Art. 8 Soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari sono i soggetti titolari degli interventi pubblici e degli interventi imprenditoriali selezionati dai soggetti responsabili e previsti nell'ambito dei progetti pilota ammessi. 2. Possono presentare la domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2, per la realizzazione di interventi imprenditoriali, le PMI che, alla data di presentazione della stessa domanda: a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese; b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; c) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi; d) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; f) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; g) non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER, all'art. 2, punto 14 del regolamento ABER e all'art. 3, punto 5 del regolamento FIBER; h) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, non hanno effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni e si impegnano a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto della domanda di agevolazione. 3. Possono presentare la domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2, per la realizzazione di interventi pubblici, gli enti locali che, alla data di presentazione della stessa domanda: a) hanno sede legale nell'area nella quale sono realizzati gli interventi previsti dal progetto pilota; b) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 56 del regolamento GBER, non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER.