Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. Le  modifiche  apportate  dalla
legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
                 Differimento dell'entrata in vigore 
                  del Codice della crisi d'impresa 
 
  1.  All'articolo  389  del  ((codice  della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al)) decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto
entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo  quanto  previsto  ai  commi
1-bis e 2.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il titolo  II
della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  389  del  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  (Codice  della  crisi
          d'impresa e dell'insolvenza in attuazione  della  legge  19
          ottobre 2017, n. 155), cosi' come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 389 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
          entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai
          commi 1-bis e 2. 
              1-bis. Il titolo II della Parte prima entra  in  vigore
          il 31 dicembre 2023. 
              2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357,  359,  363,
          364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e  388  entrano
          in   vigore   il   trentesimo   giorno   successivo    alla
          pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   presente
          decreto. 
              3. Le disposizioni di cui  agli  articoli  3  e  4  del
          decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
          dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si  applicano
          anche nelle more dell'adozione  dei  decreti  di  cui  agli
          articoli 3, comma 7 bis, e 4,  comma  1-bis,  del  predetto
          decreto legislativo e il  contenuto  della  fideiussione  e
          della polizza assicurativa e' determinato dalle  parti  nel
          rispetto    di    quanto    previsto    dalle    richiamate
          disposizioni.».