((Art. 6 bis Disposizioni in materia di segretari comunali 1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali iscritti all'albo, considerata anche la necessita' di rafforzare la capacita' funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unita' pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' abrogato.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 66 (Turn over). - (Omissis). 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Riduzione delle spese di personale). - (Omissis). 6. (Abrogato). (Omissis).».