((Art. 3 ter 
 
           Valorizzazione turistica del Paese in relazione 
                    alle Olimpiadi invernali 2026 
 
  1. Al fine di incrementare l'attrattivita' turistica del  Paese  in
relazione  allo  svolgimento  dei  Giochi  olimpici   e   paralimpici
invernali Milano Cortina 2026, e' autorizzata la spesa di 35  milioni
di euro per l'anno 2021. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle  province
autonome  interessate,  sono  individuati  gli  interventi   per   le
infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione  del  Codice
unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della  legge  16  gennaio
2003,  n.  3,  e  del  relativo   cronoprogramma.   Il   monitoraggio
sull'attuazione degli  interventi  infrastrutturali  e'  eseguito  ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  35  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di pubblica amministrazione): 
                «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1º  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un «Codice unico di  progetto»,  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
                2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
                2-bis.  Gli  atti  amministrativi  anche  di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
                2-ter.   Le   Amministrazioni   che   emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
                2-quater.   I   soggetti   titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
                2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati  di  pagamento  del  Sistema  SIOPE   PLUS,   di   cui
          all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
          sistema della fatturazione elettronica, di cui  alla  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
                2-sexies. All'attuazione  del  presente  articolo  le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione.». 
                
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere  e),
          f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia
          di procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
          delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo   dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti", e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          6 febbraio 2012, n. 30. 
                
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.