((Art. 3 ter 
 
 
Semplificazioni in materia  di  vincoli  assunzionali  per  gli  enti
                               locali 
 
  1. All'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di  cui  ai
precedenti periodi possono  comunque  procedere  alle  assunzioni  di
personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza,  nonche'  l'esercizio  delle
funzioni di protezione  civile,  di  polizia  locale,  di  istruzione
pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto  dei
limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   9,   comma
          1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n. 160, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9 (Prospetto verifica pareggio  di  bilancio  e
          norme  sul  pareggio  di  bilancio  atte  a   favorire   la
          crescita). - (Omissis). 
                1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei  termini
          previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione,  dei
          rendiconti e del bilancio consolidato, nonche'  di  mancato
          invio,  entro  trenta  giorni  dal  termine  previsto   per
          l'approvazione, dei relativi dati  alla  banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i  dati  aggregati
          per  voce  del  piano  dei  conti   integrato,   gli   enti
          territoriali, ferma restando per gli enti  locali  che  non
          rispettano i termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  di
          previsione  e  dei   rendiconti   la   procedura   prevista
          dall'articolo  141  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non  possono  procedere
          ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi   titolo,   con
          qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   ivi   compresi   i
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  e  di
          somministrazione, anche  con  riferimento  ai  processi  di
          stabilizzazione  in  atto,  fino  a  quando   non   abbiano
          adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti
          di servizio con soggetti privati che  si  configurino  come
          elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti
          di cui ai precedenti  periodi  possono  comunque  procedere
          alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie
          a garantire l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza,   nonche'   l'esercizio   delle   funzioni   di
          protezione  civile,  di  polizia  locale,   di   istruzione
          pubblica, inclusi i servizi, e  del  settore  sociale,  nel
          rispetto dei  limiti  di  spesa  previsti  dalla  normativa
          vigente in materia. 
                (Omissis).».