Art. 5 
 
 
                Scuola nazionale dell'amministrazione 
 
  1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 2, comma 2,  dopo  la  lettera  f),  e'  aggiunta  la
seguente: «f-bis) promuovere e sostenere, durante  l'intero  percorso
di carriera, ((la qualificazione, la riqualificazione, la crescita  e
l'aggiornamento professionale)) del personale che opera negli  uffici
di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165.»; 
    b) all'art. 3, comma  1  dopo  la  lettera  e),  e'  inserita  la
seguente:  «e-bis)   attivita'   di   ricerca   e   di   studio   per
l'individuazione  di  specifiche  tipologie  di  formazione  per   il
personale delle pubbliche amministrazioni preposto  allo  sviluppo  e
all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di  Ripresa
e Resilienza;»; 
    c) all'art. 4, comma 1,  dopo  la  lettera  c),  e'  aggiunta  la
seguente: «c-bis) il Segretario generale.»; 
    d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6. - (Il Comitato di gestione) - 1. Il Comitato  di  gestione
e' composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale,
dal Capo del Dipartimento  per  il  personale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dal  Capo  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica, da  tre  rappresentanti  nominati  dal  ((Ministro  per  la
pubblica amministrazione)), di cui uno su indicazione del  Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante  nominato
dal Ministro dell'universita' e della ricerca, da  uno  nominato  dal
Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da uno nominato dal Ministro  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della
difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non  piu'  di
tre  nominati  da  ulteriori  Ministri  designati  con  decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  La  nomina  a  membro  del
comitato di gestione e la  partecipazione  alle  riunioni  non  danno
titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo. 
  2. Il Comitato di  gestione  approva  il  programma  annuale  della
Scuola proposto dal Presidente, ((il  bilancio  di  previsione  e  le
eventuali  variazioni  nonche'  il  rendiconto  consuntivo  annuale))
proposti dal Segretario  Generale;  adotta  gli  altri  provvedimenti
previsti dal presente decreto legislativo e dal  regolamento  di  cui
all'art. 15; viene sentito dal Segretario  generale  in  merito  alla
definizione dell'organizzazione interna della Scuola. 
  3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»; 
    e) all'art. 7: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente  e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed  e'  scelto
tra i  magistrati  amministrativi,  ordinari  e  contabili,  tra  gli
((avvocati dello Stato)) o tra professori universitari ordinari,  tra
alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione
o tra altri soggetti parimenti dotati  di  particolare  e  comprovata
qualificazione professionale,  che  abbiano  diretto  per  almeno  un
quinquennio istituzioni  pubbliche  di  alta  formazione  o  ricerca,
ovvero  per  almeno  dieci   anni,   anche   non   continuativamente,
istituzioni private di alta  formazione  riconosciute  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca.»; 
      2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere  confermato  una
sola volta.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente  e'
vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale  e  presiede
il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attivita'  didattica  e
scientifica  della  Scuola  ed  elabora  le  strategie  di   sviluppo
dell'attivita' di formazione, d'intesa con il Segretario  generale  e
sentito il Comitato scientifico ((di cui al comma  4)),  mediante  la
progettazione, la programmazione e la realizzazione di  attivita'  di
partenariato con Universita' e Istituti di alta formazione  nazionali
e internazionali. Il  Presidente,  sentito  il  Segretario  generale,
nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi,  secondo
le norme in vigore. Il Presidente  nomina  i  docenti  della  Scuola,
esercita tutte le altre attribuzioni previste  dal  presente  decreto
legislativo e ((dal regolamento e redige)) il programma  triennale  e
il  programma  annuale  della  Scuola  d'intesa  con  il   Segretario
generale, sentito il Comitato scientifico.»; 
    f) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8. - (Segretario generale) - 1.  Il  Segretario  generale  e'
scelto tra soggetti di  comprovata  qualificazione  professionale  ed
esperienza gestionale,  almeno  quinquennale,  maturata  nel  settore
pubblico o privato e  nell'organizzazione  e  gestione  di  strutture
complesse.  Il  Segretario  generale  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica
amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario generale dura  in
carica quattro anni e puo' essere confermato. 
  2. Il  Segretario  generale  coadiuva  il  Presidente  e  attua  le
delibere del Comitato di Gestione, e' responsabile del  funzionamento
della struttura interna e ne dirige le  attivita',  assicurandone  il
coordinamento,  sovrintende  allo  svolgimento  delle  attivita'   di
supporto alla funzione didattica  e  scientifica.  Nello  svolgimento
delle sue funzioni il Segretario generale: 
    a) concorre alla definizione del programma  triennale  e  annuale
della Scuola; 
    b)  predispone  progetti  di  sviluppo  della  Scuola  attraverso
accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani  e
stranieri; 
    c)  sovraintende  alla  gestione  amministrativa,   contabile   e
finanziaria e propone  il  regolamento  contabile  e  finanziario  al
Comitato di gestione, che lo approva; 
    d) e' titolare  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa;
predispone il  bilancio  di  previsione  e  le  eventuali  variazioni
nonche' il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato  di
gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni  previste
dal presente decreto legislativo ((e dalle delibere)) di cui all'art.
15, ((comma 1)), e in particolare attua i provvedimenti disposti  dal
regolamento di cui all'art. 15, comma 5; 
    e) effettua  la  ricognizione  dei  fabbisogni  ((e  la  relativa
programmazione)) in attuazione dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    f) individua le risorse  finanziarie  da  assegnare  agli  uffici
secondo quanto previsto dal documento di programmazione; 
    g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia  di
servizi, lavori e forniture che superino ((le soglie di cui  all'art.
35 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50;)) 
    h) nomina i dirigenti della Scuola.»; 
    g) le parole «dirigente amministrativo»  ovunque  ricorrano  sono
sostituite dalle seguenti: «Segretario generale»; 
    h) all'art. 13, comma 2, dopo le parole «art. 15», sono  aggiunte
le seguenti: «, comma 1»; 
    i) all'art. 14: 
      1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1.  Il  Presidente,
se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva  il  trattamento
economico in godimento. Il trattamento del Presidente e' incrementato
da un'indennita' di carica stabilita con decreto del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   o   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, a tale fine delegato, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.»; 
      2) dopo il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Il
trattamento  economico  complessivo  del   Segretario   Generale   e'
articolato in una voce retributiva non superiore alla misura  massima
del trattamento  economico  fondamentale  dei  dirigenti  preposti  a
ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19  comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un  emolumento
accessorio  stabilito  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  e  nei  limiti  della  vigente
normativa.»; 
      l) all'art. 15, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1.  Il
Segretario  generale  definisce  con  proprie  delibere,  sentito  il
Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola  e  detta
le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»; 
      m) (soppressa); 
      n) all'art. 18, comma 1, dopo le parole «del Presidente»,  sono
inserite le seguenti: «, d'intesa con il Segretario generale,»; 
      o)  le  parole  «e  l'innovazione»   ovunque   ricorrano   sono
soppresse. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  la  Scuola   nazionale   dell'amministrazione   adegua   il
regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento  alle
nuove disposizioni. 
  ((2-bis.  Il  dirigente  amministrativo  della   Scuola   nazionale
dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo  degli  affari
strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina
del Segretario generale della Scuola medesima.)) 
  3.  All'attuazione  del  presente  articolo  la  Scuola   nazionale
dell'amministrazione provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  ((3-bis. All'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31  dicembre
2026, nell'ipotesi in cui  i  docenti  esercitino  l'opzione  per  il
regime a tempo definito, il trattamento economico ad  essi  spettante
e' corrispondentemente ridotto e nei confronti degli  stessi  non  si
applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, secondo  periodo,
del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 novembre 2015, n. 202».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.   178,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Natura e finalita'). - (Omissis). 
                2. La missione della Scuola  e'  quella  di  svolgere
          attivita' di formazione post-laurea  di  eccellenza  per  i
          dipendenti  pubblici,  con  il  supporto  di  attivita'  di
          analisi e di ricerca, al fine di: 
                  a)   promuovere    e    diffondere    la    cultura
          dell'efficacia    e    dell'efficienza    nella    pubblica
          amministrazione  anche   mediante   la   diffusione   delle
          metodologie del controllo di gestione e della  contabilita'
          economica; 
                  b)   promuovere    e    diffondere    l'innovazione
          tecnologica  e  di  processo  nei  servizi  erogati   dalla
          pubblica amministrazione centrale; 
                  c) promuovere e  diffondere  le  metodologie  ed  i
          processi  di  valutazione  dei  risultati  nella   pubblica
          amministrazione; 
                  d) promuovere e sostenere  l'internazionalizzazione
          della  pubblica  amministrazione  nella  sua  capacita'  di
          interagire con le amministrazioni di altri  Paesi,  con  le
          organizzazioni  internazionali  e   sovranazionali   e   di
          governare, nei  rispettivi  ambiti,  la  partecipazione  ai
          processi di globalizzazione; 
                  e) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di
          criteri di eccellenza in tutto il sistema della  formazione
          diretto alla pubblica amministrazione,  anche  mediante  un
          raccordo  organico  con  le  altre  strutture  pubbliche  e
          private di alta formazione, italiane e  straniere,  secondo
          criteri  di  ricerca  della  qualita',   dell'efficacia   e
          dell'economicita' del sistema complessivo; 
                  f) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie
          avanzate di insegnamento a distanza in base  a  criteri  di
          efficienza, efficacia ed economicita'; 
              f-bis)  promuovere  e   sostenere,   durante   l'intero
          percorso    di    carriera,    la    qualificazione,     la
          riqualificazione    e    lo    sviluppo     l'aggiornamento
          professionale del personale che opera negli uffici  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art.  14  (Indirizzo   politico-amministrativo).   -
          (Omissis). 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il
          personale disciplinato dai contratti  collettivi  nazionali
          di lavoro, fino ad una specifica  disciplina  contrattuale,
          il  trattamento  economico  accessorio,  da   corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di reperibilita' e di disponibilita' ad  orari  disagevoli,
          ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,  consistente  in
          un unico emolumento, e' sostitutivo  dei  compensi  per  il
          lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
          la qualita'  della  prestazione  individuale.  Con  effetto
          dall'entrata in vigore del regolamento di cui  al  presente
          comma sono abrogate le norme del  regio  decreto  legge  10
          luglio  1924,  n.  1100,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni,  ed   ogni   altra   norma   riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato.». 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.   178,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Compiti). - 1. Per adempiere  alla  missione
          di  cui  all'articolo  2  la  Scuola  articola  le  proprie
          attivita' nell'ambito delle seguenti competenze principali: 
                  a)   attivita'   di   formazione,    selezione    e
          reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base
          alla legislazione vigente; 
                  b) organizzazione della  formazione  dei  dirigenti
          delle  amministrazioni  pubbliche   all'estero   ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge  4  marzo
          2009, n. 15; 
                  c) attivita' di formazione e  aggiornamento  legata
          ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti
          delle amministrazioni centrali; 
                  d) attivita' di  formazione  ed  aggiornamento,  in
          base a convenzioni e con  tutti  gli  oneri  a  carico  dei
          committenti, di  dipendenti  di  amministrazioni  pubbliche
          diverse da quelle statali, di soggetti gestori  di  servizi
          pubblici e di istituzioni ed imprese private,  al  fine  di
          migliorare l'interazione e  l'efficienza  dei  rapporti  di
          collaborazione e scambio tra  la  pubblica  amministrazione
          statale e le altre amministrazioni pubbliche,  nonche'  con
          il settore privato; 
                  e) attivita' di formazione, su richiesta, diretta a
          funzionari di altri paesi  in  un  quadro  di  cooperazione
          internazionale; 
                  e-bis)  attivita'  di  ricerca  e  di  studio   per
          l'individuazione di specifiche tipologie di formazione  per
          il personale delle pubbliche amministrazioni preposto  allo
          sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel  Piano
          Nazionale di Ripresa e Resilienza; 
                  f) attivita' di ricerca, analisi  e  documentazione
          finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attivita'
          di formazione legata ai processi di riforma ed  innovazione
          della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e
          su altri temi funzionali,  in  relazione  ai  suoi  effetti
          sull'economia e la societa', anche  in  collaborazione  con
          universita' e  istituti  di  ricerca  pubblici  e  privati,
          italiani   e   stranieri,   amministrazioni   pubbliche   e
          istituzioni e societa' private; 
                  g) attivita' di ricerca, analisi e consulenza sulla
          metodologia e sui criteri di valutazione  della  formazione
          offerta  alla  pubblica  amministrazione   da   istituzioni
          pubbliche e private; 
                  h)  attivita'  di  pubblicazione  e  diffusione  di
          materiali  didattici  e  di  ricerca  attraverso  strumenti
          editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso
          dell'e-editing; 
                  i)  attivita'   di   valutazione,   validazione   e
          monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali  e
          sulla base  di  apposite  indicazioni  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione a tale fine delegato, della
          qualita' delle offerte  formative  presentate  da  soggetti
          terzi e  la  loro  rispondenza  ai  requisiti  richiesti  e
          attivita' di monitoraggio; 
                  l)  cura  dei  rapporti  con  gli  organismi  e  le
          strutture di  formazione  similari  di  altri  Paesi  e  la
          definizione con essi di accordi, di convenzioni e  di  ogni
          altra forma di collaborazione e di  scambio  di  esperienze
          nell'ambito di  tutte  le  attivita'  di  competenza  della
          Scuola; 
                  m) sostegno, anche finanziario,  ad  iniziative  di
          collaborazione e di scambio di funzionari, anche  ai  sensi
          dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165; 
                  n) ogni altra competenza attribuita dal  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per  la  pubblica
          amministrazione  in  funzione   del   perseguimento   delle
          finalita' di cui all'articolo 2.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.   178,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi della Scuola: 
                  a); 
                  b) il Comitato di gestione; 
                  c) il Presidente. 
                  c-bis) il Segretario Generale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla
          presente legge 
                «Art. 6 ((Il Comitato di gestione 
                1.  Il  Comitato  di   gestione   e'   composto   dal
          Presidente, che lo presiede, dal Segretario  Generale,  dal
          Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del
          Consiglio dei ministri, dal  Capo  del  Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  da  tre  rappresentanti  nominati  dal
          Ministro della pubblica  amministrazione,  di  cui  uno  su
          indicazione  del  Presidente  dell'Istituto  nazionale   di
          statistica, da  un  rappresentante  nominato  dal  Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca,  da  uno  nominato  dal
          Ministro  dell'interno,  da  uno  nominato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
          uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal
          Ministro della cultura e da non piu'  di  tre  nominati  da
          ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato  di
          gestione e la partecipazione alle riunioni non da' titolo a
          emolumenti o compensi di qualsiasi tipo. 
                2. Il  Comitato  di  gestione  approva  il  programma
          annuale della Scuola proposto dal Presidente,  il  bilancio
          di previsione e consuntivo  e  le  variazioni  di  bilancio
          proposti  dal  Segretario  Generale;   adotta   gli   altri
          provvedimenti previsti dal presente decreto  legislativo  e
          dal regolamento di cui all'articolo 15; viene  sentito  dal
          Segretario   Generale   in    merito    alla    definizione
          dell'organizzazione interna della Scuola. 
              3. Il Comitato  di  gestione  dura  in  carica  quattro
          anni.».)) 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  7,  del  decreto
          legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 7  (Il  Presidente).  -  1.  Il  Presidente  e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione,   ed   e'   scelto   tra   i    magistrati
          amministrativi, ordinari  e  contabili,  tra  gli  avvocati
          dello stato o tra  professori  universitari  ordinari,  tra
          alti dirigenti dello  Stato  di  particolare  e  comprovata
          qualificazione o tra altri  soggetti  parimenti  dotati  di
          particolare e comprovata qualificazione professionale,  che
          abbiano  diretto  per  almeno  un  quinquennio  istituzioni
          pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero  per  almeno
          dieci  anni,  anche  non   continuativamente,   istituzioni
          private  di  alta  formazione  riconosciute  dal  Ministero
          dell'universita' e della ricerca. 
                2. Il Presidente dura in carica quattro anni  e  puo'
          essere confermato una sola volta. Se dipendente  statale  o
          docente universitario, per l'intera  durata  dell'incarico,
          e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa
          o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. 
                3. Il Presidente e' vertice dell'istituzione,  ne  ha
          la  rappresentanza  legale  e  presiede  il   Comitato   di
          gestione.  E'  responsabile  dell'attivita'   didattica   e
          scientifica  della  Scuola  ed  elabora  le  strategie   di
          sviluppo dell'attivita'  di  formazione,  d'intesa  con  il
          Segretario Generale  e  sentito  il  Comitato  Scientifico,
          mediante  la  progettazione,   la   programmazione   e   la
          realizzazione di attivita' di partenariato con  Universita'
          e Istituti di alta formazione nazionali  e  internazionali.
          Il Presidente, sentito il Segretario  Generale,  nomina  le
          commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi,  secondo
          le norme in vigore. Il Presidente nomina  i  docenti  della
          Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni  previste  dal
          presente decreto legislativo e dal regolamento, e redige il
          programma triennale e il  programma  annuale  della  Scuola
          d'intesa con il Segretario Generale,  sentito  il  Comitato
          Scientifico. 
                4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico
          consultivo, da lui presieduto, composto  da  rappresentanti
          di altre Scuole nazionali ed  internazionali,  pubbliche  e
          private; da studiosi di  chiara  fama;  da  alti  dirigenti
          delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera
          del  Comitato  di   gestione.   Il   Comitato   scientifico
          consultivo e' nominato con  decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione, su proposta del Presidente  della
          Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge  funzioni
          consultive  nelle  materie  che   il   Presidente   intende
          sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo  tra
          le attivita' formative della Scuola e di altri istituti  di
          alta   formazione   nazionali   ed    internazionali.    La
          partecipazione alle riunioni non da' titolo ad  emolumenti,
          compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 8 Segretario Generale 
                1. Il Segretario Generale e' scelto tra  soggetti  di
          comprovata  qualificazione  professionale   ed   esperienza
          gestionale,  almeno  quinquennale,  maturata  nel   settore
          pubblico o privato  e  nell'organizzazione  e  gestione  di
          strutture complesse. Il Segretario Generale e' nominato con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  o  del
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  a  tale  fine
          delegato. Il Segretario Generale  dura  in  carica  quattro
          anni e puo' essere confermato. 
                2. Il Segretario Generale coadiuva  il  Presidente  e
          attua le delibere del Comitato di Gestione, e' responsabile
          del funzionamento della struttura interna e  ne  dirige  le
          attivita', assicurandone il coordinamento, sovrintende allo
          svolgimento  delle  attivita'  di  supporto  alla  funzione
          didattica  e  scientifica.  Nello  svolgimento  delle   sue
          funzioni il Segretario Generale: 
                  a)  concorre   alla   definizione   del   programma
          triennale e annuale della Scuola; 
                  b) predispone progetti  di  sviluppo  della  Scuola
          attraverso accordi per la formazione manageriale, con  Enti
          e imprese italiani e stranieri; 
                  c)  sovraintende  alla   gestione   amministrativa,
          contabile e finanziaria e propone il regolamento  contabile
          e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva; 
                  d)  e'  titolare  del  centro  di   responsabilita'
          amministrativa; predispone il bilancio di previsione  e  le
          eventuali  variazioni  nonche'  il  rendiconto   consuntivo
          annuale e li  propone  al  Comitato  di  gestione,  che  li
          approva, ed esercita le  altre  attribuzioni  previste  dal
          presente  decreto  legislativo,  dalle  delibere   di   cui
          all'articolo 15 e  in  particolare  attua  i  provvedimenti
          disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5; 
                  e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua
          programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  f) individua le risorse  finanziarie  da  assegnare
          agli  uffici  secondo  quanto  previsto  dal  documento  di
          programmazione; 
                  g) approva l'indizione delle procedure  concorsuali
          in materia di servizi, lavori e forniture che  superino  la
          soglia comunitaria; 
                  h) nomina i dirigenti della Scuola.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni del
          personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale,   ove   prevista   nei   contratti    collettivi
          nazionali.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  35,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                  a) euro  5.225.000  per  gli  appalti  pubblici  di
          lavori e per le concessioni; 
                  b)  euro  135.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                  c)  euro  209.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                  d) euro 750.000 per gli appalti di servizi  sociali
          e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
                2. Nei  settori  speciali,  le  soglie  di  rilevanza
          comunitaria sono: 
                  a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                  b) euro 418.000 per gli appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
                3.  Le  soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
                4. Il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto
          pubblico  di  lavori,  servizi  e   forniture   e'   basato
          sull'importo totale pagabile, al netto  dell'IVA,  valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
                5. Se un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
                6. La scelta del metodo per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
                7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
                8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
                9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                  a) quando un'opera prevista o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                10. Per gli appalti di forniture: 
                  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
                12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                  a)  il  valore  reale  complessivo  dei   contratti
          analoghi successivi conclusi  nel  corso  dei  dodici  mesi
          precedenti o dell'esercizio  precedente,  rettificato,  ove
          possibile, al fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in
          termini  di  quantita'   o   di   valore   che   potrebbero
          sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al   contratto
          iniziale; 
                  b) il  valore  stimato  complessivo  dei  contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
                13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                  a) per gli appalti pubblici di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
          o  che  non  puo'  essere  definita,  il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                  a) per i servizi assicurativi: il premio da  pagare
          e altre forme di remunerazione; 
                  b)  per  i  servizi   bancari   e   altri   servizi
          finanziari: gli onorari,  le  commissioni  da  pagare,  gli
          interessi e altre forme di remunerazione; 
                  c) per gli appalti  riguardanti  la  progettazione:
          gli onorari, le commissioni da  pagare  e  altre  forme  di
          remunerazione; 
                  d) per gli appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                    1) in caso di appalti di durata determinata  pari
          o inferiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo
          stimato per l'intera loro durata; 
                    2) in caso di appalti di durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
                16. Per gli accordi quadro e per i  sistemi  dinamici
          di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
          il valore massimo stimato al netto dell'IVA  del  complesso
          dei  contratti  previsti  durante  l'intera  durata   degli
          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
                17. Nel caso di partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
                18.  Sul  valore  del  contratto  di  appalto   viene
          calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo  pari  al
          20  per  cento  da  corrispondere   all'appaltatore   entro
          quindici giorni dall'effettivo  inizio  della  prestazione.
          L'erogazione dell'anticipazione consentita anche  nel  caso
          di consegna in via d'urgenza, ai  sensi  dell'articolo  32,
          comma  8,  del  presente  codice,   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',
          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
          degli intermediari finanziari di cui all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.   178,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13 (Personale non docente). - (Omissis). 
                2. Il personale non docente e le  risorse  necessarie
          al funzionamento della  struttura  di  ciascuna  sede  sono
          assegnate secondo le modalita' stabilite con le delibere di
          cui all'articolo 15, comma 1.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  14,  del  decreto
          legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 14 (Trattamento economico). - 1. Il Presidente,
          se dipendente di  amministrazioni  pubbliche,  conserva  il
          trattamento economico  in  godimento.  Il  trattamento  del
          Presidente  e'  incrementato  da  un'indennita'  di  carica
          stabilita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione,  a
          tale  fine  delegato,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                1-bis.  Il  trattamento  economico  complessivo   del
          Segretario Generale e' articolato in una  voce  retributiva
          non superiore alla misura massima del trattamento economico
          fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio  dirigenziale
          generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  in  un
          emolumento accessorio stabilito con  decreto  del  Ministro
          per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel  rispetto  dei  principi
          definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa. 
                2.  I   responsabili   di   settore   conservano   il
          trattamento economico,  comunque  definito,  relativo  alla
          qualifica    posseduta    presso    l'amministrazione    di
          appartenenza. Il trattamento economico dei responsabili  di
          settore  e'  incrementato  da  un'indennita'  di   funzione
          stabilita, nei limiti delle  risorse  economico-finanziarie
          della Scuola con le delibere di cui all'articolo 15,  comma
          1.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  24,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art.   24   (Trattamento   economico).   -   1.   La
          retribuzione del personale con qualifica  di  dirigente  e'
          determinata  dai   contratti   collettivi   per   le   aree
          dirigenziali,  prevedendo  che  il  trattamento   economico
          accessorio sia correlato  alle  funzioni  attribuite,  alle
          connesse responsabilita'  e  ai  risultati  conseguiti.  La
          graduazione delle funzioni e responsabilita'  ai  fini  del
          trattamento accessorio e' definita, ai sensi  dell'articolo
          4, con decreto ministeriale per  le  amministrazioni  dello
          Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di  governo
          per  le  altre  amministrazioni  o  enti,  ferma   restando
          comunque  l'osservanza  dei  criteri  e  dei  limiti  delle
          compatibilita'  finanziarie  fissate  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                1-bis.  Il  trattamento   accessorio   collegato   ai
          risultati deve costituire almeno  il  30  per  cento  della
          retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto
          della  retribuzione  individuale  di  anzianita'  e   degli
          incarichi      aggiuntivi      soggetti      al      regime
          dell'onnicomprensivita'. 
                1-ter. I contratti collettivi nazionali  incrementano
          progressivamente la componente legata al risultato, in modo
          da adeguarsi a quanto disposto dal comma  1-bis,  entro  la
          tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal  1°
          gennaio 2010, destinando comunque a tale  componente  tutti
          gli incrementi  previsti  per  la  parte  accessoria  della
          retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non  si
          applica alla dirigenza del Servizio sanitario  nazionale  e
          dall'attuazione del  medesimo  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                1-quater. La parte della  retribuzione  collegata  al
          raggiungimento dei risultati  della  prestazione  non  puo'
          essere  corrisposta  al  dirigente   responsabile   qualora
          l'amministrazione  di  appartenenza,  decorso  il   periodo
          transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
          di valutazione di cui  al  Titolo  II  del  citato  decreto
          legislativo. 
                2.  Per  gli  incarichi  di  uffici  dirigenziali  di
          livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi  3  e  4,
          con  contratto  individuale  e'  stabilito  il  trattamento
          economico fondamentale, assumendo come parametri di base  i
          valori  economici   massimi   contemplati   dai   contratti
          collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
          istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
          livello di responsabilita'  attribuito  con  l'incarico  di
          funzione  ed   ai   risultati   conseguiti   nell'attivita'
          amministrativa e di gestione, ed i  relativi  importi.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
          stabiliti i criteri per  l'individuazione  dei  trattamenti
          accessori massimi, secondo principi di  contenimento  della
          spesa e di uniformita' e perequazione. 
                3. Il trattamento economico determinato ai sensi  dei
          commi 1 e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i  compiti
          attribuiti ai dirigenti  in  base  a  quanto  previsto  dal
          presente  decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad   essi
          conferito in ragione del loro ufficio o comunque  conferito
          dall'amministrazione presso  cui  prestano  servizio  o  su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti direttamente alla  medesima  amministrazione  e
          confluiscono  nelle  risorse   destinate   al   trattamento
          economico accessorio della dirigenza. 
                4.  Per   il   restante   personale   con   qualifica
          dirigenziale  indicato  dall'articolo  3,   comma   1,   la
          retribuzione e' determinata ai sensi dell'articolo 2, commi
          5 e 7, della legge 6 marzo  1992,  n.  216,  nonche'  dalle
          successive  modifiche  ed   integrazioni   della   relativa
          disciplina. 
                5.  Il  bilancio  triennale  e  le   relative   leggi
          finanziarie, nell'ambito  delle  risorse  da  destinare  ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso  di
          perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
          restante  personali  dirigente  civile   e   militare   non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi  nazionali  per   i   dirigenti   del   comparto
          ministeri,  tenendo  conto   dei   rispettivi   trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatisi a partire dal  febbraio  1993,  e  secondo  i
          criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,  della  legge  2
          ottobre 1997, n. 334. 
                6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo  2
          della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al  personale
          di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  sono  assegnati  alle
          universita' e da  queste  utilizzati  per  l'incentivazione
          dell'impegno  didattico  dei   professori   e   ricercatori
          universitari,  con  particolare  riferimento  al   sostegno
          dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento
          e tutorato, della diversificazione dell'offerta  formativa.
          Le universita' possono destinare allo stesso  scopo  propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi compensi incentivanti ai professori e  ricercatori
          universitari che svolgono attivita' di ricerca  nell'ambito
          dei  progetti  e  dei  programmi  dell'Unione   europea   e
          internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'articolo 2 della predetta legge n.  334  del  1997,  e'
          erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. 
                7. I compensi spettanti in base a norme  speciali  ai
          dirigenti dei ruoli di cui  all'articolo  23  o  equiparati
          sono assorbiti  nel  trattamento  economico  attribuito  ai
          sensi dei commi precedenti. 
                8.  Ai  fini  della  determinazione  del  trattamento
          economico accessorio le risorse che si rendono  disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente  agli
          altri compensi previsti dal presente articolo. 
                9.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  15,  del  decreto
          legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 15  (Organizzazione  interna,  funzionamento  e
          regolamento contabile e finanziario). -  1.  Il  Segretario
          generale  definisce  con  proprie  delibere,   sentito   il
          Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola
          e   detta   le   disposizioni   occorrenti   per   il   suo
          funzionamento. 
                2. Le delibere  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  sono
          approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri  ovvero
          dal Ministro per la pubblica amministrazione, a  tale  fine
          delegato. 
                3. La Scuola  provvede  all'autonoma  gestione  delle
          spese per il proprio funzionamento e per  la  realizzazione
          dei progetti didattici da essa  gestiti  nei  limiti  delle
          somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite  dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate  che
          affluiscono direttamente sul conto  di  tesoreria  speciale
          per l'attivita' resa in convenzione e con  oneri  a  carico
          dei  committenti  ai  sensi  dell'art.  16.  I  fondi  sono
          utilizzati mediante un conto di contabilita' speciale. 
                4.  Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  30
          luglio 1999,  n.  286,  sugli  atti  comportanti  spesa  e'
          esercitato  dall'Ufficio  bilancio   e   ragioneria   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione, a
          tale fine  delegato,  e'  approvato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  regolamento  contabile  e  finanziario  della
          Scuola.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 18  (Diritti  di  proprieta'  intellettuale  ed
          attivita'  per  conto  terzi).  -  1.   Su   proposta   del
          Presidente,  d'intesa  con  il  Segretario  Generale,   con
          delibera del Comitato  di  gestione,  sono  disciplinati  i
          diritti derivanti da opere dell'ingegno,  sviluppate  nello
          svolgimento delle  attivita'  istituzionali  in  base  alla
          normativa vigente. 
                2. Con la medesima procedura di cui al comma 1,  sono
          altresi' definiti le modalita' ed i criteri di riparto  dei
          proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni
          per conto terzi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21,  comma  4,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione). -
          (Omissis). 
                4. I docenti ordinari e i  ricercatori  dei  ruoli  a
          esaurimento della Scuola Superiore  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  cui  all'articolo  4-septies,  comma  4,  del
          decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,  sono
          trasferiti alla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e
          agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei  professori
          o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
          rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
          docenti della Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  che
          viene determinato dallo stesso decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
          spettante, rispettivamente, ai professori o ai  ricercatori
          universitari a tempo pieno con  corrispondente  anzianita'.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  4,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
          novembre 2015, n. 202: 
                «Art. 2 (Trattamento economico dei  docenti  a  tempo
          pieno e a tempo indeterminato). - (Omissis). 
                4. Il trattamento economico dei docenti a tempo pieno
          e  a  tempo  indeterminato,  come  definito  dal   presente
          articolo,  e'  correlato  all'espletamento  degli  obblighi
          istituzionali e delle attivita' didattiche e  scientifiche,
          previsti per i professori  universitari  a  tempo  pieno  e
          all'impegno didattico fissato dall'articolo  1,  comma  16,
          della legge 4 novembre 2005,  n.  230,  e  dall'articolo  6
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai  suddetti  docenti
          si applica la disciplina  delle  incompatibilita'  e  delle
          autorizzazioni prevista  per  i  professori  e  ricercatori
          universitari a tempo pieno  dallo  stesso  articolo  6.  Il
          Presidente, sentito il Comitato di gestione,  determina  le
          modalita' per la verifica dell'effettivo svolgimento  delle
          attivita' didattiche e scientifiche da parte  dei  predetti
          docenti.  Il  compenso  per  le  ulteriori   attivita'   e'
          determinato, nei limiti delle disponibilita'  di  bilancio,
          in applicazione dei criteri  di  cui  al  decreto  previsto
          dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005,  n.
          230 e, fino all'adozione del suddetto  decreto,  in  misura
          pari al settantacinque per cento  dell'importo  individuato
          ai sensi dell'articolo 4.».