Art. 4 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Per l'assegnazione dei contributi previsti dal presente  decreto
le   risorse   disponibili   ammontano   complessivamente   a    euro
105.000.000,00 (centocinque milioni), comprensivi degli oneri per  la
gestione dell'intervento di cui all'art. 3, comma 3 e delle spese  di
funzionamento di cui all'art.  6,  comma  6,  fatti  salvi  eventuali
incrementi  della  dotazione  finanziaria  disposti  con   successivi
provvedimenti legislativi o amministrativi. 
  2. Le  predette  disponibilita'  potranno  essere  incrementate  da
eventuali ulteriori risorse residue  dei  patti  territoriali  resesi
disponibili.