Art. 5 ((Proroga della riduzione)) degli oneri delle bollette elettriche 1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,)) trova applicazione con le medesime modalita' ivi previste anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69: «Art. 6 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI). - 1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L'Autorita' ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che: a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 2. E' abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42. 4. Il Ministero dell'economia e finanze e' autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema. 5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonche' di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attivita' similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. 6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno 2021, e' assegnata alla contabilita' speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta societa'. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile. 7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede: a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42; b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.».