Art. 4 Risorse finanziarie disponibili 1. Per l'assegnazione dei contributi previsti dal presente decreto le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 105.000.000,00 (centocinque milioni), comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 3, comma 3 e delle spese di funzionamento di cui all'art. 6, comma 6, fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi. 2. Le predette disponibilita' potranno essere incrementate da eventuali ulteriori risorse residue dei patti territoriali resesi disponibili.