Art. 16 
 
          Revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari 
 
  1. Le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari  sono  revocate
dai soggetti responsabili, in tutto o in  parte,  in  relazione  alla
natura e all'entita' dell'inadempimento, nei seguenti casi: 
    a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili  al  soggetto
beneficiario e non sanabili; 
    b)  false  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  ai  fini   della
concessione delle agevolazioni; 
    c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni; 
    d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 12; 
    e) mancata  realizzazione  dell'intervento  nei  termini  di  cui
all'art.  6,  comma  3,  lettera  c).   La   realizzazione   parziale
dell'intervento comporta la revoca totale nel caso in  cui  la  parte
realizzata non risulti organica e funzionale; 
    f) impossibilita' di effettuare i controlli di  cui  all'art.  15
per cause imputabili ai soggetti beneficiari; 
    g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15; 
    h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste  dal
provvedimento di concessione delle agevolazioni. 
  2. Nel caso di  soggetti  beneficiari  costituiti  sotto  forma  di
impresa, oltre a quanto previsto al precedente comma, le agevolazioni
concesse sono revocate dai  soggetti  responsabili,  in  tutto  o  in
parte, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, nei
seguenti casi: 
    a) apertura di una procedura  di  liquidazione  volontaria  o  di
altre    procedure    concorsuali    con    finalita'    liquidatorie
antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione; 
    b) sussistenza di causa di divieto in  relazione  alla  normativa
antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    c) delocalizzazione, entro cinque anni dalla data di  conclusione
dell'iniziativa agevolata, dell'attivita' economica incentivata o  di
una sua parte, in  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea,  ad
eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo; 
    d)  trasferimento  dell'attivita'  economica  incentivata  in  un
ambito territoriale  diverso  da  quello  originario,  nei  tre  anni
successivi  alla  data  di   erogazione   dell'ultima   quota   delle
agevolazioni. 
  3. In caso di  revoca  totale,  il  soggetto  beneficiario  non  ha
diritto  all'eventuale  quota  residua  ancora  da  erogare  e   deve
restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli  interessi  di
legge  e,  ove   ne   ricorrano   i   presupposti,   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo
n. 123/1998.