Art. 6 
 
   Progetti pilota ammissibili e ammontare massimo del contributo 
 
  1. Sono ammissibili i  progetti  pilota  volti  allo  sviluppo  del
tessuto   imprenditoriale    territoriale,    anche    mediante    la
sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. 
  2. Ogni progetto pilota di cui al comma 1 deve essere costituito da
interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro  coerenti
e riguardare una, o al massimo due, delle seguenti tematiche: 
    a) Competitivita'  del  sistema  produttivo,  in  relazione  alle
potenzialita' di sviluppo economico dell'area interessata: sviluppo e
consolidamento di PMI gia' esistenti, in particolare  promuovendo  la
digitalizzazione e l'innovazione  di  processo  e  di  organizzazione
ovvero l'offerta di nuovi prodotti e servizi da parte  delle  singole
imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e
di forme di collaborazione tra imprese; 
    b) Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo
sostenibile: valorizzazione dei siti turistici, culturali e  storici,
in  un'ottica  di  sostenibilita'  ambientale  e   di   miglioramento
dell'accessibilita' a tali siti, fisica  e  virtuale,  attraverso  il
finanziamento di  strutture  ricettive  ecosostenibili,  progetti  di
promozione e comunicazione e progetti volti a favorire  la  fruizione
delle risorse anche  attraverso  l'utilizzo  di  tecnologie  ICT  (es
droni,  materiale  divulgativo,  siti  web),  sistemi  di   mobilita'
sostenibile condivisa; 
    c) Transizione ecologica: trasformazione tecnologica dei prodotti
e  dei  processi   finalizzata   all'aumento   della   sostenibilita'
ambientale, con particolare riferimento ai progetti aventi ad oggetto
la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, il miglioramento
dell'efficienza  energetica,   la   riorganizzazione   dei   processi
produttivi in un'ottica di economia circolare  (eco-design,  utilizzo
di materia prima seconda, recupero dei rifiuti, recupero e  risparmio
idrico),  la  riduzione  dell'utilizzo  della  plastica  e/o  la  sua
sostituzione con materiali alternativi; 
    d) Autoimprenditorialita': creazione di imprese  anche  da  parte
delle donne e dei giovani inattivi, in relazione  alle  potenzialita'
di sviluppo economico dell'area interessata; 
    e) Riqualificazione delle  aree  urbane  e  delle  aree  interne:
progetti di investimento inerenti alla riqualificazione  territoriale
dell'area di riferimento del patto territoriale. 
  3. Ai fini dell'ammissibilita' i progetti pilota devono: 
    a)  essere  realizzati  nell'area  di   riferimento   del   patto
territoriale; 
    b) prevedere, per quanto riguarda  gli  interventi  pubblici,  un
livello di progettazione pari al «progetto di fattibilita' tecnica ed
economica», cosi' come definito dal  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, e, per quanto riguarda gli  interventi  imprenditoriali,
un livello di progettazione assimilabile al precedente; 
    c) essere ultimati entro sessanta mesi per  quanto  riguarda  gli
interventi pubblici ed entro  quarantotto  mesi  per  gli  interventi
imprenditoriali dalla data  del  provvedimento  di  assegnazione  dei
contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data  di  ultimazione  si
intende, per quanto riguarda gli interventi  pubblici,  la  data  del
certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 12 del  decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7  marzo  2018,
n. 49 e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, la  data
dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile  alle
agevolazioni. 
  4.  Gli  interventi  facenti  parte  del   progetto   pilota   sono
ammissibili, secondo  quanto  stabilito  nel  Capo  II  del  presente
decreto per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali e  secondo
quanto stabilito  nel  Capo  III  del  presente  decreto  per  quanto
riguarda gli interventi pubblici. 
  5. L'ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni  progetto
pilota e' pari ad euro  10.000.000,00  (dieci  milioni),  comprensivi
delle spese di funzionamento di cui al successivo comma 6. 
  6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 1, del decreto del
30 novembre, i soggetti responsabili possono destinare alla copertura
delle spese di funzionamento una quota non superiore  al  5  (cinque)
per cento delle risorse ad essi assegnate per  la  realizzazione  del
progetto pilota. L'ammontare complessivo delle spese di funzionamento
deve essere indicato  dal  soggetto  responsabile  al  momento  della
presentazione della domanda di assegnazione dei contributi.