Art. 13 
 
Rendicontazione  ed  erogazione  delle   agevolazioni   ai   soggetti
                             beneficiari 
 
  1. Per gli interventi imprenditoriali l'importo delle  agevolazioni
concesse e' reso disponibile da CDP ai soggetti  beneficiari  secondo
le seguenti modalita': 
    a) una  prima  quota  pari  al  10  per  cento  dell'agevolazione
concessa che puo' essere erogata a titolo  di  anticipazione,  previa
presentazione di  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  a
beneficio   del   soggetto   responsabile,   per   un   valore   pari
all'anticipazione concessa; 
    b) quote annuali di pari importo correlate ai tempi  previsti  di
realizzazione degli investimenti, previo invio da parte del  soggetto
responsabile della positiva verifica della sussistenza dell'effettiva
realizzazione della corrispondente parte degli investimenti; 
    c)  erogazione  dell'ultima  quota   pari   al   10   per   cento
dell'agevolazione concessa, previo  invio  da  parte  del  Ministero,
tramite  il  soggetto  responsabile,  della  positiva  verifica   del
provvedimento   di   approvazione   definitiva   del   programma   di
investimenti  realizzato  (di  seguito  «Provvedimento  definitivo»),
emanato dal soggetto responsabile stesso. 
  2. Relativamente agli interventi imprenditoriali, le  richieste  di
erogazione di quota annuale e di ultimo rateo devono essere corredate
della  seguente  documentazione  e  inviate  a   CDP   dal   soggetto
responsabile: 
    a) relazione sullo stato di avanzamento  dell'intervento  firmata
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario; 
    b) dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  di  cui
all'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  445/2000,
firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa,
in cui siano indicate le fatture  e  gli  altri  documenti  contabili
aventi  forza  probatoria  equivalente  riferiti  agli   investimenti
realizzati, con tutti i dati per la  loro  individuazione  e  con  la
quale  si  attesti  la  conformita'  all'originale  delle  copie  dei
medesimi documenti di spesa; 
    c) eventuali certificazioni; 
    d) copia delle fatture e degli altri documenti di  spesa  di  cui
alla lettera b); 
    e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente  mediante  conti
intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano  la
piena tracciabilita' del  pagamento  e  l'immediata  riconducibilita'
dello  stesso  alla  relativa  fattura  o   al   relativo   documento
giustificativo di spesa. 
  3.  La  documentazione  di  rendicontazione  finale   delle   spese
sostenute  dovra'  essere   inviata   telematicamente   al   soggetto
responsabile  entro  sessanta  giorni  dalla  data   di   ultimazione
dell'intervento  imprenditoriale.   Sara'   facolta'   del   soggetto
responsabile richiedere all'impresa tutte  le  integrazioni  ritenute
necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta. 
  4. Per gli interventi pubblici le agevolazioni concesse  sono  rese
disponibili da CDP ai soggetti beneficiari con le seguenti modalita': 
    a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10 per cento
delle agevolazioni concesse; 
    b)  in  piu'  quote  successive  fino  al  90  per  cento   delle
agevolazioni  concesse,  da  erogare   in   relazione   all'effettiva
realizzazione della corrispondente parte degli investimenti; 
    c) a saldo, per l'importo residuo delle agevolazioni concesse. 
  5.  CDP  da'  corso  a  ciascuna  delle  erogazioni  relative  agli
interventi pubblici sulla base di richiesta  formulata  dal  soggetto
beneficiario ed inviata tramite il soggetto responsabile. 
  6. Le richieste di erogazione  relative  agli  interventi  pubblici
sono corredate di dichiarazioni,  rese  dal  responsabile  unico  del
procedimento individuato dal soggetto beneficiario  dell'agevolazione
ovvero, in sua assenza, dal responsabile  dell'ufficio  titolare  del
procedimento relativo alla realizzazione  del  progetto  pilota,  che
attestino che sono state effettuate spese per lavori e  forniture  di
beni e servizi per  importi  non  inferiori  a  quelli  richiesti  in
riferimento ai fondi agevolati, nonche' la  relativa  conformita'  al
progetto esecutivo. L'erogazione del  saldo  e'  inoltre  subordinata
alla comunicazione da parte del soggetto  responsabile  dell'avvenuta
approvazione del  certificato  finale  di  collaudo,  nonche'  previa
comunicazione  tramite  il  soggetto  responsabile,  dell'intervenuta
positiva  verifica  del  provvedimento  definitivo   da   parte   del
Ministero.