((Art. 4 bis 
 
Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.
  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,  n.
  69 
  1. L'articolo 6-novies del decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 6-novies (Percorso condiviso per  la  ricontrattazione  delle
locazioni commerciali). - 1. Le disposizioni  del  presente  articolo
sono  volte  a  consentire  un  percorso  regolato  di   condivisione
dell'impatto economico  derivante  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti  locatrici,  nei
casi in cui il locatario abbia subito una  significativa  diminuzione
del volume d'affari, del fatturato  o  dei  corrispettivi,  derivante
dalle restrizioni sanitarie, nonche' dalla crisi economica di  taluni
comparti e dalla riduzione dei flussi  turistici  legati  alla  crisi
pandemica in atto. 
  2. Nei casi  in  cui  il  locatario  non  abbia  avuto  diritto  di
accedere, a partire dall'8 marzo 2020,  ad  alcuna  delle  misure  di
sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli  effetti
delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19
ovvero non abbia  beneficiato  di  altri  strumenti  di  supporto  di
carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in
funzione della crisi economica  connessa  alla  pandemia  stessa,  il
locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra  di  loro  in
buona fede per rideterminare temporaneamente il canone  di  locazione
per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. 
  3.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   si   applicano
esclusivamente ai locatari esercenti attivita' economica che  abbiano
registrato  un  ammontare  medio  mensile   del   fatturato   e   dei
corrispettivi nel periodo compreso tra il  1°  marzo  2020  e  il  30
giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto  all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo  compreso
tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attivita' sia stata
sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento  giorni  anche
non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020».))