((Art. 6 bis 
 
 Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «con qualunque finalita'»  e  «,  comunque,»  sono
soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per  l'anno
2021,  l'importo  annuo  del  canone   dovuto   quale   corrispettivo
dell'utilizzazione di  aree  e  pertinenze  demaniali  marittime  per
attivita' sportive,  ricreative  e  legate  alle  tradizioni  locali,
svolte in forma singola o associata  senza  scopo  di  lucro,  e  per
finalita' di interesse pubblico individuate e deliberate  dagli  enti
locali territorialmente competenti non puo' essere inferiore  a  euro
500». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  valutati  in  12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  100  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 100 (Concessioni del demanio marittimo, lacuale
          e fluviale). - 1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  1,
          commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  si
          applicano anche alle concessioni lacuali  e  fluviali,  ivi
          comprese quelle gestite dalle societa' sportive iscritte al
          registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999,
          n. 242, nonche' alle concessioni per la realizzazione e  la
          gestione di strutture dedicate  alla  nautica  da  diporto,
          inclusi i punti d'ormeggio, nonche' ai rapporti  aventi  ad
          oggetto la gestione di strutture  turistico  ricreative  in
          aree  ricadenti  nel  demanio  marittimo  per  effetto   di
          provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.  Al
          fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche
          senza scopo di lucro colpite dall'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19,  le  concessioni  a  tali  associazioni  degli
          impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o  comunali,
          che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza
          entro il 31  dicembre  2021,  sono  prorogate  fino  al  31
          dicembre 2023, allo scopo  di  consentire  il  riequilibrio
          economico-finanziario delle associazioni stesse,  in  vista
          delle procedure di affidamento  che  saranno  espletate  ai
          sensi delle vigenti disposizioni legislative. 
                2. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre  1993,
          n.  400,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio  2021  il
          comma 1, lettera b), punto 2.1) e' sostituito dal seguente:
          "2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali,
          terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il
          canone e' determinato  ai  sensi  del  punto  1.3)".  Fermo
          restando  quanto  previsto  al  successivo  comma  4,  sono
          comunque fatti salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di
          entrata in vigore delle presenti disposizioni. 
                3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo  e
          di  zone  del  mare  territoriale  aventi  ad  oggetto   la
          realizzazione e la  gestione  di  strutture  dedicate  alla
          nautica da diporto si applicano, con  effetto  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui  al  comma
          1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre
          1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 1993, n. 494, come  modificato  dal  comma  2  del
          presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei
          beni oggetto di  concessione,  quali  erano  all'avvio  del
          rapporto    concessorio,    nonche'     delle     modifiche
          successivamente    intervenute    a    cura     e     spese
          dell'amministrazione  concedente.  Le  somme   per   canoni
          relative a concessioni demaniali marittime di cui al  primo
          periodo, versate in eccedenza rispetto a  quelle  dovute  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  sono  compensate  -   a
          decorrere dal 2021 - con  quelle  da  versare  allo  stesso
          titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali
          costanti per la residua durata della concessione. Gli  enti
          gestori provvedono al  ricalcolo  delle  somme  dovute  dai
          concessionari con applicazione dei citati  criteri  dal  1°
          gennaio 2007  fino  al  31  dicembre  2019,  effettuando  i
          relativi conguagli, con  applicazione  delle  modalita'  di
          compensazione di cui al secondo periodo. 
                4. Dal 1° gennaio 2021  l'importo  annuo  del  canone
          dovuto quale corrispettivo  dell'utilizzazione  di  aree  e
          pertinenze demaniali marittime con qualunque finalita'  non
          puo', comunque, essere inferiore a euro 2.500.  Per  l'anno
          2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo
          dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime
          per attivita' sportive, ricreative e legate alle tradizioni
          locali, svolte in forma singola o associata senza scopo  di
          lucro, e per finalita' di interesse pubblico individuate  e
          deliberate dagli enti  locali  territorialmente  competenti
          non puo' essere inferiore a euro 500. 
                5. Nelle more della  revisione  e  dell'aggiornamento
          dei canoni demaniali marittimi ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
          sono sospesi  fino  al  15  dicembre  2020  i  procedimenti
          amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore  dal
          presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti
          gia' adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento
          dei canoni, compresi i procedimenti e  i  provvedimenti  di
          riscossione coattiva,  nonche'  di  sospensione,  revoca  o
          decadenza della  concessione  per  mancato  versamento  del
          canone, concernenti: 
                  a) le concessioni demaniali marittime per finalita'
          turistico-ricreative, con esclusivo  riferimento  a  quelle
          inerenti  alla  conduzione  delle   pertinenze   demaniali,
          laddove i procedimenti o  i  provvedimenti  siano  connessi
          all'applicazione dei criteri per il calcolo dei  canoni  di
          cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge  5  ottobre
          1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti  di  cui
          all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208; 
                  b)  le  concessioni  demaniali  marittime  per   la
          realizzazione e la  gestione  di  strutture  dedicate  alla
          nautica da diporto. 
                6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8,  9  e  10
          non si applicano quando siano in corso procedimenti  penali
          inerenti alla concessione nonche' quando il  concessionario
          o chi detiene il bene siano sottoposti  a  procedimenti  di
          prevenzione,  a  misure  interdittive  antimafia   o   alle
          procedure di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159. 
                7. Al fine di ridurre il  contenzioso  relativo  alle
          concessioni    demaniali    marittime     per     finalita'
          turistico-ricreative e per la realizzazione e  la  gestione
          di strutture dedicate alla nautica  da  diporto,  derivante
          dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni  ai
          sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b),  numero  2.1),
          del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.  494,  nel
          testo fino alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  procedimenti   giudiziari   o   amministrativi
          pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, concernenti  il  pagamento  dei  relativi  canoni,
          possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore  e
          all'Agenzia  del  demanio  da  parte  del   concessionario,
          mediante versamento: 
                  a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30
          per  cento  delle  somme   richieste   dedotte   le   somme
          eventualmente gia' versate a tale titolo; 
                  b) rateizzato fino a un massimo di sei  annualita',
          di un importo pari al 60 per cento  delle  somme  richieste
          dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo. 
                8. La domanda per accedere alla definizione di cui al
          comma 7 e' presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il
          30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto,  se
          in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato. 
                9.  La  liquidazione  e  il  pagamento  nei   termini
          assegnati degli importi di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          comma 7 costituisce a  ogni  effetto  rideterminazione  dei
          canoni dovuti per le annualita' considerate. 
                10. La presentazione della domanda nel termine di cui
          al  comma  8   sospende   i   procedimenti   giudiziari   o
          amministrativi di  cui  al  comma  7,  compresi  quelli  di
          riscossione coattiva nonche' i  procedimenti  di  decadenza
          della concessione demaniale marittima per mancato pagamento
          del canone. La definizione dei procedimenti  amministrativi
          o giudiziari  si  realizza  con  il  pagamento  dell'intero
          importo dovuto, se in  un'unica  soluzione,  o  dell'ultima
          rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro
          sessanta  giorni  dalla  relativa  scadenza   comporta   la
          decadenza dal beneficio. 
                10-bis. All'articolo 32, comma 1,  del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola:  "turisti"
          e' sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei  servizi
          resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per  lo
          stazionamento". 
                11. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari
          a 144.000 euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114.». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.