((Art. 7 bis 
 
Misure  a  sostegno  delle  strutture  ricettive  extralberghiere   a
  carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, dopo la parola:  «servizi»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  di
pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 del codice di  cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,». 
  2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  le  agenzie  di  animazione  per  feste   e   villaggi
turistici». 
  3. Presso il Ministero del turismo e' istituito un fondo,  con  una
dotazione di 5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  che  costituisce
limite massimo di spesa, da destinare  al  sostegno  delle  strutture
ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale  munite  di
codice  identificativo  regionale,  o,  in   mancanza,   identificate
mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attivita'
ricettiva di bed & breakfast. I criteri di  riparto  del  fondo  sono
stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, anche al  fine  del  rispetto
del limite di spesa di cui al presente comma. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal  comma  7
dell'articolo 77 del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 1 degli articoli  176  e  182  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato  dalla  presente   legge,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 7. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.