Art. 10 Istruttoria delle domande, assegnazione dei contributi e concessione delle agevolazioni 1. L'istruttoria delle domande di assegnazione dei contributi e' effettuata dal soggetto gestore con riferimento alla completezza e alla regolarita' della domanda, alla verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, nonche' alla verifica dei requisiti di ammissibilita' dei singoli interventi costituenti il progetto pilota e delle relative agevolazioni concedibili. 2. La positiva conclusione delle verifiche di cui al comma 1 e' condizione indispensabile per proseguire con la valutazione tecnica da parte della Commissione di valutazione. 3. Le attivita' istruttorie sono svolte entro centoventi giorni dalla data di chiusura della finestra di presentazione dei progetti pilota, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. In quest'ultimo caso il termine si intende sospeso fino alla produzione di quanto richiesto. 4. Al termine delle attivita' istruttorie, la Commissione di valutazione redige una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del decreto 30 novembre 2020 e dei relativi punteggi assegnabili specificati nell'allegato 3 al presente decreto. In caso di parita' di punteggio, verra' preferita nella graduatoria la domanda che ha ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di valutazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), punto 5 del decreto 30 novembre 2020. 5. I punteggi minimi richiesti per l'ammissibilita' sono anch'essi specificati nell'allegato 3 al presente decreto. 6. Per le domande di assegnazione dei contributi che non hanno superato l'istruttoria di cui al comma 1 o che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie di ammissibilita' previste nell'allegato 3, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti previsti del presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 7. Il Ministero approva la graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione e assegna i contributi iniziali ai soggetti responsabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In relazione all'ultima domanda agevolabile, qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle richieste agevolative previste dalla domanda, i contributi sono concessi in misura parziale, previo confronto con il soggetto responsabile ed eventuale rimodulazione del progetto pilota. 8. I soggetti responsabili assegnatari dei contributi procedono, con riferimento ai singoli interventi che costituiscono il progetto pilota, all'acquisizione della documentazione antimafia, ove necessaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'art. 96 del medesimo decreto legislativo e, con riferimento ai singoli interventi che costituiscono il progetto pilota inquadrati nell'ambito della normativa relativa agli aiuti di Stato, alle necessarie verifiche nell'ambito dei competenti Registro nazionale aiuti, Registro SIAN e Registro SIPA e alla successiva registrazione degli aiuti individuali. 9. Concluse le verifiche di cui al comma precedente, i soggetti responsabili procedono con l'adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni nei confronti dei singoli soggetti beneficiari.