((Art. 3 bis Incremento del Fondo per il ristoro delle citta' portuali 1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 734 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato dalla presente legge: «1. - 733. (Omissis). 734. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare, a titolo di ristoro, alle citta' portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19. (Omissis).». - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-ter.