Art. 8 
 
Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonche' per altre
  attivita'   economiche   particolarmente   colpite   dall'emergenza
  epidemiologica 
 
  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «limitatamente  al  periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle  disposizioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  9  marzo
2020, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  ((n.  62  del  9  marzo
2020,))» sono inserite le seguenti: «ed  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2021,»; le parole «in corso alla data di entrata  in  vigore
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020,» sono sostituite dalle seguenti: «di spettanza del  beneficio»;
le parole: «45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa» sono
sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2021 e  150
milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa»; 
    b) al comma 3, le parole: «in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «di maturazione»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Fermi  restando  i
controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti  che  intendono
avvalersi  del   credito   d'imposta   devono   presentare   apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate.  Con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in
vigore ((della presente disposizione)), sono stabiliti i criteri  per
la corretta individuazione dei settori economici  in  cui  operano  i
soggetti beneficiari del credito d'imposta di  cui  al  comma  1.  Le
modalita',  i  termini  di  presentazione  e   il   contenuto   della
comunicazione,  sono  stabiliti  con  provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia medesima da adottare entro  30  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, con il quale sono stabilite le modalita'
per il monitoraggio  degli  utilizzi  del  credito  d'imposta  e  del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonche' le  ulteriori
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»; 
    d) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  2. Il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,
n. 69,)) e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno  2021,  di
cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore  dei  parchi
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
  ((2-bis.   Per   sostenere   l'industria   conciaria,    gravemente
danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare
le filiere e la programmazione  di  attivita'  di  progettazione,  di
sperimentazione, di ricerca e  di  sviluppo  nel  settore  conciario,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'
istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2021, che costituisce limite massimo di spesa. 
  2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai
distretti del settore conciario  presenti  nel  territorio  nazionale
riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei  soggetti
gia' beneficiari del contributo di cui all'articolo 1,  commi  157  e
158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2-quater. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e  2-ter,  i
criteri  per  la  selezione   dei   programmi   e   delle   attivita'
finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di  verifica,
di controllo e di rendicontazione delle spese  sostenute  utilizzando
le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di
spesa di cui al citato comma 2-bis. 
  2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai  commi  2-bis  e  2-ter
sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo  per  le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19,  di  cui  alla  comunicazione  C(2020)  1863  final   della
Commissione, del 19 marzo 2020. 
  2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis  del  presente  articolo,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.)) 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  170  milioni  di
euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il  2022  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per
          contenere gli effetti negativi sulle  rimanenze  finali  di
          magazzino  nel  settore  tessile,  della   moda   e   degli
          accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti  negativi
          derivanti  dalle  misure  di  prevenzione  e   contenimento
          adottate per l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  sulle
          rimanenze finali di magazzino nei  settori  contraddistinti
          da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente
          al periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore delle disposizioni di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti  attivita'
          d'impresa operanti nell'industria  tessile  e  della  moda,
          della produzione calzaturiera e della pelletteria  (settore
          tessile, moda e accessori) e' riconosciuto  un  contributo,
          nella forma di credito d'imposta, nella misura del  30  per
          cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui
          all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          eccedente la media del medesimo valore registrato  nei  tre
          periodi d'imposta precedenti  a  quello  di  spettanza  del
          beneficio.  Il  metodo  e  i  criteri  applicati   per   la
          valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo
          d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei
          rispetto a quelli  utilizzati  nei  tre  periodi  d'imposta
          considerati ai fini della media. Il  credito  d'imposta  e'
          riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo  massimo  di
          95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150  milioni  di  euro
          per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa. 
                2. Nei riguardi dei soggetti di cui al  comma  1  con
          bilancio certificato, i controlli sono  svolti  sulla  base
          dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei
          conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una
          certificazione  della  consistenza   delle   rimanenze   di
          magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o  da
          una societa' di revisione legale dei conti  iscritti  nella
          sezione A dl registro di cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale  dei
          conti o  il  professionista  responsabile  della  revisione
          legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva  i
          principi di indipendenza elaborati ai  sensi  dell'articolo
          10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010
          e, in attesa della loro  emanazione,  quelli  previsti  dal
          codice etico dell'International Federation  of  Accountants
          (IFAC). 
                3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,  nel  periodo  d'imposta  successivo   a   quello   di
          maturazione. 
                4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del
          comma 2, i soggetti che  intendono  avvalersi  del  credito
          d'imposta   devono   presentare   apposita    comunicazione
          all'Agenzia delle entrate. Con decreto del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   da   adottare   entro   20   giorni
          dall'entrata in vigore della  presente  disposizione,  sono
          stabiliti i criteri  per  la  corretta  individuazione  dei
          settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del
          credito d'imposta di  cui  al  comma  1.  Le  modalita',  i
          termini   di   presentazione   e   il    contenuto    della
          comunicazione,  sono  stabiliti   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto, con  il  quale
          sono stabilite  le  modalita'  per  il  monitoraggio  degli
          utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di
          spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori  disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          comunicazione  della  Commissione  europea  C  (2020)  1863
          final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le
          misure  di  aiuto  di  Stato   a   sostegno   dell'economia
          nell'attuale  emergenza   del   COVID-19",   e   successive
          modifiche. 
                6. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto.». 
              - Il testo dell'articolo 26 del citato decreto-legge 22
          marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 7. 
              - Si riporta il testo dei commi 157 e 158 dell'articolo
          1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1. - 156. (Omissis). 
                157. Per sostenere  l'industria  tessile,  gravemente
          danneggiata dalla persistente emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di
          attivita' di progettazione, di sperimentazione, di  ricerca
          e sviluppo nel settore tessile,  e'  attribuito  all'Unione
          industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
                158.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  definite  le
          modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 157,
          i criteri per la selezione dei programmi e delle  attivita'
          finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita'  di
          verifica, di controllo e  di  rendicontazione  delle  spese
          sostenute utilizzando il medesimo contributo. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.