  per  cento  dell'importo
          corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria  negli
          anni 2017-2019 come  risultanti  dai  relativi  bilanci  di
          esercizio  depositati,  ridotta  al  70   per   cento   per
          l'incidenza dei costi fissi sostenuti; 
                  b) 40 milioni di euro sono erogati  in  favore  dei
          maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e
          delle scuole di sci presso le quali i medesimi  maestri  di
          sci risultano operanti. Gli importi di  cui  alla  presente
          lettera sono distribuiti alle singole  regioni  e  province
          autonome di Trento e di Bolzano con  decreto  del  Ministro
          del turismo, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
          albi professionali regionali e provinciali alla data del 14
          febbraio 2021. Le regioni e le province autonome di  Trento
          e  di  Bolzano  provvedono  con  proprio  provvedimento   a
          definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi
          ai beneficiari; 
                  c) 230 milioni di euro sono assegnati alle  regioni
          e alle province autonome di Trento e di  Bolzano,  in  base
          alla tabella di riparto di cui all'allegato A  al  presente
          decreto,  per  essere  erogati  in  favore  delle   imprese
          turistiche, come definite  ai  sensi  dell'articolo  4  del
          codice di cui all'allegato  1  al  decreto  legislativo  23
          maggio  2011,  n.  79,  localizzate  nei   comuni   ubicati
          all'interno  di  comprensori  sciistici.  A  tal  fine,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono  con  proprio   provvedimento   a   definire   i
          comprensori sciistici e i comuni al loro  interno  ubicati.
          Con  il  medesimo  provvedimento  provvedono   altresi'   a
          definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi
          a titolo di ristoro. 
                3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si  applicano
          le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  primo
          periodo. Il contributo di cui al comma 2,  lettera  b),  in
          favore  dei  maestri  di  sci  non  e'  cumulabile  con  le
          indennita' di cui all'articolo 10. 
                4. I contributi di  cui  al  presente  articolo  sono
          riconosciuti  ed  erogati   in   conformita'   al   "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di  cui
          alla comunicazione della Commissione europea del  19  marzo
          2020 C (2020) 1863, e  successive  modificazioni,  nonche',
          quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera  a),  del
          presente  articolo,  in   conformita'   all'articolo   107,
          paragrafo 2, lettera b),  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione   europea,    previa    autorizzazione    della
          Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,  paragrafo
          3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice  della  normativa
          statale in tema di ordinamento e  mercato  del  turismo,  a
          norma dell'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.
          246,  nonche'  attuazione  della   direttiva   2008/122/CE,
          relativa  ai  contratti   di   multiproprieta',   contratti
          relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di  lungo  termine,
          contratti di rivendita e di scambio): 
                «Art. 4  (Imprese  turistiche).  -  1.  Ai  fini  del
          presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle
          che esercitano attivita'  economiche,  organizzate  per  la
          produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e  la
          gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli  stabilimenti
          balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi  quelli
          di somministrazione facenti  parte  dei  sistemi  turistici
          locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. 
                2. L'iscrizione al registro  delle  imprese,  di  cui
          alla  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,   e   successive
          modificazioni, e con le modalita' di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,  n.  581,  e
          successive  modificazioni,  ovvero  al   repertorio   delle
          notizie  economiche  e  amministrative  laddove   previsto,
          costituiscono condizione per usufruire delle  agevolazioni,
          dei contributi, delle sovvenzioni, degli  incentivi  e  dei
          benefici  di  qualsiasi  genere  ed  a   qualsiasi   titolo
          riservate all'impresa turistica. 
                3.  Fermi  restando  i  limiti  previsti  dall'Unione
          europea in materia di aiuti di  Stato  alle  imprese,  alle
          imprese   turistiche   sono   estesi   i   contributi,   le
          agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di
          qualsiasi  generi  previsti   dalle   norme   vigenti   per
          l'industria,  cosi'  come  definita  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle
          risorse  finanziarie  a  tal   fine   disponibili   ed   in
          conformita' ai criteri definiti dalla normativa . 
                4. Le imprese turistiche non costituite conformemente
          alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o
          di uno Stato  AELS  (EFTA)  possono  essere  autorizzate  a
          stabilirsi e ad esercitare le  loro  attivita'  in  Italia,
          secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione nel
          registro di cui al comma 2, ed a condizione che  posseggano
          i requisiti richiesti  dalle  leggi  statali  e  regionali,
          nonche' dalle  linee  guida  di  cui  all'articolo  44  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.