((Art. 3 bis 
 
Selezioni  uniche  per   la   formazione   di   elenchi   di   idonei
  all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali 
 
  1.  Gli  enti  locali  possono  organizzare  e  gestire  in   forma
aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale,  selezioni
uniche per la formazione di  elenchi  di  idonei  all'assunzione  nei
ruoli dell'amministrazione, sia a tempo  indeterminato  sia  a  tempo
determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa  la
dirigenza. 
  2. I rapporti tra gli enti locali e le modalita' di gestione  delle
selezioni sono disciplinati in appositi accordi. 
  3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui
al  comma  1  per  la  copertura  delle  posizioni  programmate   nei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza  di  proprie
graduatorie in  corso  di  validita'.  Gli  enti  locali  interessati
procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti  inseriti
negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessita' di  procedere
all'assunzione  di  personale  in  base  ai  documenti  programmatori
definiti dal singolo ente. 
  4. In presenza di piu' soggetti interessati all'assunzione,  l'ente
locale  procede  a  valutarne  le  candidature   con   le   modalita'
semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale  attingere
per la copertura dei posti disponibili. Il singolo  ente  interessato
all'assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra  i
soggetti inseriti negli elenchi  per  verificarne  la  disponibilita'
all'assunzione.   In   presenza   di   piu'   soggetti    interessati
all'assunzione l'ente  procede  ad  effettuare  una  prova  selettiva
scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da  cui
attingere per la copertura del posto disponibile. 
  5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una  volta  costituiti,
sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una  volta  all'anno,
al fine di mettere a  disposizione  degli  enti  locali  aderenti  un
numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti
selezionati restano iscritti negli elenchi  degli  idonei  sino  alla
data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque  per  un
massimo di tre anni. 
  6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione
degli elenchi di idonei possono essere gestiti  congiuntamente  dagli
enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi
di societa' esterne specializzate nel reclutamento e nella  selezione
del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati  alla  gestione
delle procedure, o possono essere esternalizzati. 
  7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati  per  la
copertura,  con  assunzioni  a  tempo   indeterminato   o   a   tempo
determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del
passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni. 
  8.  Ferma  restando  la  priorita'  nell'utilizzo   delle   proprie
graduatorie, per le finalita' di cui al  comma  7,  gli  enti  locali
possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al  comma  3
e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari  di
cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  9. Le procedure selettive bandite ai sensi  del  presente  articolo
sono soggette alle  forme  di  pubblicita'  previste  a  legislazione
vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile  2021,
          n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          2021, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n  78,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - (Omissis). 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                (Omissis).».