Art. 4 
 
Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di  locazione
  degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda 
  1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n.  77,  le  parole:  «fino  al  30  aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021». 
  2. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte  o  professione,
con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel  secondo
periodo d'imposta antecedente a  quello  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' agli enti  non  commerciali,  compresi  gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente  riconosciuti,
il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4  dell'articolo  28  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  spetta  in  relazione  ai  canoni
versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a  maggio
2021. Ai soggetti locatari esercenti attivita' economica, il  credito
d'imposta spetta a  condizione  che  l'ammontare  medio  mensile  del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il  1°  aprile
2020 e il 31 marzo  2021  sia  inferiore  almeno  del  30  per  cento
rispetto  all'ammontare   medio   mensile   del   fatturato   e   dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1°  aprile  2019  e  il  31
marzo  2020.  Il  credito  d'imposta  spetta  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019. 
  ((2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e  2  dell'articolo
28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta  anche  alle
imprese esercenti attivita' di commercio  al  dettaglio,  con  ricavi
superiori  a  15  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo  d'imposta
antecedente a quello della data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, in relazione ai canoni versati con  riferimento  a  ciascuno
dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che  l'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo  compreso
tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del  30
per cento rispetto all'ammontare medio mensile del  fatturato  e  dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1°  aprile  2019  e  il  31
marzo  2020.  Il  credito  d'imposta  spetta  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019. Alle  imprese  di  cui  al
presente comma il credito d'imposta  spetta,  rispettivamente,  nelle
misure del 40 per cento e del 20 per cento. 
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  2-bis  del
presente articolo, pari a 81 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77.)) 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  euro
1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione
          degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).  -
          1. Al fine di  contenere  gli  effetti  negativi  derivanti
          dalle  misure  di  prevenzione  e   contenimento   connesse
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  ai   soggetti
          esercenti attivita'  d'impresa,  arte  o  professione,  con
          ricavi o compensi non superiori a 5  milioni  di  euro  nel
          periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, spetta  un  credito
          d'imposta nella misura  del  60  per  cento  dell'ammontare
          mensile  del  canone  di  locazione,  di   leasing   o   di
          concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
          svolgimento   dell'attivita'   industriale,    commerciale,
          artigianale,   agricola,   di   interesse    turistico    o
          all'esercizio abituale e  professionale  dell'attivita'  di
          lavoro autonomo. 
                2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di
          contratti di servizi a prestazioni complesse o  di  affitto
          d'azienda, comprensivi di almeno  un  immobile  a  uso  non
          abitativo   destinato   allo   svolgimento   dell'attivita'
          industriale,   commerciale,   artigianale,   agricola,   di
          interesse   turistico   o    all'esercizio    abituale    e
          professionale dell'attivita'  di  lavoro  autonomo,  spetta
          nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.  Per  le
          strutture   turistico-ricettive,   il   credito   d'imposta
          relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella  misura
          del 50  per  cento.  Qualora  in  relazione  alla  medesima
          struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
          distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile  e  uno
          relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
          per entrambi i contratti. 
                3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta
          alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche,  alle
          agenzie  di  viaggio  e  turismo   e   ai   tour   operator
          indipendentemente  dal  volume   di   ricavi   e   compensi
          registrato nel periodo d'imposta precedente. 
                3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di  commercio
          al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a  5  milioni
          di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in  corso
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
          credito  d'imposta  di  cui  ai  commi  1   e   2   spetta,
          rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per
          cento. 
                4. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  spetta
          anche agli enti non  commerciali,  compresi  gli  enti  del
          terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
          in relazione al  canone  di  locazione,  di  leasing  o  di
          concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
          svolgimento dell'attivita' istituzionale. 
                5. Il credito d'imposta di cui  ai  commi  1,  2,  3,
          3-bis e 4 e' commisurato all'importo  versato  nel  periodo
          d'imposta 2020 con  riferimento  a  ciascuno  dei  mesi  di
          marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
          ricettive con attivita' solo stagionale con  riferimento  a
          ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno  e  luglio.  Ai
          soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
          d'imposta  spetta  a  condizione  che  abbiano  subito  una
          diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel  mese  di
          riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto  allo
          stesso mese del periodo d'imposta  precedente.  Il  credito
          d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di  cui  al
          periodo  precedente  ai   soggetti   che   hanno   iniziato
          l'attivita' a  partire  dal  1°  gennaio  2019  nonche'  ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per  le
          imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
          operator, il credito d'imposta spetta  fino  al  31  luglio
          2021, a condizione che abbiano subito una  diminuzione  del
          fatturato o  dei  corrispettivi  nel  mese  di  riferimento
          dell'anno 2021 di almeno il  50  per  cento  rispetto  allo
          stesso mese dell'anno 2019. 
                5-bis. In  caso  di  locazione,  il  conduttore  puo'
          cedere  il  credito  d'imposta  al  locatore,  previa   sua
          accettazione, in luogo del pagamento  della  corrispondente
          parte del canone. 
                6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'
          utilizzabile nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al
          periodo d'imposta di sostenimento  della  spesa  ovvero  in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,   n.   241,   successivamente
          all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non
          concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
          sui  redditi  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, salvo quanto  previsto  al  comma  5-bis  del
          presente articolo. 
                7. Al credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
                8. Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          non  e'  cumulabile  con  il  credito  d'imposta   di   cui
          all'articolo 65 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. 
                9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
                10.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
          valutati in 1.499 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.».