Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modalita'  speciali  per  il  reclutamento   del   personale   e   il
  conferimento di incarichi professionali per l'attuazione  del  PNRR
  da parte delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Al di fuori delle assunzioni  di  personale  gia'  espressamente
previste nel Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  di  seguito
«PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi  degli  articoli
18 e seguenti del ((regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,)) le amministrazioni  titolari
di interventi previsti nel PNRR  possono  porre  a  carico  del  PNRR
esclusivamente  le   spese   per   il   reclutamento   di   personale
specificamente destinato a realizzare i  progetti  di  cui  hanno  la
diretta titolarita' di  attuazione,  nei  limiti  degli  importi  che
saranno previsti  dalle  corrispondenti  voci  di  costo  del  quadro
economico del progetto. Il predetto  reclutamento  e'  effettuato  in
deroga  ai  limiti  di  spesa  di  cui  all'art.  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica  ((delle
amministrazioni  interessate.))  L'ammissibilita'  di  tali  spese  a
carico  del  PNRR  e'  oggetto  di  preventiva  verifica   da   parte
dell'Amministrazione  centrale  titolare   dell'intervento   di   cui
all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  di
concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato  -
Servizio centrale per il PNRR del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. La medesima procedura si applica per le  spese  relative  ai
servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti  di  cui
ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di  cui  al
presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il
fabbisogno di personale necessario all'attuazione  degli  stessi.  In
caso di verifica negativa  le  Amministrazioni  possono  assumere  il
personale o conferire gli incarichi entro  i  limiti  delle  facolta'
assunzionali verificate. 
  2. Al fine di accelerare  le  procedure  per  il  reclutamento  del
personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR,
le amministrazioni di cui al comma 1 possono ricorrere alle modalita'
di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti
di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di  cui
al  presente  articolo  possono  essere  stipulati  per  un   periodo
complessivo anche superiore a trentasei mesi,  ma  non  eccedente  la
durata  di  attuazione  dei  progetti  di  competenza  delle  singole
amministrazioni e comunque ((non eccedente  il  31  dicembre  2026.))
Tali contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR  al
quale  e'  riferita  la  prestazione  lavorativa  e  possono   essere
rinnovati o  prorogati,  anche  per  una  durata  diversa  da  quella
iniziale, per non piu' di una volta.  Il  mancato  conseguimento  dei
traguardi  e  degli  obiettivi,  intermedi  e  finali,  previsti  dal
progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal
contratto ai sensi dell'art. 2119 del codice civile. 
  3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale  maturata  nei
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera
b), ((le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono)), nei bandi  di
concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato,  una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto
personale che, alla data di pubblicazione  del  bando,  abbia  svolto
servizio per almeno trentasei mesi. ((I  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati  come
documenti in formato aperto  ed  organizzati  in  una  base  di  dati
ricercabile in  ogni  campo  sul  portale  del  reclutamento  di  cui
all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
  3-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,
le parole: «31 dicembre 2021»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».)) 
  4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le  finalita'
ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma  1,
possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di
personale  con  contratto  di  lavoro   a   tempo   determinato   per
l'attuazione dei progetti del PNNR mediante  le  modalita'  digitali,
decentrate e semplificate di cui all'art.  10  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli  ai
sensi del citato art. 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se
due o piu' candidati ottengono pari punteggio,  a  conclusione  delle
operazioni di valutazione dei titoli  e  delle  prove  di  esame,  e'
preferito il candidato piu' giovane di eta', ai  sensi  dell'art.  3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. ((I  bandi  di  concorso
per il reclutamento del personale  di  cui  al  presente  comma  sono
pubblicati come documenti in formato aperto  ed  organizzati  in  una
base di dati ricercabile in ogni campo sul portale  del  reclutamento
di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
  4-bis. Le modalita' di selezione di cui al comma 4  possono  essere
utilizzate  per  le  assunzioni  a  tempo  determinato  anche   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione del PNRR.)) 
  5. Ai medesimi fini di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
attraverso il portale del reclutamento di cui all'art.  3,  comma  7,
della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce ((uno o piu'  elenchi))
ai quali possono iscriversi, rispettivamente: 
    a) professionisti, ((ivi compresi i professionisti come  definiti
ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,  in  possesso
dell'attestazione di qualita' e di qualificazione  professionale  dei
servizi ai sensi dell'art. 7 della  legge  14  gennaio  2013,  n.  4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco  del
Ministero dello sviluppo economico, o in possesso  di  certificazione
in conformita' alla norma tecnica UNI  ai  sensi  dell'art.  9  della
legge 14 gennaio 2013, n. 4)), ed esperti ((per  il  conferimento  di
incarichi)) di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b)  personale  in  possesso  di  un'alta   specializzazione   per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. 
  6. Ciascun elenco  e'  suddiviso  in  sezioni  corrispondenti  alle
diverse  professioni  e  specializzazioni  e  agli  eventuali  ambiti
territoriali  e  prevede  l'indicazione,  da   parte   dell'iscritto,
dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego. Le  modalita'
per   l'istituzione   dell'elenco    e    la    relativa    gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle  specializzazioni,
il limite al cumulo degli incarichi, le  modalita'  di  aggiornamento
dell'elenco e le modalita' semplificate di  selezione  comparativa  e
pubblica sono definite con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente
comma   sono   tempestivamente   pubblicate   ((nel   sito   internet
istituzionale)) di ciascuna amministrazione. ((Le informazioni di cui
al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui
all'art. 3,  comma  7,  della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  con
collegamento  ipertestuale  alla  corrispondente  pagina   del   sito
internet istituzionale dell'amministrazione.)) 
  7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma  5,  lettera
a), il decreto di cui  al  comma  6  individua  quali  requisiti  per
l'iscrizione nell'elenco: 
    a) (soppressa); 
    b)  essere  iscritto  al  rispettivo  albo,  collegio  o   ordine
professionale comunque denominato; 
    c) non essere in quiescenza. 
  ((7-bis. Per il conferimento degli incarichi di  cui  al  comma  5,
lettera a), il decreto di cui al  comma  6  definisce  gli  ulteriori
requisiti, le modalita'  e  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5,  lettera
a), anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013,  n.
4.)) 
  8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le documentate esperienze
professionali  ((maturate  nonche'  il  possesso))   di   titoli   di
specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio
della  professione,  purche'  a  essa  strettamente  conferenti.   Le
amministrazioni, sulla base delle professionalita' che necessitano di
acquisire, invitano ((almeno quattro)) professionisti  o  esperti,  e
comunque in numero tale da  assicurare  la  parita'  di  genere,  tra
quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio
selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 
  9. L'iscrizione negli elenchi  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),
avviene previo svolgimento di procedure idoneative  svolte  ai  sensi
dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,  n.  76,  con  previsione
della sola prova  scritta,  alle  quali  consegue  esclusivamente  il
diritto  all'inserimento  nei   predetti   elenchi   in   ordine   di
graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni  attingono  ai
fini della stipula dei contratti. 
  10.  Ai  fini  di  cui  al  comma   5,   lettera   b),   per   alta
specializzazione si intende il possesso  della  laurea  magistrale  o
specialistica e  di  almeno  uno  dei  seguenti  titoli,  in  settori
scientifici   o   ambiti   professionali    strettamente    correlati
all'attuazione dei progetti: 
    a) dottorato di  ricerca  ((o  master  universitario  di  secondo
livello)); 
    b)   ((documentata   esperienza   professionale   qualificata   e
continuativa,  di  durata  almeno  triennale,  maturata  presso  enti
pubblici  nazionali  ovvero   presso   organismi   internazionali   o
dell'Unione europea.)) 
  11. Per  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma  1,  le
procedure concorsuali di cui al comma 4  possono  essere  organizzate
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-quinquies dell'art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge   30   ottobre   2013,   n.   125,   anche   avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e del portale  del  reclutamento  di  cui
all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando  e'
definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di  svolgimento
della procedura. 
  12. Fermo restando l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  le  commissioni  esaminatrici  delle  procedure  di  cui  al
presente articolo sono composte  nel  rispetto  del  principio  della
parita' di genere. 
  13.  Il  personale  assunto  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
determinato ai sensi del comma 5,  lettera  b),  e'  equiparato,  per
quanto attiene al trattamento economico fondamentale e  accessorio  e
ad ogni  altro  istituto  contrattuale,  al  profilo  dell'Area  III,
posizione economica  F3,  ((del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  del  personale  del  comparto  Funzioni  centrali)),  sezione
Ministeri.  ((Si   applicano,   ove   necessario,   le   tabelle   di
corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti  dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di  contrattazione,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  216  del  17  settembre
2015.)) 
  14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi  stabiliti
((e per le medesime finalita', possono procedere  ad  assunzioni))  a
tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie  concorsuali
((vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato.)) 
  ((14-bis. Alle assunzioni previste dal  presente  articolo  non  si
applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
  14-ter. Al comma 8 dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019,  n.  56,
le parole: «nel triennio 2019-2021» sono sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 dicembre 2024».)) 
  15. Le amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001 n.  165,  impegnate  nell'attuazione  ((del
PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali)) di cui
all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative
a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli
interventi del Piano. ((Gli incarichi di cui al presente  comma  sono
conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti
delle facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente  per
ciascuna  amministrazione  interessata.))  In  alternativa  a  quanto
previsto  al  primo  periodo,  le  stesse   amministrazioni   possono
conferire, in deroga ai limiti  percentuali  previsti  dall'art.  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi
dirigenziali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77. ((Gli incarichi di cui al presente comma sono  conferiti
per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque
non  eccedente  il  31  dicembre  2026.  Le  amministrazioni  possono
riservare  una  quota  degli  incarichi  ai  laureati  in  discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. 
  15-bis.  Al  fine  di  garantire  all'Agenzia   per   la   coesione
territoriale la piena  operativita'  organizzativa  e  funzionale  in
relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli  interventi  del
programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata  dai
fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027,  fino  al
2027 gli incarichi  di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale
previsti  nella  dotazione  organica  dell'Agenzia   possono   essere
conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai  ruoli  della
medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui all'art.  19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  15-ter. All'art. 1, comma 179, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «correlate professionalita'» sono inserite  le
seguenti: «o di adeguato titolo di studio coerente con i  profili  da
selezionare»; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Al  personale
reclutato  e'  assicurata,  a  cura  dell'Agenzia  per  la   coesione
territoriale e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  di  cui  al
presente comma, una formazione  specifica  in  relazione  ai  profili
rivestiti e alle funzioni da svolgere». 
  15-quater. All'art. 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile  2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.
76, le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle  successive  fasi,
il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini del punteggio finale» e  dopo  il
terzo periodo e' inserito il seguente: «Il bando puo'  prevedere  che
il punteggio per il titolo di  studio  richiesto  per  l'accesso  sia
aumentato fino al doppio, qualora  il  titolo  di  studio  sia  stato
conseguito non oltre quattro anni prima del  termine  ultimo  per  la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
reclutamento». 
  15-quinquies. All'art. 2, comma 5, della legge 19 giugno  2019,  n.
56, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  ai
commi 1 e 4 nonche'» sono soppresse; 
    b) dopo le parole: «concorsi pubblici» sono inserite le seguenti:
«nonche' di  assistere  gli  enti  locali  nell'organizzazione  delle
procedure concorsuali anche ai sensi dell'art. 10  del  decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
maggio 2021, n. 76».)) 
  16. Alle attivita' di cui  al  presente  articolo  il  Dipartimento
della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta
titolarita' di attuazione, le disposizioni del presente  articolo  si
applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche  alle  pubbliche
amministrazioni titolari di interventi  finanziati  esclusivamente  a
carico del Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al
PNRR, di cui all'art. 1 del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
((convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio  2021,  n.
101)), limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma
5, lettera a), necessari  all'assistenza  tecnica.  ((Fermo  restando
quanto previsto al comma  1,  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione. 
  17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilita'  del
personale pubblico  sono  pubblicati  sul  portale  del  reclutamento
secondo  lo  schema  predisposto  dal  Dipartimento  della   funzione
pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione  della  documentazione
relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in
formato aperto e organizza la pubblicazione  in  modo  accessibile  e
ricercabile  secondo  parametri  utili  ai  cittadini  che  intendono
partecipare a tali procedure. All'attuazione delle  disposizioni  del
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  Regolamento  (CE)  del  12  febbraio  2021,   n.
          2021/241/UE  (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
          resilienza),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea del 18 febbraio 2021, n. L 57. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - (Omissis). 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118 (111), per l'anno 2014, il limite di cui ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  1,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
                «Art. 8 (Coordinamento della fase  attuativa).  -  1.
          Ciascuna amministrazione centrale  titolare  di  interventi
          previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle  relative
          attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
          rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito  della
          propria  autonomia  organizzativa,  individua,  tra  quelle
          esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
          riferimento  ovvero  istituisce  una  apposita  unita'   di
          missione  di  livello   dirigenziale   generale   fino   al
          completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
          2026,  articolata  fino  ad  un  massimo  di   tre   uffici
          dirigenziali di livello non generale, adottando,  entro  30
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
          di organizzazione interna,  con  decreto  del  Ministro  di
          riferimento, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo articolo  2119  del
          codice civile: 
                «Art. 2119 (Recesso per giusta causa). 
                (Testo in vigore fino al 31 agosto 2021) 
                Ciascuno dei contraenti puo' recedere  dal  contratto
          prima della scadenza del termine,  se  il  contratto  e'  a
          tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e'  a
          tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
          consenta la prosecuzione anche provvisoria,  del  rapporto.
          Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore  di
          lavoro che recede per  giusta  causa  compete  l'indennita'
          indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. 
                Non  costituisce  giusta  causa  di  risoluzione  del
          contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione
          coatta amministrativa dell'azienda. 
                (Testo in vigore dal 1° settembre 2021) 
                Ciascuno dei contraenti puo' recedere  dal  contratto
          prima della scadenza del termine,  se  il  contratto  e'  a
          tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e'  a
          tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
          consenta la prosecuzione anche provvisoria,  del  rapporto.
          Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore  di
          lavoro che recede per  giusta  causa  compete  l'indennita'
          indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. 
                Non  costituisce  giusta  causa  di  risoluzione  del
          contratto    la    liquidazione    coatta    amministrativa
          dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui
          rapporti di lavoro sono regolati dal codice della  crisi  e
          dell'insolvenza.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  comma  5,
          dell'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 19  giugno  2019,
          n. 56, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Misure per il contrasto all'assenteismo).  -
          (Omissis). 
                5. Al fine di realizzare  strutture  tecnologicamente
          avanzate per lo svolgimento dei concorsi  pubblici  nonche'
          di assistere  gli  enti  locali  nell'organizzazione  delle
          procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo  10  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  un  apposito   fondo   da
          ripartire, con una dotazione di  35  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019.  L'utilizzo  del  fondo  e'  disposto,  previa
          ricognizione dei fabbisogni, con uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  in  relazione
          alle esigenze presentate. 
                (Omissis).». 
                «Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
          il ricambio generazionale nella pubblica  amministrazione).
          - (Omissis). 
                7.  Per  le  finalita'  di  cui  al   comma   4,   il
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale
          del  reclutamento  per  la  raccolta  e  la  gestione,  con
          modalita' automatizzate e nel rispetto  delle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  delle  domande  di
          partecipazione ai concorsi  pubblici  e  delle  fasi  delle
          procedure concorsuali,  anche  mediante  la  creazione  del
          fascicolo elettronico del candidato.  All'attuazione  delle
          disposizioni del presente  comma  si  provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                8. Fatto  salvo  quanto  stabilito  dall'articolo  1,
          comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di
          ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al  31
          dicembre  2024,  le  procedure  concorsuali  bandite  dalle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
          conseguenti assunzioni possono essere effettuate  senza  il
          previo svolgimento delle procedure  previste  dall'articolo
          30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 20. (Superamento del precariato nelle pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          con l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                  a) risulti in servizio successivamente alla data di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
                  b) sia stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
                  c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2022,  alle
          dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che
          procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio,  anche
          non continuativi, negli ultimi otto anni. 
                2. Fino  al  31  dicembre  2022,  le  amministrazioni
          possono bandire, in coerenza con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
          la  garanzia  dell'adeguato  accesso  dall'esterno,  previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                  a) risulti titolare, successivamente alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
                  b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre  2022,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. 
                3. Ferme restando  le  norme  di  contenimento  della
          spesa di personale, le pubbliche amministrazioni,  fino  al
          31 dicembre 2022, ai soli fini di  cui  ai  commi  1  e  2,
          possono elevare  gli  ordinari  limiti  finanziari  per  le
          assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsti  dalle  norme
          vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a
          tempo  indeterminato  per  reclutamento  tramite   concorso
          pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per  i
          contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito dalla  legge  20  luglio  2010,  n.  122,
          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
          nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le   medesime
          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la
          relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della
          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte
          dell'organo  di  controllo  interno  di  cui   all'articolo
          40-bis, comma 1, e che  prevedano  nei  propri  bilanci  la
          contestuale e definitiva riduzione di tale valore di  spesa
          utilizzato per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dal
          tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 
                4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  possono
          essere applicate dai comuni che  per  l'intero  quinquennio
          2012-2016  non  hanno  rispettato  i  vincoli  di   finanza
          pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche'  gli  enti
          territoriali  ricompresi  nel  territorio   delle   stesse,
          possono applicare il  comma  1,  elevando  ulteriormente  i
          limiti finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato
          ivi previsti,  anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,
          appositamente  individuate  con   legge   regionale   dalle
          medesime   regioni   che   assicurano   la   compatibilita'
          dell'intervento con il raggiungimento dei propri  obiettivi
          di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
          razionalizzazione della spesa certificate dagli  organi  di
          controllo interno. Ai fini del rispetto delle  disposizioni
          di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
          regioni a statuto speciale, calcolano  inoltre  la  propria
          spesa di personale al netto dell'eventuale  cofinanziamento
          erogato dalle regioni ai sensi del  periodo  precedente.  I
          predetti enti possono prorogare  i  rapporti  di  lavoro  a
          tempo determinato fino al  31  dicembre  2018,  nei  limiti
          delle  risorse  utilizzabili  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato,  secondo  quanto   previsto   dal   presente
          articolo.  Per  gli  stessi  enti,  che  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  proroga
          di cui al quarto periodo del presente comma e'  subordinata
          all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
          ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. 
                5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi  1
          e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni  interessate  di
          instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni,   per   le
          professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il
          comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 
                6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
          425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                7. Ai  fini  del  presente  articolo  non  rileva  il
          servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di
          cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001
          o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
          ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti  di
          cui agli articoli 90  e  110  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
                8.   Le   amministrazioni   possono    prorogare    i
          corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
          che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2,  fino
          alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
          ai sensi dell'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                9.  Il  presente   articolo   non   si   applica   al
          reclutamento   del   personale   docente,    educativo    e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA)  presso   le
          istituzioni  scolastiche   ed   educative   statali.   Fino
          all'adozione del regolamento di cui all'articolo  2,  comma
          7, lettera e), della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  le
          disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
          alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
          coreutica. I commi 5 e  6  del  presente  articolo  non  si
          applicano agli enti pubblici di ricerca di cui  al  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i  predetti  enti
          pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari
          di  assegni  di  ricerca  in  possesso  dei  requisiti  ivi
          previsti. Il presente articolo non si applica  altresi'  ai
          contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
          amministrazioni. 
                10. Per il personale dirigenziale e non  dirigenziale
          del Servizio sanitario nazionale, continuano ad  applicarsi
          le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  543,  della
          legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  la  cui  efficacia  e'
          prorogata  al  31  dicembre  2019  per  l'indizione   delle
          procedure concorsuali straordinarie, al  31  dicembre  2020
          per la loro conclusione,  e  al  31  ottobre  2018  per  la
          stipula di nuovi contratti di lavoro  flessibile  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 542, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
                11. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al  comma
          10, nonche' al personale delle  amministrazioni  finanziate
          dal Fondo ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di
          ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il  periodo  di
          tre anni di lavoro negli ultimi otto  anni  rispettivamente
          presso  diverse  amministrazioni  del  Servizio   sanitario
          nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 
                11-bis. Allo scopo di fronteggiare la  grave  carenza
          di  personale  e  superare  il  precariato,   nonche'   per
          garantire  la  continuita'  nell'erogazione   dei   livelli
          essenziali  di  assistenza,  per   il   personale   medico,
          tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no,
          del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai
          commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai  fini
          del presente comma il  termine  per  il  conseguimento  dei
          requisiti di cui al comma 1, lettera  c),  e  al  comma  2,
          lettera b), e' stabilito alla data del  31  dicembre  2022,
          fatta salva l'anzianita' di servizio  gia'  maturata  sulla
          base delle disposizioni vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                12. Ai fini delle assunzioni di cui al  comma  1,  ha
          priorita' il personale in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                13. In caso di processi di riordino,  soppressione  o
          trasformazione  di  enti,  con  conseguente   transito   di
          personale, ai fini del possesso del  requisito  di  cui  ai
          commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
          periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 
                14. Le assunzioni a tempo indeterminato  disciplinate
          dall'articolo 1, commi 209,  211  e  212,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 sono consentite  anche  nel  triennio
          2018-2020. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  le
          amministrazioni interessate possono  utilizzare,  altresi',
          le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
          regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti  e  dei
          criteri  previsti  nei  commi   citati.   Ai   fini   delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  gli  enti  territoriali
          calcolano  la  propria  spesa   di   personale   al   netto
          dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e  dalle
          regioni. Le amministrazioni interessate  possono  applicare
          la proroga degli eventuali contratti  a  tempo  determinato
          secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
          4.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 - (Misure per lo svolgimento delle procedure
          per i concorsi pubblici  e  per  la  durata  dei  corsi  di
          formazione iniziale). - 1. Al fine di ridurre  i  tempi  di
          reclutamento  del  personale,  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, prevedono, anche in  deroga  alla  disciplina
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
          n. 487, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e  della  legge
          19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate
          di  svolgimento  delle  prove,  assicurandone  comunque  il
          profilo comparativo: 
                  a) nei concorsi per il  reclutamento  di  personale
          non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova  scritta
          e di una prova orale; 
                  b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali
          e,  facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza
          della  prova  orale,  garantendo  comunque  l'adozione   di
          soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la   pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
                  c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
          in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
                  c-bis)    conformemente    a    quanto     disposto
          dall'articolo 3, comma 6,  lettera  b),  numero  7),  della
          legge 19  giugno  2019,  n.  56,  i  titoli  e  l'eventuale
          esperienza professionale, inclusi  i  titoli  di  servizio,
          possono concorrere, in misura non  superiore  a  un  terzo,
          alla formazione del punteggio finale. 
                1-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  ai  fini
          della partecipazione  alle  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento di  personale  delle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, il possesso del titolo di  laurea  magistrale
          in   scienze   delle   religioni   (LM64),    secondo    la
          classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i  medesimi
          effetti del possesso del titolo  di  laurea  magistrale  in
          scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
          antropologia culturale ed etnologia (LM01). 
                2. Le amministrazioni di cui al comma 1,  nel  limite
          delle  pertinenti  risorse   disponibili   a   legislazione
          vigente,  possono  prevedere,  in  ragione  del  numero  di
          partecipanti,  l'utilizzo  di  sedi   decentrate   con   le
          modalita'  previste  dall'articolo  247,   comma   2,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e,  ove
          necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di
          emergenza deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
          gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita',
          assicurando comunque la trasparenza e  l'omogeneita'  delle
          prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado
          di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
                3.  Fino  al  permanere  dello  stato  di   emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
          per le procedure concorsuali i cui  bandi  sono  pubblicati
          alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  le
          amministrazioni di cui al comma 1  prevedono,  qualora  non
          sia  stata  svolta  alcuna  attivita',   l'utilizzo   degli
          strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera
          b), nonche' le eventuali misure di  cui  al  comma  2,  nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata
          svolta alcuna  attivita',  possono  prevedere  la  fase  di
          valutazione dei titoli di  cui  al  comma  1,  lettera  c),
          dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  nelle
          medesime forme di  pubblicita'  adottate  per  il  bando  e
          riaprendo, per un  periodo  massimo  di  trenta  giorni,  i
          termini  di  partecipazione,  nonche',  per  le   procedure
          relative al reclutamento  di  personale  non  dirigenziale,
          l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale
          prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi  sono
          pubblicati successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto e fino al  permanere  dello  stato  di
          emergenza, le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono
          altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta
          e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto
          dal comma 1, lettera a). 
                4. Al reclutamento del personale a tempo  determinato
          previsto  dall'articolo  1,  comma  179,  della  legge   30
          dicembre 2020,  n.  178,  provvede  il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  ai  sensi   dell'articolo   4,   comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125,  e  dell'articolo  35,  comma   5,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  anche  avvalendosi
          dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e'  effettuato
          mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga
          alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
          assicurando comunque il profilo comparativo.  La  procedura
          prevede   una   fase   di   valutazione   dei   titoli    e
          dell'esperienza professionale ai fini del punteggio finale,
          e una  sola  prova  scritta  mediante  quesiti  a  risposta
          multipla, con esclusione della prova orale. Il  bando  puo'
          prevedere  che  il  punteggio  per  il  titolo  di   studio
          richiesto per  l'accesso  sia  aumentato  fino  al  doppio,
          qualora il titolo di studio sia stato conseguito non  oltre
          quattro anni prima del termine ultimo per la  presentazione
          della  domanda  di   partecipazione   alla   procedura   di
          reclutamento. Il Dipartimento della funzione pubblica  puo'
          avvalersi  delle  misure  previste  dal  comma  2.  Non  si
          applicano gli articoli 34, comma 6, e  34-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato. 
                5. In ragione dell'emergenza sanitaria in  atto,  per
          le procedure concorsuali in corso di svolgimento  o  i  cui
          bandi sono pubblicati alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, volte  all'assunzione  di  personale  con
          qualifica non  dirigenziale,  che  prevedono  tra  le  fasi
          selettive  un  corso  di  formazione,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga  al  bando,
          dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  nelle
          medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso,
          senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione  e
          garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra
          i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia'  espletata,  i
          cui esiti  concorrono  alla  formazione  della  graduatoria
          finale di merito. 
                6. Le commissioni esaminatrici dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle procedure concorsuali indette dalla  Commissione
          per l'attuazione del  progetto  di  riqualificazione  delle
          pubbliche amministrazioni  (RIPAM)  prevista  dall'articolo
          35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                8.  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  non  si
          applicano alle procedure di reclutamento del  personale  in
          regime di  diritto  pubblico  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  fatto  salvo
          quanto previsto al comma 11-bis. 
                9. Dal 3 maggio 2021  e'  consentito  lo  svolgimento
          delle procedure selettive in presenza dei concorsi  banditi
          dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
          ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del  testo  unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di
          linee guida validate dal  Comitato  tecnico-scientifico  di
          cui  all'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile 3 febbraio 2020,  n.  630,  e  successive
          modificazioni. 
                10. All'articolo  259  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,   n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) alla rubrica, le parole «e del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
          del    Corpo    nazionale    dei    vigili    del    fuoco,
          dell'amministrazione penitenziaria  e  dell'amministrazione
          della giustizia minorile e di comunita'»; 
                  b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  del   personale
          dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
          minorile ed esterna». 
                10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  4,
          comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
          110° corso e il  111°  corso  di  formazione  iniziale  per
          l'accesso alla qualifica di commissario  della  Polizia  di
          Stato hanno durata pari a quattordici  mesi.  I  commissari
          che superano l'esame  finale  dei  predetti  corsi  e  sono
          dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono  confermati
          nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la  predetta
          qualifica  essi  svolgono,  nell'ufficio   o   reparto   di
          assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
          mesi, secondo le modalita'  previste  in  applicazione  del
          decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
          legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
          commissario capo previa valutazione positiva ai  sensi  del
          terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4. 
                11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  parole  «graduatorie
          vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge» sono sostituite dalle seguenti:  «graduatorie  delle
          pubbliche amministrazioni vigenti alla data del  30  aprile
          2021». 
                11-bis.   All'articolo   1-bis,    comma    2,    del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  quinto  periodo,   le   parole   da:   «con
          equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse  e  la  parola:
          «219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»; 
                  b) al  sesto  periodo,  le  parole:  «nel  medesimo
          profilo professionale, di  cui  al  secondo  periodo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di  10  unita'  dell'Area  III,
          posizione  economica  F1,  ivi  incluse  le  5  unita'  con
          particolare  specializzazione  professionale  di   cui   al
          secondo periodo». 
                11-ter. Al fine di ridurre i  tempi  di  reclutamento
          del personale, le  autorita'  amministrative  indipendenti,
          inclusi gli enti  che  svolgono  la  loro  attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 2 del testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  dalle  leggi  4
          giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre  1990,  n.  287,  possono
          prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
          modalita'   semplificate   di   svolgimento   delle   prove
          ricorrendo a  ciascuna  ovvero  a  talune  delle  modalita'
          indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo  di
          assicurare il profilo comparativo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  7,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127: 
                «Art. 3 (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive  e  di   semplificazione   delle   domande   di
          ammissione agli impieghi). - (Omissis). 
                7.  Sono  aboliti  i  titoli  preferenziali  relativi
          all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti
          previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione  ai
          concorsi pubblici. Se due o  piu'  candidati  ottengono,  a
          conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli  e
          delle prove di  esame,  pari  punteggio,  e'  preferito  il
          candidato piu' giovane di eta'. 
                (Omissis.)». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,
          dell'articolo 7, comma 6, dell'articolo 19, commi  4  e  6,
          dell'articolo  34,  comma   6,   dell'articolo   34-bis   e
          dell'articolo 57, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165: 
                «Art. 1 (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                (Omissis).». 
                «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis). 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
                (Omissis).» 
                «Art. 19 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis). 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                (Omissis). 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                (Omissis).» 
                «Art. 34 (Gestione del personale in  disponibilita').
          - (Omissis). 
                6. Nell'ambito  della  programmazione  triennale  del
          personale di cui all'articolo 39 della  legge  27  dicembre
          1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  l'avvio  di
          procedure  concorsuali  e  le  nuove  assunzioni  a   tempo
          indeterminato o determinato  per  un  periodo  superiore  a
          dodici  mesi,  ad  esclusione   di   quelle   relative   al
          conferimento   di   incarichi   dirigenziali    ai    sensi
          dell'articolo 19, comma 6, nonche'  al  conferimento  degli
          incarichi di cui all'articolo 110  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   e   all'articolo
          15-septies del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
          502, sono subordinate  alla  verificata  impossibilita'  di
          ricollocare  il  personale   in   disponibilita'   iscritto
          nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e  della
          categoria  di  inquadramento   occorrenti.   I   dipendenti
          iscritti negli elenchi di cui al presente articolo  possono
          essere  assegnati,  nell'ambito  dei   posti   vacanti   in
          organico, in posizione di  comando  presso  amministrazioni
          che ne facciano richiesta o presso  quelle  individuate  ai
          sensi  dell'articolo  34-bis,  comma  5-bis.   Gli   stessi
          dipendenti possono, altresi', avvalersi della  disposizione
          di cui all'articolo 23-bis. Durante il  periodo  in  cui  i
          dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro  a  tempo
          determinato  o  in  posizione  di  comando   presso   altre
          amministrazioni  pubbliche  o  si  avvalgono  dell'articolo
          23-bis il termine di cui  all'articolo  33  comma  8  resta
          sospeso    e    l'onere    retributivo    e'    a    carico
          dall'amministrazione   o   dell'ente   che   utilizza    il
          dipendente. 
                (Omissis).» 
                «Art. 34-bis (Disposizioni in  materia  di  mobilita'
          del personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo   1,   comma   2,   con    esclusione    delle
          amministrazioni previste  dall'articolo  3,  comma  1,  ivi
          compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima  di
          avviare le  procedure  di  assunzione  di  personale,  sono
          tenute a comunicare ai soggetti  di  cui  all'articolo  34,
          commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede  di  destinazione
          per i quali si intende  bandire  il  concorso  nonche',  se
          necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
          richieste. 
                2.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di cui all' articolo 34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto   dall'articolo   34,   comma   2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato   l'intenzione   di   bandire    il    concorso.
          L'amministrazione  destinataria  comunica   tempestivamente
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  alle  strutture  regionali  e
          provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia  o
          la mancata  accettazione  dell'assegnazione  da  parte  del
          dipendente in disponibilita'. 
                3.   Le   amministrazioni   possono   provvedere    a
          organizzare  percorsi  di  qualificazione   del   personale
          assegnato ai sensi del comma 2. 
                4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque  giorni
          dalla ricezione della comunicazione di cui al  comma  1  da
          parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
          per le amministrazioni dello Stato e per gli enti  pubblici
          non economici nazionali, comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
                5.  Le  assunzioni  effettuate  in   violazione   del
          presente articolo sono nulle di diritto. Restano  ferme  le
          disposizioni  previste  dall'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
                5-bis. Ove se ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti.  Si  applica  l'articolo  4,   comma   2,   del
          decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.» 
                «Art. 57 (Pari  opportunita').  -  01.  Le  pubbliche
          amministrazioni costituiscono  al  proprio  interno,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica, il «Comitato unico  di  garanzia  per  le
          pari opportunita', la valorizzazione del benessere  di  chi
          lavora  e  contro  le  discriminazioni»  che   sostituisce,
          unificando le competenze in un solo organismo,  i  comitati
          per le  pari  opportunita'  e  i  comitati  paritetici  sul
          fenomeno del  mobbing,  costituiti  in  applicazione  della
          contrattazione  collettiva,  dei  quali  assume  tutte   le
          funzioni previste dalla  legge,  dai  contratti  collettivi
          relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o  da
          altre disposizioni. 
                02.  Il  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
          opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora
          e contro le discriminazioni ha composizione  paritetica  ed
          e' formato da un componente  designato  da  ciascuna  delle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello  di  amministrazione  e  da  un  pari   numero   di
          rappresentanti dell'amministrazione in modo  da  assicurare
          nel complesso la presenza paritaria di entrambi  i  generi.
          Il presidente del Comitato unico di garanzia  e'  designato
          dall'amministrazione. 
                03.  Il  Comitato  unico  di  garanzia,   all'interno
          dell'amministrazione  pubblica,  ha  compiti   propositivi,
          consultivi e di verifica e opera in collaborazione  con  la
          consigliera  o  il  consigliere   nazionale   di   parita'.
          Contribuisce  all'ottimizzazione  della  produttivita'  del
          lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni
          collegata  alla  garanzia  di   un   ambiente   di   lavoro
          caratterizzato  dal   rispetto   dei   principi   di   pari
          opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di
          qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  morale  o
          psichica per i lavoratori. 
                04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati  unici
          di garanzia sono disciplinate da linee guida  contenute  in
          una direttiva emanata di concerto  dal  Dipartimento  della
          funzione  pubblica  e  dal   Dipartimento   per   le   pari
          opportunita' della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione. 
                05. La mancata costituzione  del  Comitato  unico  di
          garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti  incaricati
          della gestione del personale, da valutare anche al fine del
          raggiungimento degli obiettivi. 
                1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
          pari opportunita' tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al
          lavoro ed il trattamento sul lavoro: 
                  a)   riservano   alle   donne,    salva    motivata
          impossibilita', almeno un terzo  dei  posti  di  componente
          delle commissioni di concorso, fermo restando il  principio
          di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e);  in  caso  di
          quoziente   frazionario   si   procede   all'arrotondamento
          all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia  pari  o
          superiore a 0,5 e all'unita'  inferiore  qualora  la  cifra
          decimale sia inferiore a 0,5; 
                  b)   adottano   propri   atti   regolamentari   per
          assicurare pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro,
          conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica; 
                  c) garantiscono  la  partecipazione  delle  proprie
          dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
          professionale in rapporto proporzionale alla loro  presenza
          nelle  amministrazioni  interessate  ai   corsi   medesimi,
          adottando  modalita'  organizzative  atte  a  favorirne  la
          partecipazione,  consentendo  la  conciliazione  fra   vita
          professionale e vita familiare; 
                  d) possono finanziare programmi di azioni  positive
          e l'attivita' dei Comitati unici di garanzia  per  le  pari
          opportunita', per la valorizzazione del  benessere  di  chi
          lavora  e  contro  le  discriminazioni,  nell'ambito  delle
          proprie disponibilita' di bilancio. 
                1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso
          e'  inviato,  entro  tre  giorni,  alla  consigliera  o  al
          consigliere di parita' nazionale ovvero regionale, in  base
          all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito
          il concorso,  che,  qualora  ravvisi  la  violazione  delle
          disposizioni contenute nel comma  1,  lettera  a),  diffida
          l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo  di
          trenta giorni. In caso di inottemperanza alla  diffida,  la
          consigliera o il consigliere di parita' procedente propone,
          entro  i  successivi  quindici  giorni,  ricorso  ai  sensi
          dell'articolo  37,  comma  4,   del   codice   delle   pari
          opportunita'  tra  uomo  e  donna,  di   cui   al   decreto
          legislativo  11  aprile  2006,   n.   198,   e   successive
          modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37
          del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e
          successive modificazioni. Il  mancato  invio  dell'atto  di
          nomina della commissione di concorso alla consigliera o  al
          consigliere  di  parita'   comporta   responsabilita'   del
          dirigente responsabile del procedimento, da valutare  anche
          al fine del raggiungimento degli obiettivi. 
                2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita'
          di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare
          le  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  di   pari
          opportunita',  contrasto  alle  discriminazioni   ed   alla
          violenza morale o psichica, sulla base di  quanto  disposto
          dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
          della funzione pubblica.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 7  e  9,  della
          legge 14 gennaio 2013, n. 4  (Disposizioni  in  materia  di
          professioni non  organizzate),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013: 
                «Art. 1 (Oggetto e definizioni).  -  1.  La  presente
          legge, in attuazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione  e  nel  rispetto  dei  principi   dell'Unione
          europea  in  materia  di  concorrenza  e  di  liberta'   di
          circolazione, disciplina le professioni non organizzate  in
          ordini o collegi. 
                2. Ai fini della presente legge, per «professione non
          organizzata in ordini o  collegi»,  di  seguito  denominata
          «professione»,  si  intende  l'attivita'  economica,  anche
          organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
          favore di terzi, esercitata abitualmente e  prevalentemente
          mediante lavoro intellettuale, o comunque con  il  concorso
          di questo, con esclusione  delle  attivita'  riservate  per
          legge a soggetti  iscritti  in  albi  o  elenchi  ai  sensi
          dell'art.  2229  del  codice  civile,   delle   professioni
          sanitarie e relative  attivita'  tipiche  o  riservate  per
          legge  e  delle  attivita'  e  dei  mestieri   artigianali,
          commerciali  e  di  pubblico  esercizio   disciplinati   da
          specifiche normative. 
                3. Chiunque svolga una delle professioni  di  cui  al
          comma 2 contraddistingue  la  propria  attivita',  in  ogni
          documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso
          riferimento,  quanto  alla  disciplina  applicabile,   agli
          estremi della presente legge. L'inadempimento  rientra  tra
          le pratiche  commerciali  scorrette  tra  professionisti  e
          consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206,  ed  e'  sanzionato  ai  sensi  del  medesimo
          codice. 
                4. L'esercizio della professione e' libero e  fondato
          sull'autonomia, sulle  competenze  e  sull'indipendenza  di
          giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi
          di  buona  fede,  dell'affidamento  del  pubblico  e  della
          clientela,  della  correttezza,  dell'ampliamento  e  della
          specializzazione   dell'offerta    dei    servizi,    della
          responsabilita' del professionista. 
                5. La professione e' esercitata in forma individuale,
          in forma associata, societaria, cooperativa o  nella  forma
          del lavoro dipendente.». 
                «Art. 7 (Sistema di attestazione). - 1.  Al  fine  di
          tutelare i consumatori e di garantire  la  trasparenza  del
          mercato  dei   servizi   professionali,   le   associazioni
          professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe
          le  necessarie  verifiche,  sotto  la  responsabilita'  del
          proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: 
                  a)  alla  regolare  iscrizione  del  professionista
          all'associazione; 
                  b)  ai  requisiti  necessari  alla   partecipazione
          all'associazione stessa; 
                  c) agli standard qualitativi  e  di  qualificazione
          professionale che gli iscritti  sono  tenuti  a  rispettare
          nell'esercizio dell'attivita'  professionale  ai  fini  del
          mantenimento dell'iscrizione all'associazione; 
                  d)   alle   garanzie   fornite    dall'associazione
          all'utente, tra cui l'attivazione dello  sportello  di  cui
          all'art. 2, comma 4; 
                  e)    all'eventuale    possesso    della    polizza
          assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata
          dal professionista; 
                  f)   all'eventuale   possesso    da    parte    del
          professionista iscritto di una  certificazione,  rilasciata
          da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla
          norma tecnica UNI. 
                2.  Le  attestazioni  di   cui   al   comma   1   non
          rappresentano   requisito   necessario   per    l'esercizio
          dell'attivita' professionale.». 
                «Art.  9  (Certificazione  di  conformita'  a   norme
          tecniche UNI). - 1. Le associazioni  professionali  di  cui
          all'art. 2  e  le  forme  aggregative  di  cui  all'art.  3
          collaborano all'elaborazione della  normativa  tecnica  UNI
          relativa alle singole attivita'  professionali,  attraverso
          la partecipazione ai lavori degli specifici organi  tecnici
          o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella
          fase dell'inchiesta  pubblica,  al  fine  di  garantire  la
          massima consensualita', democraticita'  e  trasparenza.  Le
          medesime associazioni possono promuovere la costituzione di
          organismi di certificazione della conformita' per i settori
          di competenza, nel rispetto dei requisiti di  indipendenza,
          imparzialita'  e   professionalita'   previsti   per   tali
          organismi   dalla    normativa    vigente    e    garantiti
          dall'accreditamento di cui al comma 2. 
                2.  Gli  organismi  di   certificazione   accreditati
          dall'organismo unico nazionale di accreditamento  ai  sensi
          del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 9 luglio  2008,  possono  rilasciare,  su
          richiesta del singolo professionista anche non iscritto  ad
          alcuna associazione, il  certificato  di  conformita'  alla
          norma tecnica UNI definita per la singola professione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                
                «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   4,   comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125: 
                «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema  di  immissione
          in servizio di idonei e vincitori di concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego).- (Omissis). 
                3-quinquies. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime
          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla
          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del  26  giugno  2015   (Definizione   delle   tabelle   di
          equiparazione fra i livelli di inquadramento  previsti  dai
          contratti  collettivi  relativi  ai  diversi  comparti   di
          contrattazione  del   personale   non   dirigenziale),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre
          2015. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 179, della
          legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «(Omissis). 
                179. A decorrere dal 1°  gennaio  2021,  al  fine  di
          garantire la definizione e  l'attuazione  degli  interventi
          previsti dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e
          nazionale  per  i  cicli  di  programmazione  2014-2020   e
          2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
          disciplina   vigente   e   con   oneri   a   carico   delle
          disponibilita' del  Programma  operativo  complementare  al
          Programma  operativo  nazionale  Governance   e   capacita'
          istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE
          n. 46/2016 del 10 agosto 2016,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul  piano
          finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del  28
          luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
          2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242,  commi
          2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,
          nell'ambito  di  tali  interventi,   rivestono   ruoli   di
          coordinamento nazionale e le  autorita'  di  gestione,  gli
          organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle  regioni
          Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
          Sardegna e  Sicilia  possono  assumere,  con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  di  durata  corrispondente  ai
          programmi operativi complementari e comunque non  superiore
          a trentasei mesi, personale non  dirigenziale  in  possesso
          delle correlate professionalita' o di  adeguato  titolo  di
          studio coerente con i profili da  selezionare,  nel  limite
          massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa  massima  di  126
          milioni  di  euro  annui  per  il  triennio  2021-2023.  Al
          personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia  per
          la  coesione  territoriale  e  nei  limiti  delle   risorse
          disponibili  di  cui  al  presente  comma,  una  formazione
          specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
          da svolgere. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101: 
                «Art.  1  (Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - 1. E' approvato il Piano nazionale per  gli  investimenti
          complementari  finalizzato   ad   integrare   con   risorse
          nazionali gli interventi del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza per complessivi 30.622,46 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026. 
                2. Le risorse nazionali degli  interventi  del  Piano
          nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
          comma 1 sono ripartite come segue: 
                  a) quanto a complessivi 1.750 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per il  trasferimento  al  bilancio  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  per  i   seguenti   programmi   e
          interventi: 
                    1. Servizi digitali e cittadinanza  digitale:  50
          milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e  10
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Servizi digitali e competenze  digitali:  0,73
          milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro  per
          l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno  2023,  29,24
          milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Tecnologie satellitari ed  economia  spaziale:
          65,98 milioni di euro per l'anno 2022,  136,09  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 202,06 milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, 218,56 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  177,31
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    4.  Ecosistemi  per  l'innovazione  al   Sud   in
          contesti urbani marginalizzati:  70  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
                  b) quanto a complessivi 1.780 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          riferiti al seguente programma: 
                    1. Interventi per le aree del terremoto del  2009
          e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
          euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno  2023,
          280 milioni di euro per l'anno 2024, 160  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  c) quanto a complessivi 9.760 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili  riferiti  ai  seguenti  programmi  e
          interventi: 
                    1. Rinnovo delle flotte  di  bus,  treni  e  navi
          verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno  2022,  80,74
          milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
          l'anno 2024, 173,91 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e
          124,22 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Rinnovo delle flotte  di  bus,  treni  e  navi
          verdi - Navi: 45 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  54,2
          milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro  per
          l'anno 2023, 222 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  200
          milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di  euro  per
          l'anno 2026; 
                    3.   Rafforzamento   delle   linee    ferroviarie
          regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
          di euro per l'anno 2022, 405 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2026; 
                    4.   Rinnovo    del    materiale    rotabile    e
          infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
          milioni di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 20 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
                    5.  Strade  sicure  -  Messa   in   sicurezza   e
          implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico  per
          il  controllo  da  remoto  di  ponti,  viadotti  e   tunnel
          (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
          e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni  di
          euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
          50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    6. Strade sicure - Implementazione di un  sistema
          di monitoraggio dinamico per  il  controllo  da  remoto  di
          ponti, viadotti e tunnel della rete viaria  principale:  25
          milioni di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
          resilienza delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
          climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
          di euro per l'anno 2022, 320 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
          milioni di euro per l'anno 2021, 85  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
                    9. Ultimo/Penultimo miglio  ferroviario/stradale:
          20,41 milioni di euro per l'anno  2021,  52,79  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 68,93  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per  l'anno
          2026; 
                    10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
          per l'anno 2021, 7 milioni di euro per  l'anno  2022  e  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                    11.   Elettrificazione   delle   banchine   (Cold
          ironing), attraverso un sistema alimentato,  ove  l'energia
          non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
          green rinnovabili o, qualora queste non siano  disponibili,
          da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale:  80  milioni
          di euro per l'anno 2021, 150 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
          10 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    12.   Strategia   Nazionale   Aree   Interne    -
          Miglioramento dell'accessibilita' e della  sicurezza  delle
          strade,  inclusa  la   manutenzione   straordinaria   anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
          euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per  l'anno  2022,
          30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 100 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  50
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    13. Sicuro,  verde  e  sociale:  riqualificazione
          dell'edilizia residenziale pubblica: 200  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e  350
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                  d) quanto a complessivi 1.455,24  milioni  di  euro
          per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
          e le annualita' indicati,  nei  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
          seguente programma: 
                    1. Piano di investimenti strategici su  siti  del
          patrimonio  culturale,  edifici  e  aree  naturali:   207,7
          milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
          l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno  2023,  265,1
          milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  e) quanto a complessivi 2.387,41  milioni  di  euro
          per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
          e le annualita' indicati,  nei  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero della salute riferiti  ai
          seguenti programmi e interventi: 
                    1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
          milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
          l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
          milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Verso un ospedale sicuro  e  sostenibile:  250
          milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 300 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  250
          milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
          di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per  l'anno
          2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
          di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro  per  l'anno
          2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  f) quanto a complessivi 6.880 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo   economico
          riferiti ai seguenti programmi e interventi: 
                    1. «Polis» - Case  dei  servizi  di  cittadinanza
          digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145  milioni
          di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per  l'anno
          2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38  milioni
          di euro per l'anno 2026; 
                    2. Transizione 4.0: 704,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, 1.414,95 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
          euro per l'anno 2024, 324,71 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
          per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  250
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; 
                  g) quanto a complessivi 132,9 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero  della  giustizia  riferiti  al
          seguente programma e intervento: 
                    1. Costruzione e miglioramento  di  padiglioni  e
          spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori:  2,5
          milioni di euro per l'anno 2022, 19  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 41,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  57
          milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro  per
          l'anno 2026; 
                  h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali riferiti  al  seguente  programma  e
          intervento: 
                    1. Contratti di  filiera  e  distrettuali  per  i
          settori agroalimentare, della  pesca  e  dell'acquacoltura,
          della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo:  200
          milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2022 al  2023,  258,81  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
          e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il  25  per  cento
          delle  predette  somme  e'  destinato  esclusivamente  alle
          produzioni biologiche italiane ottenute conformemente  alla
          normativa europea e a quella nazionale di settore; 
                  i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          riferiti al seguente programma e intervento: 
                    1.  Iniziative  di  ricerca  per   tecnologie   e
          percorsi innovativi in ambito  sanitario  e  assistenziale:
          100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al
          2026; 
                  l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno riferiti al  seguente
          programma e intervento: 
                    1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30  milioni  di  euro  nel
          2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; 
                  m) quanto a 910 milioni di euro  per  l'anno  2023,
          829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per  l'anno
          2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai  commi
          3 e 4. 
                2-bis.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di
          investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
          nazionale nonche' di ridurre  il  divario  infrastrutturale
          tra le diverse regioni, le  risorse  di  cui  al  comma  2,
          lettera c), punti  1  e  3,  sono  destinate  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
          Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
          50 per cento e all'80 per cento. 
                2-ter. Le risorse di cui  al  comma  2,  lettera  c),
          punto 2, sono destinate: 
                  a) nella misura di 18 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 17,2 milioni di euro  per  l'anno  2022,  di  56,5
          milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni  di  euro
          per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno  2025  e
          di 108,7 milioni di euro per l'anno  2026,  all'erogazione,
          fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  di   un
          contributo di importo non superiore al  50  per  cento  dei
          costi necessari  per  il  rinnovo  ovvero  l'ammodernamento
          delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; 
                  b) nella misura di 20 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
          di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
          parte di Rete ferroviaria italiana Spa,  di  unita'  navali
          impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
          servizi  ferroviari  di  collegamento  passeggeri  e  merci
          ovvero  nel  traghettamento  veloce  dei  passeggeri.  Tali
          risorse si intendono immediatamente disponibili  alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  ai  fini  dell'assunzione  di   impegni
          giuridicamente vincolanti; 
                  c) nella misura di 7 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per  l'anno
          2023, di 64,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  di  58
          milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni  di  euro
          per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non  superiore
          al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
          alla realizzazione  di  impianti  di  liquefazione  di  gas
          naturale   sul   territorio   nazionale   necessari    alla
          de-carbonizzazione  dei  trasporti  e  in  particolare  nel
          settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di  gas
          naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale  con
          le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
          unita'  navali  necessarie  a  sostenere  le  attivita'  di
          bunkeraggio a partire  dai  terminali  di  rigassificazione
          nazionali. 
                2-quater.   Con   decreto    del    Ministro    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da  adottare,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: 
                  a) le modalita' di assegnazione  delle  risorse  di
          cui  al  comma  2,  lettera  c),   punto   4,   finalizzate
          all'erogazione di contributi in favore  delle  imprese  del
          settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
          proprie attivita' sul territorio  nazionale.  I  contributi
          sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
          50 per cento, dell'acquisto di nuovi  carri,  locomotive  e
          mezzi di movimentazione per il trasporto merci  ferroviario
          anche nei terminal intermodali, nonche'  al  finanziamento,
          nella misura del 100 per  cento,  di  interventi  destinati
          all'efficientamento ecosostenibile di  raccordi  ferroviari
          di Rete ferroviaria italiana Spa; 
                  b)  la  tipologia  e  i  parametri  tecnici   degli
          interventi ammessi a finanziamento ai sensi  delle  lettere
          a)  e  c)  del  comma  2-ter,  l'entita'   del   contributo
          riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per  ciascuna
          delle  tipologie  di  intervento  e  le  modalita'   e   le
          condizioni di erogazione dello stesso. 
                2-quinquies. Le risorse di cui al  comma  2,  lettera
          c),  punto  12,  sono  destinate,  al  fine  di  assicurare
          l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo  della  strategia
          nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
          particolare riferimento alla promozione e al  miglioramento
          dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
          interventi   di   messa   in   sicurezza   e   manutenzione
          straordinaria della rete viaria delle medesime  aree  anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione.  Con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, di concerto con  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da   adottare   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
          ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla  base
          dei seguenti criteri: 
                  a) entita' della popolazione residente; 
                  b) estensione delle strade statali,  provinciali  e
          comunali  qualora  queste  ultime   rappresentino   l'unica
          comunicazione esistente tra due o piu' comuni  appartenenti
          all'area interna; 
                  c)   esistenza   di    rischi    derivanti    dalla
          classificazione sismica dei territori e  dall'accelerazione
          sismica; 
                  d)   esistenza   di    situazioni    di    dissesto
          idrogeologico e relativa entita'. 
                2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse  di
          cui  al  comma  2-quinquies,  si  tiene  conto,   in   modo
          prevalente, dei criteri di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati. 
                2-septies.  Al  fine  di  favorire  l'incremento  del
          patrimonio di edilizia residenziale pubblica di  proprieta'
          delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi  per
          le case popolari, comunque denominati, costituiti anche  in
          forma  societaria,   nonche'   degli   enti   di   edilizia
          residenziale pubblica aventi le stesse finalita'  degli  ex
          Istituti autonomi per le case popolari, le risorse  di  cui
          al comma  2,  lettera  c),  punto  13,  sono  destinate  al
          finanziamento   di   un   programma   di   interventi    di
          riqualificazione dell'edilizia residenziale  pubblica,  ivi
          compresi interventi di demolizione e ricostruzione,  avente
          ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: 
                  a)  interventi  diretti  alla   verifica   e   alla
          valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
          edilizia residenziale pubblica e progetti di  miglioramento
          o di adeguamento sismico; 
                  b)  interventi  di  efficientamento  energetico  di
          alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
          comprese le relative progettazioni; 
                  c) interventi di razionalizzazione degli  spazi  di
          edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
          di frazionamento  e  ridimensionamento  degli  alloggi,  se
          eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b); 
                  d)  interventi  di  riqualificazione  degli   spazi
          pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
          di cui alle lettere a) e b), ivi  compresi  i  progetti  di
          miglioramento   e   valorizzazione   delle   aree    verdi,
          dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto  di
          intervento; 
                  e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
          alla sistemazione temporanea degli assegnatari  di  alloggi
          di edilizia residenziale pubblica oggetto degli  interventi
          di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli  immobili
          da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
          antisismiche almeno pari a quelle indicate  come  requisito
          minimo  da  raggiungere  per  gli  immobili  oggetto  degli
          interventi di cui alle  medesime  lettere  a)  e  b).  Alle
          finalita'  di  cui  alla  presente  lettera   puo'   essere
          destinato un importo non superiore  al  10  per  cento  del
          totale delle risorse; 
                  f) operazioni di locazione di alloggi da  destinare
          temporaneamente agli assegnatari  di  alloggi  di  edilizia
          residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b). 
                2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
          cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
          detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                2-novies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito  il
          Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281: 
                  a) sono individuati gli indicatori  di  riparto  su
          base regionale delle risorse di  cui  al  comma  2-septies,
          tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
          pubblica presenti in ciascuna regione,  dell'entita'  della
          popolazione residente nella  regione  nonche'  dell'entita'
          della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
          e 2; 
                  b) sono stabilite  le  modalita'  e  i  termini  di
          ammissione a finanziamento degli interventi, con  priorita'
          per gli interventi effettuati nelle zone sismiche  1  e  2,
          per  quelli  che  prevedono   azioni   congiunte   sia   di
          miglioramento di  classe  sismica  sia  di  efficientamento
          energetico, nonche' per quelli in relazione  ai  quali  sia
          gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
          ed  economica  di  cui  all'articolo  23  del  codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50; 
                  c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
          finanziamenti. 
                2-decies. Al fine di incrementare  il  patrimonio  di
          edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
          recupero di immobili e  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a: 
                  a)     interventi     di     ristrutturazione     e
          riqualificazione di alloggi e  immobili  gia'  destinati  a
          edilizia residenziale pubblica; 
                  b)  interventi  finalizzati   al   riutilizzo,   al
          completamento o alla riconversione a edilizia  residenziale
          sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti  o
          abbandonati, liberi da qualunque vincolo. 
                3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 3-bis, le  parole  «31  dicembre  2022»
          sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
                  b) il  comma  8-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
          "8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
          di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
          giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il  60
          per cento dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi  effettuati   dai
          condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi  effettuati   dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera c), per  i  quali  alla
          data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati  lavori  per
          almeno il 60  per  cento  dell'intervento  complessivo,  la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 31 dicembre 2023.". 
                4.  La  copertura  di  parte  degli  oneri   di   cui
          all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, pari a 1.655,4 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  a
          1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1  milioni
          di euro per l'anno 2025 e  a  1.274  milioni  di  euro  per
          l'anno  2026,  a  valere   sulle   risorse   previste   per
          l'attuazione del progetto nell'ambito del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037  a  1050
          della legge n. 178 del 2020, e'  rideterminata  in  1.315,4
          milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
          per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
          in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. 
                5. Fermo restando quanto previsto dal  comma  3,  gli
          eventuali minori oneri previsti anche  in  via  prospettica
          rilevati dal monitoraggio degli  effetti  dell'agevolazione
          di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, rispetto  alla  previsione  tendenziale,  sono
          vincolati alla proroga del termine  della  fruizione  della
          citata   agevolazione,   da   definire    con    successivi
          provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al  primo
          periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento delle finanze sulla  base  dei  dati
          comunicati con cadenza trimestrale  dall'Agenzia  nazionale
          per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA)  e  i  conseguenti  aggiornamenti  delle
          stime   sono   comunicati   alle   competenti   commissioni
          parlamentari della Camera dei deputati e del  Senato  della
          Repubblica. 
                6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
          gli investimenti  complementari  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,   le   procedure    di    semplificazione    e
          accelerazione, le misure di  trasparenza  e  conoscibilita'
          dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza.  Allo  scopo  di  agevolare  la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  comma   2,
          lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2023, le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater
          dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
          applicano ai soggetti individuati  per  l'attuazione  degli
          interventi suddetti. 
                7. Ai fini del monitoraggio degli  interventi,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuati  per   ciascun   intervento   o
          programma  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e   finali
          determinati in relazione al  cronoprogramma  finanziario  e
          coerenti con gli impegni assunti  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa   e   resilienza   con   la   Commissione   europea
          sull'incremento  della   capacita'   di   spesa   collegata
          all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
          investimenti complementari. Le informazioni necessarie  per
          l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
          sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di  cui
          al decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  i
          sistemi collegati. Negli altri  casi  e,  comunque,  per  i
          programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza   e'   utilizzato   il   sistema
          informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178. 
                7-bis.  Fatte  salve  le  procedure  applicabili   ai
          programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
          ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo  14,  comma  1,
          ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  e
          fermo restando anche quanto previsto dal medesimo  articolo
          14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
          previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
          la  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di   monitoraggio
          comportano  la  revoca  del  finanziamento  ai  sensi   del
          presente comma, qualora non risultino assunte  obbligazioni
          giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di  revoca  sono
          adottati dal  Ministro  a  cui  risponde  l'amministrazione
          centrale titolare  dell'intervento.  Nel  caso  in  cui  il
          soggetto attuatore sia la stessa amministrazione  centrale,
          nonche' per gli interventi di cui al comma 2,  lettera  b),
          punto 1, la revoca e' disposta con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le risorse  disponibili  per
          effetto delle revoche, anche  iscritte  in  conto  residui,
          sono riprogrammate con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  secondo  criteri  premianti
          nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
          migliori dati di impiego  delle  risorse.  Per  le  risorse
          oggetto di revoca, i termini di conservazione  dei  residui
          di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e  4,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  decorrono  nuovamente  dal  momento
          dell'iscrizione nello stato di previsione di  destinazione.
          Qualora  le  somme  oggetto  di  revoca  siano  state  gia'
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato,  le  stesse  devono
          essere tempestivamente  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione,  al  fine  di
          consentirne l'utilizzo  previsto  con  la  riprogrammazione
          disposta con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio  anche  in  conto  residui.  In  caso  di  mancato
          versamento delle predette somme da parte degli enti  locali
          delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana
          e della regione Sardegna, il recupero  e'  operato  con  le
          procedure di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti  locali  delle
          regioni Friuli Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  caso  di
          mancato versamento, le predette regioni e province autonome
          assoggettano  i   propri   enti   ad   una   riduzione   in
          corrispondente misura dei  trasferimenti  correnti  erogati
          dalle medesime regioni o province autonome che  provvedono,
          conseguentemente,  a  riversare  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  le  somme  recuperate.  In  caso  di  mancato
          versamento da parte delle regioni e delle province autonome
          si procede al recupero delle somme dovute  a  valere  sulle
          giacenze depositate a qualsiasi  titolo  nei  conti  aperti
          presso la tesoreria statale. 
                7-ter. L'attuazione  degli  investimenti  di  cui  al
          comma  2,  lettera  e),  costituisce  adempimento  ai  fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del  Servizio
          sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
          2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre  2009,  n.
          191, come prorogato, a decorrere  dal  2013,  dall'articolo
          15, comma 24, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
          dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
          livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo  9  e
          all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
          marzo 2005. 
                7-quater.   Fermo   restando    il    rispetto    del
          cronoprogramma  finanziario  e  procedurale  previsto   dal
          presente articolo e dal decreto di cui  al  comma  7,  alla
          ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
          interventi di cui al comma  2,  lettera  d),  punto  1,  si
          provvede con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  cultura,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                7-quinquies. A partire dall'anno  2022  e  fino  alla
          completa  realizzazione  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti complementari, e' presentata annualmente  alle
          Camere,   unitamente   alla   relazione    gia'    prevista
          dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
          2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n.  18,  una  relazione  sulla  ripartizione
          territoriale dei programmi e degli  interventi  di  cui  al
          comma 2, anche sulla base delle risultanze dei  sistemi  di
          monitoraggio di cui al comma 7. 
                8. L'attuazione degli interventi di cui  al  presente
          articolo, soggetti alla  procedura  di  notifica  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  e'  subordinata  alla
          previa  autorizzazione  della   Commissione   europea.   Le
          amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
          nazionale per gli investimenti  complementari  in  coerenza
          con il principio dell'assenza  di  un  danno  significativo
          agli obiettivi  ambientali,  di  cui  all'articolo  17  del
          regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 18 giugno 2020. 
                9.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
          l'anno 2021, 6.053,59 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80  milioni
          di euro per l'anno  2024,  5.459,98  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di  euro  per  l'anno  2026,
          70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni  di  euro
          per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
          milioni di euro per l'anno 2034,  che  aumentano,  ai  fini
          della   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
          indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
          2026, 2.809,90 milioni di euro per  l'anno  2027,  2.806,40
          milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni  di  euro
          per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno  2030,
          si provvede ai sensi dell'articolo 5.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 117,  terzo  comma,
          della Costituzione: 
                «Art. 117 (Omissis). 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                (Omissis).».