Art. 4 Formez PA 1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. All'associazione Formez PA e' attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. E' inoltre attribuita la funzione di supporto per le attivita' di coordinamento, sviluppo e attuazione del ((Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) )) ai soggetti associati e ((al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica)), le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate ((di cui all'art. 1 possono)) avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalita':»; b) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo la parola «settore», sono inserite le seguenti: «reclutamento e»; c) all'art. 2, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sono inseriti i seguenti: «01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di ((reclutamento nel pubblico impiego)), secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime; 02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalita' di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR;»; d) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: «5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneita' a livello territoriale;»; e) all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo la parola «tecnica», sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»; f) all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole «cittadini stessi», sono inserite le seguenti: «, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»; g) all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti: «5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali; 5-ter) sviluppare attivita' di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali; 5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile ((per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni,)) con particolare riguardo alle modalita' digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa.»; h) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Sono organi di Formez PA: a) il presidente; b) il direttore generale; c) il consiglio di amministrazione; d) il collegio dei revisori; e) l'assemblea. 2. Il presidente, ((che ha la rappresentanza legale dell'associazione)), e' nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed e' scelto tra esperti con qualificata professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ((o suo delegato)), dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, ((da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) )), nonche' da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 4. Il direttore generale e' nominato ((dal consiglio di amministrazione)), su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attivita' di selezione e gestione del personale. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di presidente. 6. ((I compiti degli organi sociali e le modalita' di partecipazione ai medesimi organi)) sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.»; i) all'art. 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.» 2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, ((nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico.)) Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni. 3. Dalle disposizioni del presente articolo ((non devono derivare nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - 1. All'associazione Formez PA e' attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. E' inoltre attribuita la funzione di supporto per le attivita' di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR ai soggetti associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all'articolo 1, possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalita': a) settore reclutamento e formazione: 01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento del pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime; 02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalita' di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR; 1) predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali per l'acquisizione di nuove professionalita', anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso; 2) sperimentare nuove modalita' formative idonee a valorizzare l'apprendimento a mezzo di internet ed assicurare la formazione continua nelle amministrazioni pubbliche; 3) rendere un supporto per la valutazione della qualita' dei servizi e delle offerte formative, nonche' della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti dall'ente; 4) favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; 5) assistere il Dipartimento della funzione pubblica nelle attivita' di coordinamento del sistema formativo pubblico; 5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneita' a livello territoriale; b) settore servizi e assistenza tecnica ((e supporto al PNRR:)) 1) fornire assistenza alle amministrazioni nello svolgimento delle loro attivita' istituzionali, per la modernizzazione e l'innovazione delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio; 2) fornire assistenza alle pubbliche amministrazioni nei processi di devoluzione di funzioni amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti locali, anche mediante l'attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di funzioni; 3) fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese, anche attraverso l'attivazione e il supporto operativo di canali di comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione; 4) sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi, progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo dei sistemi amministrativi; 5) fornire assistenza tecnica per l'attuazione delle politiche comunitarie con particolare riferimento ai fondi strutturali europei. 5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali; 5-ter) sviluppare attivita' di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali; 5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalita' digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa. 2. Formez PA puo' svolgere ogni altra attivita' attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1. 3. Nell'espletamento dei suddetti compiti, le attivita' affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono considerate attivita' istituzionali. 4. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali Formez PA anche previo accordo con regioni ed enti locali, puo' istituire o partecipare ad associazioni, societa' e consorzi a carattere locale o nazionale, nonche' stipulare convenzioni con istituti, universita' e soggetti pubblici e privati. 4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalita', a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attivita' istituzionali fondamentali, comprese le attivita' di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 Organi di Formez PA. 1. Sono organi di Formez PA: a) il presidente; b) il direttore generale; c) il consiglio di amministrazione; d) il collegio dei revisori; e) l'assemblea. 2. Il presidente, che ne ha la rappresentanza legale, e' nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed e' scelto tra esperti con qualificata professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI, nonche' da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 4. Il direttore generale e' nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attivita' di selezione e gestione del personale. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di presidente. 6. I compiti e le modalita' di partecipazione degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n. 281: «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, come modificato dalla presente legge: «Art. 5. - 1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto legislativo resta salva l'autonomia statutaria di Formez PA. 1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, prima della data di entrata in vigore della presente legge: «Art. 3. - (Omissis). c) il direttore generale;».