((Art. 1 bis
Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle
societa' a responsabilita' limitata e nelle societa' cooperative
1. All'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, le parole: «dei bilanci relativi all'esercizio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «dei bilanci relativi all'esercizio
2022».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 379 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, cosi' come
modificato dal decreto-legge qui pubblicato unitamente alla
legge di conversione:
«Art. 379 (Nomina degli organi di controllo). - 1.
All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo
comma sono sostituiti dai seguenti:
"La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'
obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno
uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2
milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle
prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 10 unita'.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del
revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa
quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato
alcuno dei predetti limiti.".
2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile,
dopo le parole "qualsiasi soggetto interessato" sono
aggiunte le seguenti: "o su segnalazione del conservatore
del registro delle imprese" e dopo il quinto comma e'
aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni
dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo
di controllo.".
3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa'
cooperative costituite alla data di entrata in vigore del
presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al
comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di
controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare
l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al
predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci
relativi all'esercizio 2022, stabilita ai sensi
dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino
alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro
efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili
disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477
del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti
dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la
scadenza indicata nel primo periodo.
4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, al primo
comma, le parole "capi V e VI" sono sostituite dalle
seguenti: "capi V, VI e VII".».