Art. 15 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. In ogni fase del procedimento il Ministero e i soggetti responsabili possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui singoli interventi agevolati, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni concesse, nonche' l'attuazione degli stessi. 2. Ai fini del monitoraggio dei termini di realizzazione e dello stato di attuazione dei progetti pilota i soggetti responsabili inviano al Ministero un report semestrale di avanzamento.