((Art. 3 bis 
 
                        Incremento del Fondo 
                per il ristoro delle citta' portuali 
 
  1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «10
milioni di euro». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  734  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1. - 733. (Omissis). 
                734. Nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  Fondo,  con
          una dotazione di 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  da
          destinare, a titolo di ristoro, alle  citta'  portuali  che
          hanno subito perdite economiche  a  seguito  del  calo  del
          turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19. 
                (Omissis).». 
                
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.