((Art. 9 bis 
 
                       Differimento della TARI 
 
  1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di  legge
le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 30  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse  all'emergenza  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 30 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni  di
          proroga). - 1. - 4. (Omissis). 
                5.   Limitatamente   all'anno   2021,    in    deroga
          all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 e all'articolo 53, comma 16, della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti
          della TARI e della tariffa corrispettiva,  sulla  base  del
          piano economico finanziario del servizio  di  gestione  dei
          rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al
          periodo precedente si applicano anche in caso  di  esigenze
          di modifica a provvedimenti gia'  deliberati.  In  caso  di
          approvazione dei provvedimenti relativi alla  TARI  o  alla
          tariffa corrispettiva in data  successiva  all'approvazione
          del proprio bilancio di previsione il  comune  provvede  ad
          effettuare  le  conseguenti  modifiche   al   bilancio   di
          previsione in occasione della prima  variazione  utile.  La
          scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238,
          comma 10, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
          deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio
          rifiuti in caso  di  tariffa  corrispettiva,  entro  il  30
          giugno  di  ciascun  anno,  con  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la  scelta  deve
          essere comunicata entro il 31 maggio  con  effetto  dal  1°
          gennaio 2022. 
                (Omissis).».