Art. 5 Soggetti proponenti 1. Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi i soggetti responsabili di patti territoriali ancora operativi che, alla data di presentazione della domanda: a) dispongono di una sede localizzata nell'area di intervento del patto territoriale; b) non sono destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione del Ministero e sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero. 2. I soggetti di cui al comma 1, qualora costituiti sotto forma di impresa, alla data di presentazione della domanda di assegnazione dei contributi devono inoltre possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; c) non essere destinatari di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; d) non avere legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; 3. Ciascun soggetto responsabile puo' presentare una sola domanda di assegnazione dei contributi relativa ad un solo progetto pilota.