Art. 16 Revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari 1. Le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari sono revocate dai soggetti responsabili, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, nei seguenti casi: a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni; c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni; d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 12; e) mancata realizzazione dell'intervento nei termini di cui all'art. 6, comma 3, lettera c). La realizzazione parziale dell'intervento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale; f) impossibilita' di effettuare i controlli di cui all'art. 15 per cause imputabili ai soggetti beneficiari; g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15; h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni. 2. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti sotto forma di impresa, oltre a quanto previsto al precedente comma, le agevolazioni concesse sono revocate dai soggetti responsabili, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, nei seguenti casi: a) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione; b) sussistenza di causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; c) delocalizzazione, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, dell'attivita' economica incentivata o di una sua parte, in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo; d) trasferimento dell'attivita' economica incentivata in un ambito territoriale diverso da quello originario, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni. 3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.