Art. 8 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. I soggetti beneficiari sono i soggetti titolari degli interventi
pubblici e degli interventi imprenditoriali selezionati dai  soggetti
responsabili e previsti nell'ambito dei progetti pilota ammessi. 
  2. Possono presentare la domanda di agevolazione di cui all'art. 7,
comma 2, per la realizzazione di interventi imprenditoriali,  le  PMI
che, alla data di presentazione della stessa domanda: 
    a) sono regolarmente  costituite  ed  iscritte  come  attive  nel
registro delle imprese; 
    b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono
sottoposte a procedura concorsuale e  non  si  trovano  in  stato  di
fallimento, di liquidazione coatta o volontaria,  di  amministrazione
controllata, di concordato preventivo (ad  eccezione  del  concordato
preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente; 
    c) sono in regola con  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente  e  sono  in  regola  in
relazione agli obblighi contributivi; 
    d)  non  rientrano  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    e) non sono destinatarie di  una  sanzione  interdittiva  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; 
    f) i cui legali rappresentanti o amministratori non  siano  stati
condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per
i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore
economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di
presentazione della domanda; 
    g)  non  sono  in  condizioni  tali  da  risultare   impresa   in
difficolta',  cosi'  come  individuata  all'art.  2,  punto  18,  del
regolamento GBER,  all'art.  2,  punto  14  del  regolamento  ABER  e
all'art. 3, punto 5 del regolamento FIBER; 
    h) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi  dell'art.  14  del
regolamento GBER, non hanno effettuato,  nei  2  anni  precedenti  la
presentazione della domanda  di  agevolazione,  una  delocalizzazione
verso lo stabilimento oggetto dell'investimento in relazione al quale
vengono richieste le agevolazioni e si impegnano a non farlo nei  due
anni successivi al completamento dell'investimento  iniziale  oggetto
della domanda di agevolazione. 
  3. Possono presentare la domanda di agevolazione di cui all'art. 7,
comma 2, per la realizzazione di interventi pubblici, gli enti locali
che, alla data di presentazione della stessa domanda: 
    a) hanno sede legale nell'area nella quale  sono  realizzati  gli
interventi previsti dal progetto pilota; 
    b) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi  dell'art.  56  del
regolamento GBER, non rientrano tra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea e  non  sono  in  condizioni  tali  da  risultare
impresa in difficolta', cosi' come individuata all'art. 2, punto  18,
del regolamento GBER.