Art. 2 
 
Misure   urgenti   per   esperienze   di    formazione    e    lavoro
  professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione 
 
  1. Nelle more ((dell'attuazione)) della previsione di cui  all'art.
47, comma 6, del decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  ((il  Ministro
dell'istruzione, il Ministro dell'universita')) e della ricerca e  il
Ministro  per  le  politiche  giovanili,   previa   intesa   con   la
((Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'art.  3  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  le  amministrazioni
pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e  lavoro
per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle
more della disciplina dei rispettivi contratti  collettivi  nazionali
di  lavoro,  di  competenze  di  base  e  trasversali,  nonche'   per
l'orientamento   professionale   di   diplomati   e    di    studenti
universitari)). A tal fine e' istituito, a decorrere dall'anno  2021,
un apposito  fondo  presso  lo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con  una  dotazione
di euro 700.000 per l'anno 2021  e  di  euro  1.000.000  a  decorrere
dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  700.000
per l'anno 2021 e a euro 1.000.000  a  decorrere  dall'anno  2022  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'art. 10,  comma  5,  del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47,  comma  6,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
                «Art. 47 (Disposizioni finali). - (Omissis). 
                6. La disciplina  del  reclutamento  e  dell'accesso,
          nonche' l'applicazione del contratto di apprendistato per i
          settori di attivita' pubblici, di cui agli  articoli  44  e
          45, sono definite con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   e   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto legge 29 novembre  2004,  n.  282  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - (Omissis). 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».