Art. 10 
 
Istruttoria delle domande, assegnazione dei contributi e  concessione
                         delle agevolazioni 
 
  1. L'istruttoria delle domande di assegnazione  dei  contributi  e'
effettuata dal soggetto gestore con riferimento  alla  completezza  e
alla regolarita'  della  domanda,  alla  verifica  dei  requisiti  di
ammissibilita' di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto,
nonche' alla verifica dei requisiti  di  ammissibilita'  dei  singoli
interventi  costituenti  il  progetto   pilota   e   delle   relative
agevolazioni concedibili. 
  2. La positiva conclusione delle verifiche di cui  al  comma  1  e'
condizione indispensabile per proseguire con la  valutazione  tecnica
da parte della Commissione di valutazione. 
  3. Le attivita' istruttorie sono  svolte  entro  centoventi  giorni
dalla data di chiusura della finestra di presentazione  dei  progetti
pilota, fermo restando la possibilita' di chiedere  integrazioni  e/o
chiarimenti. In quest'ultimo caso il termine si intende sospeso  fino
alla produzione di quanto richiesto. 
  4. Al  termine  delle  attivita'  istruttorie,  la  Commissione  di
valutazione redige una graduatoria sulla  base  dei  criteri  di  cui
all'art. 4 del decreto 30  novembre  2020  e  dei  relativi  punteggi
assegnabili specificati nell'allegato 3 al presente decreto. In  caso
di parita'  di  punteggio,  verra'  preferita  nella  graduatoria  la
domanda  che  ha  ottenuto  un  punteggio  maggiore  nell'ambito  del
criterio di valutazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), punto
5 del decreto 30 novembre 2020. 
  5. I punteggi minimi richiesti per l'ammissibilita' sono  anch'essi
specificati nell'allegato 3 al presente decreto. 
  6. Per le domande di assegnazione  dei  contributi  che  non  hanno
superato l'istruttoria di cui al comma 1  o  che  hanno  ottenuto  un
punteggio inferiore a una  o  piu'  delle  soglie  di  ammissibilita'
previste nell'allegato 3, ovvero ritenute  comunque  non  ammissibili
per insussistenza dei requisiti previsti  del  presente  decreto,  il
Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento  della  domanda
ai sensi dell'art. 10-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  7.  Il  Ministero  approva   la   graduatoria   predisposta   dalla
Commissione  di  valutazione  e  assegna  i  contributi  iniziali  ai
soggetti responsabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
In relazione  all'ultima  domanda  agevolabile,  qualora  le  risorse
residue  non  consentano  l'integrale  accoglimento  delle  richieste
agevolative previste dalla domanda, i  contributi  sono  concessi  in
misura parziale, previo confronto con  il  soggetto  responsabile  ed
eventuale rimodulazione del progetto pilota. 
  8. I soggetti responsabili assegnatari  dei  contributi  procedono,
con riferimento ai singoli interventi che costituiscono  il  progetto
pilota,  all'acquisizione   della   documentazione   antimafia,   ove
necessaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
attraverso consultazione della Banca  dati  nazionale  unica  per  la
documentazione antimafia di cui  all'art.  96  del  medesimo  decreto
legislativo  e,   con   riferimento   ai   singoli   interventi   che
costituiscono  il  progetto  pilota  inquadrati   nell'ambito   della
normativa relativa agli aiuti di  Stato,  alle  necessarie  verifiche
nell'ambito dei competenti Registro nazionale aiuti, Registro SIAN  e
Registro  SIPA  e   alla   successiva   registrazione   degli   aiuti
individuali. 
  9. Concluse le verifiche di cui al  comma  precedente,  i  soggetti
responsabili  procedono   con   l'adozione   dei   provvedimenti   di
concessione delle agevolazioni nei  confronti  dei  singoli  soggetti
beneficiari.