((Art. 7 ter 
 
                       Aree naturali protette 
 
  1.  Sono  consentiti  interventi  di  recupero,  di   riconversione
funzionale e di valorizzazione di  beni  demaniali  ad  uso  militare
situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni
d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere
fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso. 
  2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al  comma  1
del  presente  articolo,  anche  avvalendosi  del  supporto   tecnico
qualificato dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   28   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133,   previa   verifica   della
sostenibilita' degli impatti ambientali  degli  interventi  proposti,
ferma restando l'acquisizione degli atti di  assenso  previsti  dalla
parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo  28
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                «Art. 28 (Misure per garantire  la  razionalizzazione
          di strutture tecniche statali). - 1. - 2. (Omissis). 
                2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le
          funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,
          trasferite all'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca   ambientale,   che   ne   assicura   l'adempimento
          nell'ambito  dei  compiti  e   delle   attivita'   di   cui
          all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 10  luglio  2014,
          n. 142. A tal fine, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale procede al  conseguente  adeguamento  statutario
          della propria struttura organizzativa. 
                (Omissis).». 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante «Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137»,
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24  febbraio  2004,  n.  45,
          S.O.