Art. 15 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In  ogni  fase  del  procedimento  il  Ministero  e  i  soggetti
responsabili  possono  effettuare  controlli  e  ispezioni,  anche  a
campione, sui singoli interventi agevolati, al fine di verificare  le
condizioni per il mantenimento delle agevolazioni  concesse,  nonche'
l'attuazione degli stessi. 
  2. Ai fini del monitoraggio dei termini di  realizzazione  e  dello
stato di attuazione  dei  progetti  pilota  i  soggetti  responsabili
inviano al Ministero un report semestrale di avanzamento.