Art. 4 
 
 
                              Formez PA 
 
  1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 2, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:  «1.
All'associazione Formez PA e'  attribuita  la  funzione  di  supporto
delle riforme e di  diffusione  dell'innovazione  amministrativa  nei
confronti dei soggetti associati. E' inoltre attribuita  la  funzione
di supporto per le attivita' di coordinamento, sviluppo e  attuazione
del ((Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ))  ai  soggetti
associati  e  ((al  Dipartimento  della   funzione   pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione
pubblica)), le  amministrazioni  dello  Stato  e  le  amministrazioni
associate ((di cui all'art. 1 possono)) avvalersi di Formez  PA,  nei
limiti degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  per  le  seguenti
finalita':»; 
    b) all'art. 2, comma 1, lettera a),  dopo  la  parola  «settore»,
sono inserite le seguenti: «reclutamento e»; 
    c) all'art. 2, comma 1, lettera a),  prima  del  numero  1)  sono
inseriti i seguenti: 
      «01)   predisporre   e   organizzare,   su   richiesta    delle
amministrazioni,  procedure  concorsuali  e  di  ((reclutamento   nel
pubblico impiego)),  secondo  le  direttive  del  Dipartimento  della
funzione pubblica, provvedendo  agli  adempimenti  necessari  per  lo
svolgimento delle procedure medesime; 
      02)  predisporre  modelli  per   l'implementazione   di   nuove
modalita' di accesso al pubblico impiego in relazione  all'attuazione
dei progetti del PNRR;»; 
    d) all'art. 2, comma  1,  lettera  a),  dopo  il  numero  5),  e'
aggiunto il seguente: «5-bis) assistere le pubbliche  amministrazioni
nello sviluppo del  processo  di  digitalizzazione  dei  procedimenti
amministrativi, assicurandone l'omogeneita' a livello territoriale;»; 
    e) all'art. 2, comma 1, lettera b),  dopo  la  parola  «tecnica»,
sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»; 
    f) all'art. 2, comma 1, lettera b), numero  3),  dopo  le  parole
«cittadini  stessi»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,  al  fine  di
agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»; 
    g) all'art. 2, comma 1, lettera  b),  dopo  il  numero  5),  sono
aggiunti i seguenti: 
  «5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la
realizzazione dei progetti del  PNRR  che  coinvolgono  le  pubbliche
amministrazioni, anche regionali e locali; 
  5-ter) sviluppare  attivita'  di  analisi,  studio  e  ricerca  per
l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse
del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali; 
  5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile ((per i dipendenti
delle pubbliche  amministrazioni,))  con  particolare  riguardo  alle
modalita' digitali e  da  remoto  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa.»; 
      h) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3. - 1. Sono organi di Formez PA: 
    a) il presidente; 
    b) il direttore generale; 
    c) il consiglio di amministrazione; 
    d) il collegio dei revisori; 
    e) l'assemblea. 
  2.   Il   presidente,   ((che   ha   la    rappresentanza    legale
dell'associazione)),  e'  nominato  dal  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione  ed   e'   scelto   tra   esperti   con   qualificata
professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione
e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.. 
  3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente,  dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  ((o
suo delegato)), dal Capo del dipartimento  della  funzione  pubblica,
((da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui  all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  in  rappresentanza
delle  regioni,  dell'Unione  delle   province   d'Italia   (UPI)   e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) )), nonche' da
altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e  due  dall'assemblea  tra  esperti  di  qualificata
professionalita' nel settore della formazione  e  dell'organizzazione
delle pubbliche amministrazioni. 
  4.  Il  direttore  generale  e'   nominato   ((dal   consiglio   di
amministrazione)), su proposta del Presidente, e scelto  tra  persone
di comprovata qualificazione professionale ed  esperienza  lavorativa
pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore
pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate
nelle attivita' di selezione e gestione del personale. 
  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei
conti, composto da tre membri, di  cui  uno  designato  dal  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  e  uno   appartenente   ai   ruoli
dirigenziali  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di presidente. 
  6.  ((I  compiti  degli  organi   sociali   e   le   modalita'   di
partecipazione ai  medesimi  organi))  sono  definiti  dallo  statuto
dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di
Formez PA, nel rispetto dei limiti  indicati  dalla  legge  e  previa
approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.»; 
    i) all'art. 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:  «1-bis.
Lo statuto e le sue modificazioni  sono  approvati  con  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2
e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,  n.
361.» 
  2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  25  gennaio
2010, n. 6, ((nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto,  decade  dall'incarico.))  Entro  i  successivi
trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e  il  regolamento  interno
alle nuove funzioni. 
  3. Dalle disposizioni del presente articolo ((non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri))  a  carico  della  finanza  pubblica.  Il
Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri provvede alle attivita' di cui al presente articolo  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 25 gennaio 2010, n. 6,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  2.  -  1.  All'associazione   Formez   PA   e'
          attribuita la funzione  di  supporto  delle  riforme  e  di
          diffusione dell'innovazione  amministrativa  nei  confronti
          dei soggetti associati. E' inoltre attribuita  la  funzione
          di supporto per le attivita' di coordinamento,  sviluppo  e
          attuazione del PNRR ai soggetti associati e al Dipartimento
          della Funzione Pubblica. La Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   le
          amministrazioni dello Stato e le amministrazioni  associate
          di cui all'articolo 1, possono avvalersi di Formez PA,  nei
          limiti degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  per  le
          seguenti finalita': 
                  a) settore reclutamento e formazione: 
                    01) predisporre e organizzare, su richiesta delle
          amministrazioni, procedure concorsuali  e  di  reclutamento
          del pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento
          della  funzione  pubblica,  provvedendo  agli   adempimenti
          necessari per lo svolgimento delle procedure medesime; 
                    02) predisporre modelli per l'implementazione  di
          nuove modalita' di accesso al pubblico impiego in relazione
          all'attuazione dei progetti del PNRR; 
                    1)  predisporre  modelli   formativi   idonei   a
          favorire   la   qualificazione    del    personale    delle
          amministrazioni regionali e locali  per  l'acquisizione  di
          nuove professionalita', anche mediante l'organizzazione  di
          corsi-concorsi per l'accesso; 
                    2) sperimentare nuove modalita' formative  idonee
          a  valorizzare  l'apprendimento  a  mezzo  di  internet  ed
          assicurare la  formazione  continua  nelle  amministrazioni
          pubbliche; 
                    3) rendere un supporto per la  valutazione  della
          qualita' dei servizi e  delle  offerte  formative,  nonche'
          della loro rispondenza  ai  requisiti  di  volta  in  volta
          richiesti dall'ente; 
                    4)  favorire   attraverso   appositi   interventi
          formativi  il  percorso  di  internazionalizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche; 
                    5)  assistere  il  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  nelle  attivita'  di  coordinamento  del  sistema
          formativo pubblico; 
                    5-bis)  assistere  le  pubbliche  amministrazioni
          nello  sviluppo  del  processo  di   digitalizzazione   dei
          procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneita'  a
          livello territoriale; 
                  b)  settore  servizi  e  assistenza   tecnica   ((e
          supporto al PNRR:)) 
                    1) fornire assistenza alle amministrazioni  nello
          svolgimento delle  loro  attivita'  istituzionali,  per  la
          modernizzazione    e    l'innovazione    delle    strutture
          organizzative  in  funzione  dello  sviluppo  economico  ed
          occupazionale del territorio; 
                    2)    fornire    assistenza    alle     pubbliche
          amministrazioni nei processi  di  devoluzione  di  funzioni
          amministrative  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, anche mediante l'attivazione di servizi  idonei  ad
          agevolare il decentramento di funzioni; 
                    3)  fornire  assistenza   tecnica,   supporto   e
          contenuti  alle  pubbliche  amministrazioni  al   fine   di
          migliorare  la   comunicazione   tra   le   amministrazioni
          pubbliche e verso cittadini  e  imprese,  anche  attraverso
          l'attivazione  e  il  supporto  operativo  di   canali   di
          comunicazione diretta, utilizzabili dai  cittadini  stessi,
          al fine di  agevolare  il  completamento  del  processo  di
          digitalizzazione; 
                    4)   sviluppare,   anche   d'intesa   con   altre
          amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi,
          progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo
          dei sistemi amministrativi; 
                    5) fornire assistenza  tecnica  per  l'attuazione
          delle politiche comunitarie con particolare riferimento  ai
          fondi strutturali europei. 
                    5-bis)  sviluppare  forme  di  coordinamento  per
          l'individuazione e la realizzazione dei progetti  del  PNRR
          che  coinvolgono  le   pubbliche   amministrazioni,   anche
          regionali e locali; 
                    5-ter) sviluppare attivita' di analisi, studio  e
          ricerca  per  l'individuazione  di  processi   rapidi   per
          l'utilizzazione delle  risorse  del  PNRR,  destinate  alle
          amministrazioni regionali e locali; 
                    5-quater) elaborare modelli di lavoro  flessibile
          alle  dipendenze  delle  pubbliche   amministrazioni,   con
          particolare riguardo alle modalita' digitali e da remoto di
          svolgimento della prestazione lavorativa. 
                2. Formez  PA  puo'  svolgere  ogni  altra  attivita'
          attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della
          funzione pubblica o  dalle  altre  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1. 
                3.  Nell'espletamento  dei   suddetti   compiti,   le
          attivita'  affidate  direttamente   dalle   amministrazioni
          centrali e associate a Formez PA sono considerate attivita'
          istituzionali. 
                4. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali
          Formez PA anche previo accordo con regioni ed enti  locali,
          puo' istituire o partecipare ad  associazioni,  societa'  e
          consorzi a carattere locale o nazionale, nonche'  stipulare
          convenzioni con istituti, universita' e soggetti pubblici e
          privati. 
                4-bis. A  decorrere  dall'anno  2020  e  fino  al  31
          dicembre 2022, in via  sperimentale,  Formez  PA  fornisce,
          attraverso le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili  a  legislazione  vigente,  sulla  base   delle
          indicazioni del Piano triennale delle azioni  concrete  per
          l'efficienza  delle  pubbliche  amministrazioni,   adeguate
          forme di assistenza in sede o a  distanza,  anche  mediante
          l'utilizzo di specifiche  professionalita',  a  favore  dei
          comuni  con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  ne
          facciano  richiesta,  per  il  sostegno   delle   attivita'
          istituzionali  fondamentali,  comprese  le   attivita'   di
          assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse  fasi
          della  progettazione  europea,  al  fine  di  favorire   un
          approccio  strategico  nell'accesso  ai  fondi  dell'Unione
          europea, e a favore dei comuni in  dissesto  finanziario  o
          che  abbiano  deliberato  la  procedura   di   riequilibrio
          pluriennale per il sostegno della  gestione  finanziaria  e
          contabile.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 25 gennaio 2010, n. 6,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 3 Organi di Formez PA. 
                1. Sono organi di Formez PA: 
                  a) il presidente; 
                  b) il direttore generale; 
                  c) il consiglio di amministrazione; 
                  d) il collegio dei revisori; 
                  e) l'assemblea. 
                2. Il presidente, che ne ha la rappresentanza legale,
          e' nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed
          e' scelto tra esperti con qualificata  professionalita'  ed
          esperienza  decennale  nel  settore  della   formazione   e
          dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 
                3. Il consiglio di amministrazione  e'  composto  dal
          Presidente, dal Segretario generale  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, dal  Capo  del  dipartimento  della
          funzione pubblica, da due membri designati dalla Conferenza
          Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI, nonche'
          da altri cinque membri di cui tre  designati  dal  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  due  dall'assemblea  tra
          esperti di qualificata professionalita' nel  settore  della
          formazione   e    dell'organizzazione    delle    pubbliche
          amministrazioni. 
                4. Il direttore generale e' nominato  dal  Consiglio,
          su  proposta  del  Presidente,  e  scelto  tra  persone  di
          comprovata  qualificazione  professionale   ed   esperienza
          lavorativa pregressa di almeno  cinque  anni  in  posizioni
          dirigenziali  nel   settore   pubblico   o   privato,   con
          particolare  riguardo  alle   esperienze   maturate   nelle
          attivita' di selezione e gestione del personale. 
                5. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il
          collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di
          cui  uno  designato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, e uno appartenente  ai  ruoli  dirigenziali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica in qualita' di presidente. 
              6. I compiti e le  modalita'  di  partecipazione  degli
          organi    sociali    sono    definiti     dallo     statuto
          dell'associazione.  I  compensi   relativi   sono   fissati
          dall'assemblea  di  Formez  PA,  nel  rispetto  dei  limiti
          indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento
          della funzione pubblica.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997 , n. 281: 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  nella  materia  di  rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo 25 gennaio 2010, n. 6,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 5. - 1. Per quanto non  espressamente  disposto
          dal presente decreto legislativo  resta  salva  l'autonomia
          statutaria di Formez PA. 
              1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati
          con decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione.
          Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  1,  lett.
          c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  6,  prima
          della data di entrata in vigore della presente legge: 
                «Art. 3. - (Omissis). 
                  c) il direttore generale;».