Art. 5 
 
               ((Proroga della riduzione)) degli oneri 
                      delle bollette elettriche 
 
  1. La riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze  elettriche
connesse in bassa tensione  diverse  dagli  usi  domestici,  prevista
dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,  n.
69,)) trova applicazione con le medesime modalita' ivi previste anche
per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare
tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel  limite  di  spesa  di  200
milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69: 
                «Art.  6  (Riduzione  degli  oneri   delle   bollette
          elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI).  -  1.
          Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorita'  di
          regolazione per energia reti e  ambiente  (ARERA)  dispone,
          con  propri  provvedimenti,  la   riduzione   della   spesa
          sostenuta  dalle  utenze  elettriche  connesse   in   bassa
          tensione  diverse  da  quelle  per   usi   domestici,   con
          riferimento alle  voci  della  bolletta  identificate  come
          «trasporto e gestione del contatore» e «oneri  generali  di
          sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al  comma
          3. L'Autorita' ridetermina, senza aggravi tariffari per  le
          utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto  del
          tetto  di  spesa  di  cui  al  comma  3,  le   tariffe   di
          distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonche' le
          componenti a copertura degli oneri generali di sistema,  da
          applicare tra il 1° aprile e il 30  giugno  2021,  in  modo
          che: 
                  a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore
          nel primo trimestre dell'anno, delle componenti  tariffarie
          fisse applicate per punto di prelievo; 
                  b) per  le  sole  utenze  con  potenza  disponibile
          superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva  relativa  alle  due
          voci di cui al primo periodo  non  superi  quella  che,  in
          vigenza  delle  tariffe  applicate  nel   primo   trimestre
          dell'anno, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia
          prelevata pari a  quello  effettivamente  registrato  e  un
          livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari
          a 3 kW. 
                2. E' abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge  28
          ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
                3. Per le finalita' di cui al comma 1 e'  autorizzata
          la spesa di  600  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Ai
          relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni  di  euro,
          mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
          della disposizione di cui  al  comma  2  e,  quanto  a  420
          milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42. 
                4.  Il   Ministero   dell'economia   e   finanze   e'
          autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto
          emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i  servizi
          energetici e ambientali.  L'Autorita'  di  regolazione  per
          energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti,
          l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  comma  a
          compensazione   della   riduzione    delle    tariffe    di
          distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema. 
                5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonche' di
          somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici  o
          aperti al pubblico, comprese le attivita'  similari  svolte
          da enti del Terzo settore, sono  esonerate  dal  versamento
          del canone di abbonamento alle  radioaudizioni  di  cui  al
          regio decreto-legge 21 febbraio 1938,  n.  246,  convertito
          dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. 
                6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il
          medesimo anno 2021, e' assegnata alla contabilita' speciale
          n.  1778  intestata  "Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
          bilancio" la somma di  83  milioni  di  euro,  al  fine  di
          riconoscere ai soggetti interessati  un  credito  d'imposta
          pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del  canone
          di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre  il
          trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione  italiana
          Spa  delle  somme  corrispondenti   alle   minori   entrate
          derivanti dal presente articolo  richieste  dalla  predetta
          societa'. Il credito d'imposta di cui al presente comma non
          concorre alla formazione del reddito imponibile. 
                7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati  in
          83 milioni di euro, si provvede: 
                  a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021,  ai
          sensi dell'articolo 42; 
                  b) quanto a 58 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 120, comma 6,  del  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.».