Art. 6 
 
                          Agevolazioni Tari 
 
  1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  categorie
economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con
una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato
alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma  688,  della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 
  2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  proporzione
alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile
alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica
stima  TARI  e  TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 
  3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma
1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi  del  decreto
di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1
allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della
rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta  fermo,  in
ogni caso, che l'ammontare massimo delle  agevolazioni  riconoscibile
dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 
  4. I  comuni  possono  determinare,  nel  rispetto  di  criteri  di
semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante  strumenti
telematici,  le  modalita'  per   l'eventuale   presentazione   della
comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attivita'
economiche beneficiarie. 
  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non
utilizzate per le finalita' di  cui  al  comma  1,  come  certificate
nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,  nell'anno
2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 639 e 688 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
                «1. - 638. (Omissis). 
                639. E' istituita  l'imposta  unica  comunale  (IUC).
          Essa si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito
          dal possesso di immobili e collegato  alla  loro  natura  e
          valore e l'altro collegato all'erogazione e alla  fruizione
          di  servizi  comunali.  La  IUC  si  compone   dell'imposta
          municipale propria (IMU), di  natura  patrimoniale,  dovuta
          dal  possessore  di   immobili,   escluse   le   abitazioni
          principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
          articola nel tributo per i servizi indivisibili  (TASI),  a
          carico   sia   del   possessore    che    dell'utilizzatore
          dell'immobile, escluse le unita' immobiliari  destinate  ad
          abitazione    principale     dal     possessore     nonche'
          dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad  eccezione
          di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
          A/9,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata   a
          finanziare i costi del servizio di raccolta  e  smaltimento
          dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
                640. - 687. (Omissis). 
                688. Il  versamento  della  TASI  e'  effettuato,  in
          deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del
          1997, secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  ovvero  tramite
          apposito bollettino di conto corrente postale al  quale  si
          applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,  in
          quanto  compatibili.  Il  versamento  della  TARI  e  della
          tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667  e  668
          e' effettuato secondo le disposizioni di  cui  all'articolo
          17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero  tramite
          bollettino di conto corrente postale  o  tramite  le  altre
          modalita' di pagamento offerte dai servizi  elettronici  di
          incasso e di pagamento interbancari e postali. Con  decreto
          del Direttore generale del Dipartimento delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
          riscossione, distintamente per ogni contribuente, da  parte
          dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai  comuni  e
          al sistema informativo del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. Il comune  stabilisce  le  scadenze  di  pagamento
          della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a  scadenza
          semestrale e in modo anche  differenziato  con  riferimento
          alla TASI. Il  versamento  della  TASI  e'  effettuato  nei
          termini individuati dall'articolo 9, comma 3,  del  decreto
          legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.  E'  consentito   il
          pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione  entro
          il 16 giugno di ciascun anno.  Il  versamento  della  prima
          rata della TASI e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e
          delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente;  il
          versamento della  rata  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per
          l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla  base  degli
          atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          e successive modificazioni, alla data  del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto  ad
          effettuare  l'invio  delle  deliberazioni  di  approvazione
          delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei  regolamenti
          della TASI, esclusivamente  in  via  telematica,  entro  il
          termine  perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso   anno
          mediante inserimento del testo degli  stessi  nell'apposita
          sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per   la
          pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
          legislativo  n.  360  del  1998;   in   caso   di   mancata
          pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
          gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia  delle
          deliberazioni e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I
          comuni sono altresi'  tenuti  ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  A  decorrere
          dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la    massima
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo
          disponibili  i   modelli   di   pagamento   preventivamente
          compilati   su   loro    richiesta,    ovvero    procedendo
          autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per  il  solo
          anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma,
          il versamento della prima rata  della  TASI  e'  effettuato
          entro il 16 giugno 2014 sulla base delle  deliberazioni  di
          approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate  dai
          Comuni, esclusivamente  in  via  telematica,  entro  il  23
          maggio 2014, mediante inserimento del  testo  delle  stesse
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e
          pubblicate nel sito informatico di cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31  maggio  2014.
          Nel caso di mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il
          predetto termine del 23 maggio 2014,  il  versamento  della
          prima rata della TASI e' effettuato  entro  il  16  ottobre
          2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote
          e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti  della   TASI
          pubblicati nel sito informatico di cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 360 del 1998, alla  data  del  18  settembre
          2014; a tal  fine,  i  comuni  sono  tenuti  ad  effettuare
          l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via
          telematica, entro il  10  settembre  2014  (390),  mediante
          inserimento del testo delle  stesse  nell'apposita  sezione
          del Portale del federalismo fiscale. Nel  caso  di  mancato
          invio delle deliberazioni entro il predetto termine del  10
          settembre 2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il  16  dicembre  2014  applicando
          l'aliquota di base dell'1 per mille di cui  al  comma  676,
          nel rispetto comunque del limite massimo di  cui  al  primo
          periodo del comma 677, in base  al  quale  la  somma  delle
          aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  previste  per  ciascuna
          tipologia   di   immobile   non   puo'   essere   superiore
          all'aliquota massima consentita  dalla  legge  statale  per
          l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per  mille  e  ad
          altre minori aliquote, in relazione alle diverse  tipologie
          di immobile. La TASI dovuta  dall'occupante,  nel  caso  di
          mancato invio della delibera entro il predetto termine  del
          10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione
          della percentuale di cui al comma 681, e' pari  al  10  per
          cento dell'ammontare complessivo del  tributo,  determinato
          con riferimento alle condizioni del  titolare  del  diritto
          reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni  entro
          il  predetto  termine  del  23  maggio  2014,   ai   comuni
          appartenenti  alle  Regioni  a  statuto  ordinario  e  alla
          Regione Siciliana e alla  Regione  Sardegna,  il  Ministero
          dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a
          valere sul Fondo di solidarieta'  comunale,  corrispondente
          al 50 per cento del gettito annuo della  TASI,  stimato  ad
          aliquota di base e indicato,  per  ciascuno  di  essi,  con
          decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle  finanze,
          da  emanarsi  entro  il  10  giugno  2014.   Il   Ministero
          dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate,  entro  il
          30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare  nei
          confronti  dei  singoli   comuni   ove   le   anticipazioni
          complessivamente  erogate   siano   superiori   all'importo
          spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
          comunale. L'Agenzia delle entrate procede a  trattenere  le
          relative somme, per  i  comuni  interessati,  da  qualsiasi
          entrata  loro  dovuta  riscossa  tramite  il  sistema   del
          versamento unificato, di cui all'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli  importi  recuperati
          dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad
          apposito capitolo dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato
          entro il mese di ottobre 2014 ai fini della  riassegnazione
          per il reintegro del Fondo  di  solidarieta'  comunale  nel
          medesimo anno. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  827  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1. - 826. (Omissis). 
                827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui
          al  comma  822   sono   tenuti   a   inviare,   utilizzando
          l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
          il termine perentorio del  31  maggio  2022,  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, una  certificazione  della
          perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
          COVID-19, al netto  delle  minori  spese  e  delle  risorse
          assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
          entrate e  delle  maggiori  spese  connesse  alla  predetta
          emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo  24
          del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021.  La
          certificazione di cui al periodo precedente non include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
          Gli obblighi di certificazione di cui  al  presente  comma,
          per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che  esercitano  funzioni  in  materia  di  finanza
          locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite  delle
          medesime regioni e province autonome. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 128 e 129 dell'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013): 
                «1. - 127. (Omissis). 
                128. A decorrere dal  1°  gennaio  2013  le  somme  a
          debito a qualsiasi  titolo  dovute  dagli  enti  locali  al
          Ministero  dell'interno  sono  recuperate   a   valere   su
          qualunque assegnazione  finanziaria  dovuta  dal  Ministero
          stesso. Resta ferma la  procedura  amministrativa  prevista
          dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001
          per la reiscrizione dei residui passivi perenti.  Nei  soli
          casi di recuperi  relativi  ad  assegnazioni  e  contributi
          relativi alla mobilita' del personale,  ai  minori  gettiti
          ICI per gli immobili di classe «D», nonche' per i  maggiori
          gettiti ICI di cui  all'articolo  2,  commi  da  33  a  38,
          nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre  2006,
          n. 262,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre  2006,  n.  286,  il  Ministero  dell'interno,  su
          richiesta  dell'ente  locale  a  firma   del   suo   legale
          rappresentante,   del   Segretario   e   del   responsabile
          finanziario,  che  attesta  la  necessita'  di   rateizzare
          l'importo dovuto per non compromettere la stabilita'  degli
          equilibri di  bilancio,  procede  all'istruttoria  ai  fini
          della concessione alla rateizzazione in un periodo  massimo
          di cinque anni dall'esercizio  successivo  a  quello  della
          determinazione definitiva dell'importo da  recuperare,  con
          gravame di interessi al  tasso  riconosciuto  sui  depositi
          fruttiferi  degli  enti  locali  dalla   disciplina   della
          tesoreria unica  al  momento  dell'inizio  dell'operazione.
          Tale rateizzazione puo'  essere  concessa  anche  su  somme
          dovute e determinate nell'importo definitivo  anteriormente
          al 2012. 
                129.  In  caso  di  incapienza   sulle   assegnazioni
          finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
          comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
          dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
          60 del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          riscossa tramite modello F24.3.  Con  cadenza  trimestrale,
          gli importi  recuperati  dall'Agenzia  delle  entrate  sono
          riversati  dalla  stessa  Agenzia  ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  fini   della
          successiva  riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
          cui l'Agenzia delle entrate  non  riesca  a  procedere,  in
          tutto o in  parte,  al  recupero  richiesto  dal  Ministero
          dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua
          direttamente all'entrata del bilancio  dello  Stato,  dando
          comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. 
                (Omissis).».