Art. 3 
 
 
Misure per la valorizzazione del personale e  per  il  riconoscimento
                             del merito 
 
  1. ((All'art. 52 del decreto)) legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
((il comma 1-bis e' sostituito)) dal seguente: 
  ((«1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale docente della scuola, delle accademie, dei  conservatori  e
degli istituti assimilati, sono inquadrati  in  almeno  tre  distinte
aree funzionali. La contrattazione collettiva individua  un'ulteriore
area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.  Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono,  con  modalita'
stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,   in   funzione   delle
capacita' culturali e  professionali  e  dell'esperienza  maturata  e
secondo  principi  di  selettivita',  in  funzione   della   qualita'
dell'attivita'  svolta  e  dei   risultati   conseguiti,   attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di  almeno
il 50 per cento delle  posizioni  disponibili  destinata  all'accesso
dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche
fra  qualifiche  diverse,  avvengono  tramite  procedura  comparativa
basata sulla valutazione positiva  conseguita  dal  dipendente  negli
ultimi  tre  anni  in   servizio,   sull'assenza   di   provvedimenti
disciplinari, sul  possesso  di  titoli  o  competenze  professionali
ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti  per  l'accesso
all'area dall'esterno, nonche' sul numero  e  sulla  tipologia  degli
incarichi  rivestiti.  In  sede  di   revisione   degli   ordinamenti
professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto
per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle  di  corrispondenza
tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di  cui  al
secondo  periodo,  sulla  base   di   requisiti   di   esperienza   e
professionalita'    maturate     ed     effettivamente     utilizzate
dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in
deroga al possesso del  titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si  provvede
nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente».)) 
  2. I limiti di spesa relativi al trattamento  economico  accessorio
di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio  2017,
n. 75, compatibilmente  con  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica,  possono  essere  superati,  secondo   criteri   e
modalita' da definire nell'ambito dei contratti collettivi  nazionali
di lavoro e nei limiti delle risorse  finanziarie  destinate  a  tale
finalita'. 
  3. All'art. 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in
aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
((i bandi definiscono  gli  ambiti  di  competenza  da  valutare))  e
prevedono la valutazione delle capacita',  attitudini  e  motivazioni
individuali, anche attraverso prove,  scritte  e  orali,  finalizzate
alla loro osservazione e valutazione  comparativa,  definite  secondo
metodologie e standard riconosciuti. 
  1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei
posti  da  ricoprire,  destinata  al  corso-concorso   selettivo   di
formazione bandito dalla Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  ai
fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per  cento  dei
posti residui disponibili  sulla  base  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate ((e' riservata da ciascuna pubblica amministrazione))  al
personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso  dei  titoli
di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno
cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale.  Il  personale
di  cui  al  presente  comma  e'  selezionato  attraverso   procedure
comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione,  che
tengono conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei
titoli professionali,  di  studio  o  di  specializzazione  ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale,
((e in  particolar  modo  del  possesso  del  dottorato  di  ricerca,
nonche')) della tipologia degli incarichi rivestiti  con  particolare
riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e  sono  volte
ad  assicurare  la  valutazione   delle   capacita',   attitudini   e
motivazioni individuali. ((Una quota non superiore al 15 per cento e'
altresi' riservata al personale di  cui  al  periodo  precedente,  in
servizio  a  tempo  indeterminato,  che  abbia  ricoperto  o  ricopra
l'incarico di livello dirigenziale di cui all'art. 19, comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)) A tal  fine,  ((i  bandi
definiscono gli ambiti di competenza da valutare)) e prevedono  prove
scritte e orali di  esclusivo  carattere  esperienziale,  finalizzate
alla  valutazione  comparativa  e  definite  secondo  metodologie   e
standard riconosciuti.  A  questo  scopo,  sono  nominati  membri  di
commissione professionisti esperti nella ((valutazione  dei  suddetti
ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le disposizioni di cui al  presente  comma  non  si
applicano agli enti di cui  ai  commi  2  e  2-bis  dell'art.  2  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».)) 
  ((3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'art.  19,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  cessano
di avere efficacia. 
  3-ter. All'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, il secondo periodo e' soppresso. 
  3-quater. Al fine di consentire il superamento del precariato e  la
salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione
Siciliana che hanno dichiarato dissesto finanziario  ai  sensi  degli
articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, o che hanno fatto ricorso al piano di  riequilibrio  finanziario
pluriennale con contestuale accesso al fondo di  rotazione  ai  sensi
dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo  unico  di
cui al decreto legislativo  n.  267  del  2000,  sono  autorizzati  a
prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di  lavoro  a  tempo
determinato gia' in essere alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 259, comma 6, del suddetto testo unico di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000. 
  3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalita' di  cui  al  comma
3-quater  e  per  l'individuazione  delle  soluzioni  relative   alla
stabilizzazione dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  e'
istituito presso il Dipartimento della funzione  pubblica  un  tavolo
tecnico  composto  dai  rappresentanti   della   Regione   Siciliana,
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)   e   del
Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri
per la  finanza  pubblica;  ai  componenti  del  tavolo  tecnico  non
spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di   spesa   o
emolumenti comunque denominati. 
  3-sexies. Dall'attuazione dei  commi  3-quater  e  3-quinquies  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 259, comma 10,  del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4. All'art. 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  19,  comma  4,  e
dall'art. 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla  qualifica  di
dirigente di prima fascia nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici  non  economici  avviene,
per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che
si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal  servizio  dei
soggetti incaricati, con le modalita' di cui al comma  3-bis.  A  tal
fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano,
per il triennio successivo,  il  numero  dei  posti  che  si  rendono
vacanti per il collocamento in quiescenza del personale  dirigenziale
di ruolo di prima fascia e la programmazione  relativa  a  quelli  da
coprire mediante concorso»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da
ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalita' e
attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello
non abbiano dato esito  soddisfacente,  l'attribuzione  dell'incarico
puo' avvenire attraverso il coinvolgimento di  primarie  societa'  di
selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle
candidature  proposte  da  parte  di  una  commissione   indipendente
composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti
percentuali di cui all'art. 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti
con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati  per
un  periodo  non  superiore  a   tre   anni.   L'applicazione   della
disposizione di cui al presente comma non deve determinare  posizioni
sovrannumerarie»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al fine  di  assicurare  la  valutazione  delle  capacita',
attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui  al  comma  3
definiscono gli ambiti di competenza da valutare  e  prevedono  prove
scritte e orali, finalizzate alla valutazione  comparativa,  definite
secondo metodologie e standard riconosciuti.  A  questo  scopo,  sono
nominati  membri  di   commissione   professionisti   esperti   nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»; 
    d) al comma 4, primo periodo,  dopo  le  parole:  «comunitario  o
internazionale» sono inserite le seguenti: «secondo  moduli  definiti
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione»; 
    e) il comma 5 e' abrogato. 
  4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da  Stato,
regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i  soggetti  con
disturbi  specifici  di  apprendimento   (DSA)   e'   assicurata   la
possibilita' di sostituire tali prove con un  colloquio  orale  o  di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di  lettura,  di
scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento  dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente
a quanto disposto dall'art. 5, commi 2, lettera b), e 4, della  legge
8 ottobre 2010, n. 170.  Tali  misure  devono  essere  esplicitamente
previste nei relativi bandi di concorso. La  mancata  adozione  delle
misure di cui al presente comma comporta  la  nullita'  dei  concorsi
pubblici. Con decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,
di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  definite   le   modalita'
attuative del presente comma.)) 
  5. All'art. 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole «31 dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ((«31
ottobre 2021».)) 
  6.  Le  disposizioni  dei  commi  3  e  4  costituiscono   principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
A  tal  fine  la  Scuola   nazionale   dell'amministrazione   elabora
((apposite linee guida)) d'intesa con la Conferenza unificata di  cui
all'art. 8 del ((decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)) 
  7. All'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole  ((«,  previo  assenso))  dell'amministrazione  di
appartenenza» sono soppresse; 
    b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E'  richiesto
il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza  nel  caso  in
cui si tratti di  ((posizioni  dichiarate  motivatamente  infungibili
dall'amministrazione cedente o)) di personale assunto da meno di  tre
anni o ((qualora la  mobilita'  determini  una  carenza  di  organico
superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del
richiedente.)) E' fatta  salva  la  possibilita'  di  differire,  per
motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del  dipendente
fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di
passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai
periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e
degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali e'  comunque
richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.  Al
personale della  scuola  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
vigenti in materia.» 
  ((7-bis. All'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli  enti
locali  con  un  numero  di  dipendenti  a  tempo  indeterminato  non
superiore a 100. Per gli enti locali  con  un  numero  di  dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita
al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di  dipendenti  non
superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per  cento.
La percentuale di cui al comma 1 e' da  considerare  all'esito  della
mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente». 
  7-ter. Per gli enti locali,  in  caso  di  prima  assegnazione,  la
permanenza minima del personale e' di cinque anni. In ogni  caso,  la
cessione  del  personale  puo'  essere   differita,   a   discrezione
dell'amministrazione  cedente,  fino  all'effettiva  assunzione   del
personale assunto a copertura dei posti vacanti  e  comunque  per  un
periodo non superiore a trenta giorni successivi a  tale  assunzione,
ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di  un  periodo  di
affiancamento. 
  7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire, ai  sensi  del
presente articolo, la mobilita' del personale, le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a domanda  del
soggetto  interessato  e  nei  limiti  dei  posti  disponibili  nella
dotazione organica dell'amministrazione  di  destinazione,  anche  ai
dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla  specificita'
dell'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai
ruoli degli enti di cui all'art. 10, comma 11-ter, del  decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
maggio 2021, n. 76, incaricati della  funzione  indicata  dal  citato
art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  108
del 2004 presso le amministrazioni di cui alla tabella A allegata  al
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004. 
  7-quinquies. All'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Le   modalita'   di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione di cui al comma 4 dell'art.  247  si  applicano  anche
alle procedure di mobilita' volontaria, ai  sensi  dell'art.  30  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».)) 
  8. All'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, la lettera e-ter) e' sostituita dalla seguente: 
  «e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti  previsti  per
specifici   profili   o   livelli   di    inquadramento    di    alta
specializzazione, il possesso del titolo di dottore  di  ricerca  ((o
del master universitario di secondo livello.)) In tali casi,  ((nelle
procedure   sono   individuate,   tra    le    aree    dei    settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi)) dell'art. 17, comma  99,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di
ricerca ((o al master  universitario  di  secondo  livello)),  quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.»; 
    b) il comma 3-quater e' abrogato. 
  9. All'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti  parole:  «,
anche  ai  fini  dell'accesso  alle  carriere  nelle  amministrazioni
pubbliche nonche'  dell'integrazione  di  percorsi  professionali  di
elevata innovativita'»; 
    b) al comma 2, al primo periodo,  le  parole  «e  da  qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse
e,  al  terzo  periodo,  le  parole  «,  nonche'  le   modalita'   di
individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e
ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse. 
  10. All'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  le
parole «formazione alla  ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dottorato di ricerca». 
  ((10-bis.  Il  Ministero  dell'istruzione,  di  concerto   con   il
Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, provvede ad avviare un processo di  semplificazione
dell'iter  per  ottenere  il  riconoscimento  dei  titoli  conseguiti
all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 19,  comma  5-bis,
          28, 28-bis e 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 19. (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -
          (Omissis). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                (Omissis).» 
                «Art. 28 (Accesso alla qualifica di  dirigente  della
          seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
          nelle  amministrazioni  statali,   anche   ad   ordinamento
          autonomo, e negli enti pubblici non economici  avviene  per
          concorso indetto dalle singole amministrazioni  ovvero  per
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione. 
                1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla
          dirigenza in  aggiunta  all'accertamento  delle  conoscenze
          delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi  definiscono  gli
          ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione
          delle  capacita',  attitudini  e  motivazioni  individuali,
          anche attraverso prove, scritte e orali,  finalizzate  alla
          loro  osservazione  e  valutazione  comparativa,   definite
          secondo metodologie e standard riconosciuti. 
                1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50
          per  cento   dei   posti   da   ricoprire,   destinata   al
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma  1,
          una quota non superiore al 30 per cento dei  posti  residui
          disponibili  sulla   base   delle   facolta'   assunzionali
          autorizzate   e'    riservata    da    ciascuna    pubblica
          amministrazione  al   personale   in   servizio   a   tempo
          indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti  a
          legislazione vigente e che  abbia  maturato  almeno  cinque
          anni  di  ser-vizio  nell'area  o  categoria  apicale.   Il
          personale  di  cui  al  presente   comma   e'   selezionato
          attraverso  procedure  comparative  bandite  dalla   Scuola
          nazionale dell'amministrazione , che  tengono  conto  della
          valutazione conseguita nell'attivita'  svolta,  dei  titoli
          professionali, di studio o  di  specializzazione  ulteriori
          rispetto a quelli previsti  per  l'accesso  alla  qualifica
          dirigenziale ,  e  in  particolar  modo  del  possesso  del
          dottorato  di  ricerca,  nonche'  della   tipologia   degli
          incarichi  rivestiti  con  particolare  riguardo  a  quelli
          inerenti agli  incarichi  da  conferire  e  sono  volte  ad
          assicurare la valutazione  delle  capacita',  attitudini  e
          motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15  per
          cento e' altresi' riservata al personale di cui al  periodo
          precedente, in servizio a tempo  indeterminato,  che  abbia
          ricoperto o ricopra l'incarico di livello  dirigenziale  di
          cui all'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. A tal fine,  i  bandi  definiscono  gli
          ambiti di competenza da valutare e prevedono prove  scritte
          e orali di esclusivo carattere  esperienziale,  finalizzate
          alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
          e standard riconosciuti.  A  questo  scopo,  sono  nominati
          membri  di   commissione   professionisti   esperti   nella
          valutazione dei sud-detti ambiti di competenza, senza nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
          enti di  cui  ai  commi  2  e  2-bis  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
                2. - 4. 
                5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti: 
                  a) le  percentuali,  sul  complesso  dei  posti  di
          dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
          corso-concorso; 
                  b) la  percentuale  di  posti  che  possono  essere
          riservati al  personale  di  ciascuna  amministrazione  che
          indice i concorsi pubblici per esami; 
                  c) i criteri per la composizione e la nomina  delle
          commissioni esaminatrici; 
                  d) le modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo  anche  la  valutazione  delle   esperienze   di
          servizio professionali  maturate  nonche',  nella  fase  di
          prima applicazione del concorso di  cui  al  comma  2,  una
          riserva di posti non superiore  al  30  per  cento  per  il
          personale  appartenente  da  almeno  quindici   anni   alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva; 
                  e)  l'ammontare  delle  borse  di  studio   per   i
          partecipanti al corso-concorso. 
                6. I vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente   al   conferimento   del   primo    incarico
          dirigenziale, frequentano un ciclo di  attivita'  formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  disciplinato  ai  sensi   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane e  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,
          istituti o aziende pubbliche o private. Il  medesimo  ciclo
          formativo, di durata non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private. 
                7. - 7-bis. 
                8. Restano ferme le vigenti disposizioni  in  materia
          di accesso  alle  qualifiche  dirigenziali  delle  carriere
          diplomatica e prefettizia, delle Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
                9. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  e'
          attribuito   alla   Scuola   superiore    della    pubblica
          amministrazione un ulteriore contributo di  1.500  migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002. 
                10. All'onere derivante dall'attuazione del comma  9,
          pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere  dall'anno  2002,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.». 
                «Art. 28-bis (Accesso  alla  qualifica  di  dirigente
          della prima fascia). - 1  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 19, comma 4, e  dall'articolo  23,  comma  1,
          secondo periodo, l'accesso alla qualifica di  dirigente  di
          prima  fascia  nelle  amministrazioni  statali,  anche   ad
          ordinamento autonomo, e negli enti pubblici  non  economici
          avviene, per il 50  per  cento  dei  posti,  calcolati  con
          riferimento a quelli che si rendono disponibili  ogni  anno
          per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con
          le modalita' di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31
          dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per  il
          triennio successivo, il numero dei  posti  che  si  rendono
          vacanti per il collocamento  in  quiescenza  del  personale
          dirigenziale di ruolo di prima fascia e  la  programmazione
          relativa a quelli da coprire mediante concorso. 
                2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la
          posizione  da  ricoprire  richieda  specifica   esperienza,
          peculiare  professionalita'  e  attitudini  manageriali   e
          qualora le ordinarie procedure di  interpello  non  abbiano
          dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico puo'
          avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie  societa'
          di selezione di  personale  dirigenziale  e  la  successiva
          valutazione delle candidature pro-poste  da  parte  di  una
          commissione indi-pendente composta anche da membri esterni,
          senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei  casi  di
          cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali
          di  cui  all'articolo  19,  comma  6.  Gli  incarichi  sono
          conferiti  con  contratti  di  diritto  privato   a   tempo
          determinato e stipulati per un periodo non superiore a  tre
          anni. L'applicazione della disposizione di cui al  presente
          comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie. 
                3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma  1
          possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
          amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di
          servizio nei ruoli dirigenziali e  gli  altri  soggetti  in
          possesso di titoli di studio  e  professionali  individuati
          nei bandi di  concorso,  con  riferimento  alle  specifiche
          esigenze  dell'Amministrazione  e  sulla  base  di  criteri
          generali  di  equivalenza   stabiliti   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere  della
          Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
          A tale fine le amministrazioni che bandiscono  il  concorso
          tengono in particolare conto del personale di ruolo che  ha
          esercitato per  almeno  cinque  anni  funzioni  di  livello
          dirigenziale generale all'interno delle stesse  ovvero  del
          personale appartenente all'organico dell'Unione europea  in
          virtu'  di  un  pubblico  concorso  organizzato  da   dette
          istituzioni. 
                3-bis. Al fine di  assicurare  la  valutazione  delle
          capacita', attitudini e motivazioni individuali, i concorsi
          di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di  competenza  da
          valutare e prevedono prove  scritte  e  orali,  finalizzate
          alla valutazione comparativa, definite secondo  metodologie
          e standard riconosciuti.  A  questo  scopo,  sono  nominati
          membri  di   commissione   professionisti   esperti   nella
          valutazione  dei  suddetti  ambiti  di  competenza,   senza
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                4. I vincitori del concorso di cui al  comma  1  sono
          assunti   dall'amministrazione    e,    anteriormente    al
          conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di
          un periodo di formazione presso  uffici  amministrativi  di
          uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario
          o internazionale ((secondo  moduli  definiti  dalla  Scuola
          nazionale dell'amministrazione.)) In ogni caso  il  periodo
          di  formazione  e'  completato   entro   tre   anni   dalla
          conclusione del concorso. 
                4-bis. Nelle  prove  scritte  dei  concorsi  pubblici
          indetti  da  Stato,  regioni,  comuni  e  dai   loro   enti
          strumentali, a tutti i soggetti con disturbi  specifici  di
          apprendimento  (DSA)  e'  assicurata  la  possibilita'   di
          sostituire  tali  prove  con  un  colloquio  orale   o   di
          utilizzare strumenti compensativi  per  le  difficolta'  di
          lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di
          un prolunga-mento dei tempi stabiliti  per  lo  svolgimento
          delle  medesime  prove,  analogamente  a  quanto   disposto
          dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4,  della  legge  8
          ottobre  2010,  n.   170.   Tali   misure   devono   essere
          esplicitamente previste nei relativi bandi di con-corso. La
          mancata adozione delle misure  di  cui  al  presente  comma
          comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
          Ministro per la pubblica amministra-zione, di concerto  con
          il Ministro del la-voro e delle  politiche  sociali,  entro
          tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   de-finite   le
          modalita' attuative del presente comma. 
                5. (Abrogato). 
                6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,  sono   disciplinate   le   modalita'   di
          compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di
          quanto previsto nell'articolo 32. 
                7. Al termine del periodo di formazione e'  prevista,
          da parte degli uffici di cui al comma  4,  una  valutazione
          del livello di professionalita' acquisito che  equivale  al
          superamento   del   periodo   di   prova   necessario   per
          l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13. 
                8. Le spese sostenute per l'espletamento del  periodo
          di formazione svolto presso le sedi estere di cui al  comma
          4 sono a carico delle singole  amministrazioni  nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
                «Art.  52  (Disciplina  delle  mansioni).  -  1.   Il
          prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni  per
          le quali e'  stato  assunto  o  alle  mansioni  equivalenti
          nell'ambito dell'area  di  inquadramento  ovvero  a  quelle
          corrispondenti   alla   qualifica   superiore   che   abbia
          successivamente  acquisito  per  effetto  delle   procedure
          selettive di cui all'articolo  35,  comma  1,  lettera  a).
          L'esercizio di fatto di mansioni  non  corrispondenti  alla
          qualifica  di  appartenenza  non   ha   effetto   ai   fini
          dell'inquadramento del lavoratore  o  dell'assegnazione  di
          incarichi di direzione. 
                1-bis. I  dipendenti  pubblici,  con  esclusione  dei
          dirigenti e  del  personale  docente  della  scuola,  delle
          accademie, dei conservatori e  degli  istituti  assimilati,
          sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.  La
          contrattazione collettiva individua un'ulteriore  area  per
          l'inquadramento del per-sonale di  elevata  qualificazione.
          Le progressioni all'interno della  stessa  area  avvengono,
          con modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
          funzione  delle  capacita'  culturali  e  professionali   e
          dell'esperienza   maturata   e    secondo    principi    di
          selettivita', in  funzione  della  qualita'  dell'attivita'
          svolta   e    dei    risultati    conseguiti,    attraverso
          l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una  riserva
          di almeno il  50  per  cento  delle  posizioni  disponibili
          destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra  le
          aree e, negli enti locali, anche fra  qualifiche  di-verse,
          avvengono  tramite  procedura  comparativa   basata   sulla
          valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
          tre  anni  in  servizio,  sull'assenza  di   provvedi-menti
          disciplinari,  sul  possesso   di   titoli   o   competenze
          professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a  quelli
          previsti per l'accesso all'area dall'esterno,  nonche'  sul
          nu-mero e sulla tipologia degli incarichi  rivestiti  .  In
          sede  di  revisione  degli  ordinamenti  professionali,   i
          contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
          periodo   2019-   2021   possono   definire   tabelle    di
          corrispondenza  tra  vecchi  e  nuovi   inquadramenti,   ad
          esclusione dell'area di cui al secondo pe-riodo, sulla base
          di requisiti di esperienza e professionalita'  maturate  ed
          effettiva-mente    utilizzate    dall'amministrazione    di
          appartenenza per almeno cinque anni, an-che  in  deroga  al
          possesso del  titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso
          all'area dall'esterno . All'attuazione del  presente  comma
          si  provvede  nei  limiti  delle   risorse   destinate   ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a
          legislazione vigente. 
                1-ter. 
                2. Per obiettive esigenze di servizio  il  prestatore
          di lavoro puo' essere  adibito  a  mansioni  proprie  della
          qualifica immediatamente superiore: 
                  a) nel caso di vacanza di posto  in  organico,  per
          non piu' di sei mesi, prorogabili  fino  a  dodici  qualora
          siano state avviate le procedure per la copertura dei posti
          vacanti come previsto al comma 4; 
                  b) nel caso di  sostituzione  di  altro  dipendente
          assente con  diritto  alla  conservazione  del  posto,  con
          esclusione  dell'assenza   per   ferie,   per   la   durata
          dell'assenza. 
                3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
          fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
          prevalente, sotto il profilo  qualitativo,  quantitativo  e
          temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
                4. Nei casi di cui al comma  2,  per  il  periodo  di
          effettiva  prestazione,  il  lavoratore   ha   diritto   al
          trattamento previsto per la  qualifica  superiore.  Qualora
          l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
          vacanze dei posti in organico, immediatamente,  e  comunque
          nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui  il
          dipendente e'  assegnato  alle  predette  mansioni,  devono
          essere avviate le procedure  per  la  copertura  dei  posti
          vacanti. 
                5. Al di fuori delle ipotesi di cui al  comma  2,  e'
          nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni  proprie  di
          una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la
          differenza  di  trattamento  economico  con  la   qualifica
          superiore. Il  dirigente  che  ha  disposto  l'assegnazione
          risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
          agito con dolo o colpa grave. 
                6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          in  sede  di  attuazione  della  nuova   disciplina   degli
          ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi
          e  con  la  decorrenza  da  questi  stabilita.  I  medesimi
          contratti  collettivi  possono  regolare  diversamente  gli
          effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.  Fino  a  tale  data,  in
          nessun caso lo svolgimento di mansioni  superiori  rispetto
          alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il  diritto
          ad avanzamenti automatici nell'inquadramento  professionale
          del lavoratore.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23,  comma  2,  del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: 
                «Art. 23 (Salario accessorio  e  sperimentazione).  -
          (Omissis). 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  9
          maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso
          agli  impieghi  nelle  pubbliche   amministrazioni   e   le
          modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
          delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n.  185,
          S.O. 
              -  Per  l'articolo  19,  commi  4  e  6,  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e  2-bis
          del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
                
                «Art. 2.  (Disposizioni  in  tema  di  accesso  nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - (Omissis). 
                2. Gli ordini, i collegi  professionali,  i  relativi
          organismi nazionali e gli enti  aventi  natura  associativa
          che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi
          dall'applicazione   dell'articolo   2,   comma    1,    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Ai  fini
          delle  assunzioni,  resta  fermo,  per  i  predetti   enti,
          l'articolo 1, comma 505,  terzo  periodo,  della  legge  27
          dicembre 2006, n.  296.  Per  tali  enti,  fatte  salve  le
          determinazioni delle  dotazioni  organiche  esistenti  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, l'eventuale variazione della  consistenza
          del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al  Ministero
          vigilante  e  al  Dipartimento  della  funzione   pubblica.
          Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la  variazione
          si intende esecutiva. 
                2-bis.  Gli  ordini,  i  collegi   professionali,   i
          relativi organismi  nazionali  e  gli  enti  aventi  natura
          associativa, con propri regolamenti, si  adeguano,  tenendo
          conto delle relative peculiarita', ai principi del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   ad   eccezione
          dell'articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
          n.  150,  ad  eccezione  dell'articolo  14  nonche'   delle
          disposizioni di cui al  titolo  III,  e  ai  soli  principi
          generali di razionalizzazione e  contenimento  della  spesa
          pubblica ad essi relativi, in  quanto  non  gravanti  sulla
          finanza pubblica. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo del 18  agosto  2000,  n.  267
          (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   28
          settembre 2000, n. 227, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 243-bis, comma  8,
          244 e 259, commi 6 e 10, del citato decreto legislativo del
          18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - (Omissis). 
                8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                  a)  puo'  deliberare  le  aliquote  o  tariffe  dei
          tributi locali nella misura massima  consentita,  anche  in
          deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
          vigente; 
                  b) e' soggetto ai controlli centrali in materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
                  c) e' tenuto ad assicurare, con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                  d)  e'  soggetto  al  controllo   sulle   dotazioni
          organiche  e  sulle  assunzioni   di   personale   previsto
          dall'articolo 243, comma 1; 
                  e)  e'   tenuto   ad   effettuare   una   revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                  f) e' tenuto ad effettuare una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                  g) puo' procedere all'assunzione di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
                  (Omissis).». 
                «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
          dissesto  finanziario  se   l'ente   non   puo'   garantire
          l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
          ovvero esistono  nei  confronti  dell'ente  locale  crediti
          liquidi ed  esigibili  di  terzi  cui  non  si  possa  fare
          validamente fronte con le  modalita'  di  cui  all'articolo
          193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo  194  per
          le fattispecie ivi previste. 
                2.  Le  norme  sul  risanamento  degli  enti   locali
          dissestati si applicano solo a province e comuni.» 
                «Art.  259  (Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - (Omissis). 
                6. L'ente locale, ugualmente ai fini della  riduzione
          delle spese, ridetermina la dotazione organica  dichiarando
          eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
          rispetto ai rapporti  medi  dipendenti-popolazione  di  cui
          all'articolo 263, comma  2,  fermo  restando  l'obbligo  di
          accertare le compatibilita' di bilancio. La  spesa  per  il
          personale a tempo determinato deve altresi' essere  ridotta
          a non oltre il 50 per cento della spesa media  sostenuta  a
          tale titolo per l'ultimo triennio  antecedente  l'anno  cui
          l'ipotesi si riferisce. 
                (Omissis). 
                10. Le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, possono  porre  a  proprio
          carico oneri per la copertura di posti  negli  enti  locali
          dissestati in aggiunta  a  quelli  di  cui  alla  dotazione
          organica  rideterminata,  ove  gli  oneri  predetti   siano
          previsti per tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito  della
          medesima regione o provincia autonoma. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5,  commi  2  e  4,
          della legge 8 ottobre 2010, n. 170: 
                «Art. 2 (Misure educative e didattiche di  supporto).
          - (Omissis). 
                2. Agli studenti con DSA le istituzioni  scolastiche,
          a  valere  sulle  risorse  specifiche   e   disponibili   a
          legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, garantiscono: 
                  a)  l'uso  di  una  didattica  individualizzata   e
          personalizzata, con forme efficaci e flessibili  di  lavoro
          scolastico  che  tengano  conto  anche  di  caratteristiche
          peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una
          metodologia e una strategia educativa adeguate; 
                  b)  l'introduzione   di   strumenti   compensativi,
          compresi  i  mezzi  di  apprendimento  alternativi   e   le
          tecnologie informatiche,  nonche'  misure  dispensative  da
          alcune prestazioni non essenziali ai  fini  della  qualita'
          dei concetti da apprendere; 
                  c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso
          di strumenti compensativi che favoriscano la  comunicazione
          verbale e che assicurino ritmi graduali  di  apprendimento,
          prevedendo  anche,  ove  risulti  utile,  la   possibilita'
          dell'esonero. 
                  (Omissis). 
                4. Agli studenti con DSA sono garantite,  durante  il
          percorso  di  istruzione  e  di  formazione  scolastica   e
          universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione,
          anche  per  quanto  concerne  gli  esami  di  Stato  e   di
          ammissione    all'universita'     nonche'     gli     esami
          universitari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  15,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Procedura  di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale). - (Omissis). 
                15.   Fino   alla   conclusione   dei   processi   di
          riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
          oltre il 31 ottobre  2021  sono  sospese  le  modalita'  di
          reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                (Omissis).». 
              - Per l'articolo 117, terzo comma, della  Costituzione,
          si veda neli riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  30  e  35,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  30.  (Passaggio  diretto  di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.   E'    richiesto    il    previo    assenso
          dell'amministrazione di appartenenza nel  caso  in  cui  si
          tratti di posizioni  dichiarate  motivatamente  infungibili
          dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
          di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
          organico  superiore  al  20  per  cento   nella   qualifica
          corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva  la
          possibilita'   di   differire,   per   motivate    esigenze
          organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino  ad
          un massimo di sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza
          di  passaggio  diretto   ad   altra   amministrazione.   Le
          disposizioni di cui ai  periodi  secondo  e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario  nazionale,  per  i  quali  e'  comunque
          richiesto  il  previo   assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza.  Al  personale  della  scuola  continuano  ad
          applicarsi  le  disposizioni   vigenti   in   materia.   Le
          amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e  le
          competenze professionali richieste, pubblicano sul  proprio
          sito istituzionale, per un periodo  pari  almeno  a  trenta
          giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono
          ricoprire attraverso  passaggio  diretto  di  personale  di
          altre amministrazioni, con  indicazione  dei  requisiti  da
          possedere. In via sperimentale e fino  all'introduzione  di
          nuove  procedure  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard di personale delle amministrazioni pubbliche,  per
          il  trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di   differenti
          ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
          non  e'   richiesto   l'assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza, la quale dispone il trasferimento  entro  due
          mesi dalla richiesta dell'amministrazione di  destinazione,
          fatti salvi i termini per il preavviso e a  condizione  che
          l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale  di
          posti    vacanti    superiore    all'amministrazione     di
          appartenenza. Per agevolare le procedure  di  mobilita'  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  istituisce   un   portale   finalizzato
          all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
                1.1. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano agli enti locali con un numero  di  dipendenti  a
          tempo indeterminato non  superiore  a  100.  Per  gli  enti
          locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e  250,
          la percentuale di cui al comma 1  e'  stabilita  al  5  per
          cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti  non
          superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata  al  10
          per  cento.  La  percentuale  di  cui  al  comma  1  e'  da
          considerare  all'esito  della  mobilita'  e  riferita  alla
          dotazione organica dell'ente. 
                1-bis.  L'amministrazione  di  destinazione  provvede
          alla riqualificazione dei  dipendenti  la  cui  domanda  di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
                2.  Nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
                2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
                2.2  I   contratti   collettivi   nazionali   possono
          integrare  le  procedure   e   i   criteri   generali   per
          l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
          gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole   dei   contratti
          collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2. 
                2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1
          e 2, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
                2.4 Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
                2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
                2-ter. L'immissione in ruolo di cui al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
                2-quater. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          per fronteggiare le situazioni di  emergenza  in  atto,  in
          ragione  della  specifica  professionalita'  richiesta   ai
          propri dipendenti puo' procedere alla riserva di  posti  da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311. 
                2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
                2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
                «Art.  35  (Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni   diverse).   -   1.   L'assunzione   nelle
          amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
          di lavoro: 
                  a)  tramite  procedure   selettive,   conformi   ai
          principi  del  comma  3,   volte   all'accertamento   della
          professionalita'  richiesta,  che  garantiscano  in  misura
          adeguata l'accesso dall'esterno; 
                  b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste
          di collocamento ai sensi della legislazione vigente per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
                2.  Le  assunzioni  obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-bis); 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di  secondo  livello.
          In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
          dei  settori  scientifico-disciplinari  definite  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al  master
          universitario di secondo livello,  quelle  pertinenti  alla
          tipologia del profilo o livello di inquadramento. 
                3-bis. Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto
          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del
          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
                  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
          per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
          che emana il bando; 
                  b) per titoli ed esami, finalizzati a  valorizzare,
          con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
          dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla
          data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre
          anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
          che emana il bando. 
                3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
                3-quater. (Abrogato). 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
                4-bis. L'avvio delle procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
                5.1. Nell'ipotesi di cui al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
                5.2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
                5-bis. I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere
          nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
          inferiore  a  cinque   anni.   La   presente   disposizione
          costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 
                5-ter.   Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il
          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni
          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  due  anni
          dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i  periodi  di
          vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
          della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
          uffici e' garantito, mediante specifiche  disposizioni  del
          bando,  con  riferimento  al   luogo   di   residenza   dei
          concorrenti,  quando   tale   requisito   sia   strumentale
          all'assolvimento di  servizi  altrimenti  non  attuabili  o
          almeno non attuabili con identico risultato. 
                6. Ai fini delle assunzioni di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge  1  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, e della
          Tabella A, del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108: 
                «Art. 3 (Reclutamento del personale). - (Omissis). 
                2.  I  dirigenti  di  seconda  fascia  incaricati  di
          funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in
          base ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo  19,
          comma 11, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
          transitano     nella     prima     fascia     del     ruolo
          dell'amministrazione nella  quale  svolgono  l'incarico  al
          raggiungimento di un periodo pari  ad  almeno  cinque  anni
          nella titolarita' di uno o  piu'  dei  predetti  incarichi,
          anche   per   periodi   non   continuativi,    presso    le
          amministrazioni di cui alla allegata tabella A,  senza  che
          siano incorsi nelle misure previste  dall'articolo  21  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per  le  ipotesi
          di responsabilita' dirigenziale.». 
                «Tabella A (prevista dall'articolo 1, comma 1) 
                  Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
                  Ministero degli affari esteri. 
                  Ministero dell'interno. 
                  Ministero della giustizia. 
                  Ministero della difesa. 
                  Ministero dell'economia e delle finanze. 
                  Ministero delle attivita' produttive. 
                  Ministero delle comunicazioni. 
                  Ministero delle politiche agricole e forestali. 
                  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
          territorio. 
                  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                  Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                  Ministero della salute. 
                  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca. 
                  Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
                  Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
                  Avvocatura generale dello Stato. 
                  Consiglio di Stato. 
                  Corte dei conti.». 
              - Per l'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile  2021,
          n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          2021, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  247,  comma  4  e
          dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, come modificato dalla presente legge: 
                
                «Art. 247 (Semplificazione e svolgimento in modalita'
          decentrata e telematica delle procedure  concorsuali  della
          Commissione RIPAM). - (Omissis). 
                4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al
          presente articolo e' presentata entro quindici giorni dalla
          pubblicazione   del   bando   nella   Gazzetta   Ufficiale,
          esclusivamente  in  via  telematica,  attraverso   apposita
          piattaforma digitale gia'  operativa  o  predisposta  anche
          avvalendosi   di   aziende   pubbliche,   private,   o   di
          professionisti specializzati  in  selezione  di  personale,
          anche  tramite  il  riuso  di   soluzioni   o   applicativi
          esistenti. 
                (Omissis).» 
                «Art. 249 (Semplificazione e svolgimento in modalita'
          decentrata e telematica delle procedure  concorsuali  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  i  principi  e  i
          criteri direttivi concernenti lo  svolgimento  delle  prove
          concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo
          di tecnologia digitale di cui alle lettere  a)  e  b),  del
          comma  1  dell'articolo  248,  nonche'  le   modalita'   di
          svolgimento delle attivita' delle commissioni  esaminatrici
          di  cui  al  comma  7  dell'articolo  247,  e   quelle   di
          presentazione della domanda di  partecipazione  di  cui  ai
          commi 4 e 5  del  medesimo  articolo  247,  possono  essere
          applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                1-bis. Le modalita' di presentazione della domanda di
          partecipazione di cui  al  comma  4  dell'articolo  247  si
          applicano anche alle procedure di mobilita' volontaria,  ai
          sensi dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                2. Per il personale delle Forze armate,  delle  Forze
          di polizia ad ordinamento civile e  militare  e  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili   del   fuoco,   si   applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 99, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127: 
                «Art.  17  (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo). - (Omissis). 
                99. Dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, si provvede, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          su proposta del Consiglio universitario nazionale,  secondo
          criteri   di    affinita'    scientifica    e    didattica,
          all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei  settori
          scientifico-  disciplinari,  nell'ambito  dei  quali   sono
          raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
          pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
          raggruppamenti concorsuali. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4,  della  legge  3
          luglio 1998, n. 210, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1. I corsi  per  il
          conseguimento  del  dottorato  di  ricerca  forniscono   le
          competenze necessarie per esercitare,  presso  universita',
          enti pubblici o soggetti privati, attivita' di  ricerca  di
          alta  qualificazione,  anche  ai  fini  dell'accesso   alle
          carriere   nelle    amministrazioni    pubbliche    nonche'
          dell'integrazione  di  percorsi  professionali  di  elevata
          innovativita'. 
                2. I corsi di dottorato di  ricerca  sono  istituiti,
          previo    accreditamento    da    parte    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          conforme parere dell'Agenzia nazionale di  valutazione  del
          sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),   dalle
          universita', dagli istituti di istruzione universitaria  ad
          ordinamento  speciale.  I  corsi  possono  essere  altresi'
          istituiti da consorzi tra universita' o tra universita'  ed
          enti di ricerca pubblici e privati di alta  qualificazione,
          fermo restando in tal caso il rilascio del relativo  titolo
          accademico da parte  delle  istituzioni  universitarie.  Le
          modalita' di accreditamento  delle  sedi  e  dei  corsi  di
          dottorato,   quale   condizione    necessaria    ai    fini
          dell'istituzione  e  dell'attivazione  dei  corsi,   e   le
          condizioni di eventuale  revoca  dell'accreditamento,  sono
          disciplinate  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, su  proposta  dell'ANVUR.
          Il medesimo  decreto  definisce  altresi'  i  criteri  e  i
          parametri sulla  base  dei  quali  i  soggetti  accreditati
          disciplinano, con proprio  regolamento,  l'istituzione  dei
          corsi  di  dottorato,  le  modalita'  di   accesso   e   di
          conseguimento del titolo,  gli  obiettivi  formativi  e  il
          relativo programma di studi, la durata, il  contributo  per
          l'accesso e  la  frequenza,  il  numero,  le  modalita'  di
          conferimento e l'importo delle borse di studio  di  cui  al
          comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4. 
                3. Alle borse di studio di cui al  comma  5,  nonche'
          alle  borse  di  studio  conferite  dalle  universita'  per
          attivita'  di  ricerca  post   laurea   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 6,  commi  6  e  7,  della
          legge 30 novembre 1989, n. 398. Con  decreti  del  Ministro
          sono determinati annualmente i criteri per la  ripartizione
          tra  gli  atenei   delle   risorse   disponibili   per   il
          conferimento di borse di studio per la frequenza dei  corsi
          di perfezionamento, anche all'estero,  e  delle  scuole  di
          specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per
          attivita' di ricerca post laurea e post dottorato. 
                4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
          mediante convenzione con soggetti  pubblici  e  privati  in
          possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
          scientifica  e  di  personale,  strutture  ed  attrezzature
          idonei. 
                5.   Con   decreti   rettorali    sono    determinati
          annualmente: 
                  a) il numero di laureati  da  ammettere  a  ciascun
          corso di dottorato; 
                  b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
          per l'accesso e la frequenza ai corsi,  previa  valutazione
          comparativa del merito e del disagio economico; 
                  c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da
          assegnare  e  dei  contratti  di   apprendistato   di   cui
          all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  da  stipulare,  previa
          valutazione comparativa del merito. In caso di  parita'  di
          merito prevarra' la valutazione della situazione  economica
          determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei  Ministri  30  aprile  1997,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del  9
          giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni. 
                6. Gli oneri per  il  finanziamento  delle  borse  di
          studio di cui al comma 5 possono  essere  coperti  mediante
          convenzione  con  soggetti   estranei   all'amministrazione
          universitaria, secondo  modalita'  e  procedure  deliberate
          dagli organi competenti delle universita'. 
                6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
          di specializzazione medica e  del  corso  di  dottorato  di
          ricerca. In caso di  frequenza  congiunta,  la  durata  del
          corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni. 
                7.  La  valutabilita'  dei  titoli  di  dottorato  di
          ricerca, ai fini dell'ammissione a  concorsi  pubblici  per
          attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro,  di  concerto  con  gli
          altri Ministri interessati. 
                8.  Le  universita'  possono,  in  base  ad  apposito
          regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
          attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non  deve
          in ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla
          ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa,  senza
          oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
          in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. 
                8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e'  abbreviato
          con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  5,  della
          legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale). - (Omissis), 
                5. Le istituzioni di cui all'articolo 1  istituiscono
          e attivano corsi di formazione ai quali si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di  specializzazione  e  di  dottorato  di
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle  predette  istituzioni  si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.  341.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
          per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),  di  cui
          all'articolo 3,  sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i
          titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
          i  titoli  di  studio  universitari   al   fine   esclusivo
          dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali  ne
          e' prescritto il possesso. 
                (Omissis).».