((Art. 1 bis 
 
Proroga del termine per la nomina degli  organi  di  controllo  nelle
  societa' a responsabilita' limitata e nelle societa' cooperative 
 
  1. All'articolo 379, comma 3, del codice della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14,  le  parole:  «dei  bilanci  relativi  all'esercizio  2021»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dei  bilanci  relativi   all'esercizio
2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  379  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  cosi'  come
          modificato dal decreto-legge qui pubblicato unitamente alla
          legge di conversione: 
              «Art. 379 (Nomina degli  organi  di  controllo).  -  1.
          All'articolo 2477 del codice civile il secondo e  il  terzo
          comma sono sostituiti dai seguenti: 
              "La nomina dell'organo di controllo o del  revisore  e'
          obbligatoria se la societa': 
                a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
                b) controlla una societa'  obbligata  alla  revisione
          legale dei conti; 
                c) ha superato per due  esercizi  consecutivi  almeno
          uno dei seguenti limiti: 
                  1) totale dell'attivo dello stato  patrimoniale:  2
          milioni  di  euro;  2)  ricavi  delle   vendite   e   delle
          prestazioni: 2 milioni di euro; 
                  3)   dipendenti   occupati   in    media    durante
          l'esercizio: 10 unita'. 
              L'obbligo di nomina  dell'organo  di  controllo  o  del
          revisore di cui alla  lettera  c)  del  terzo  comma  cessa
          quando, per  tre  esercizi  consecutivi,  non  e'  superato
          alcuno dei predetti limiti.". 
              2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice  civile,
          dopo  le  parole  "qualsiasi  soggetto  interessato"   sono
          aggiunte le seguenti: "o su segnalazione  del  conservatore
          del registro delle imprese"  e  dopo  il  quinto  comma  e'
          aggiunto  il  seguente:  "Si  applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di  organo
          di controllo.". 
              3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa'
          cooperative costituite alla data di entrata in  vigore  del
          presente articolo, quando ricorrono i requisiti di  cui  al
          comma  1,  devono  provvedere  a  nominare  gli  organi  di
          controllo o il revisore e,  se  necessario,  ad  uniformare
          l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al
          predetto comma entro la data di  approvazione  dei  bilanci
          relativi   all'esercizio   2022,   stabilita    ai    sensi
          dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.  Fino
          alla  scadenza  del  termine,  le  previgenti  disposizioni
          dell'atto costitutivo e dello statuto  conservano  la  loro
          efficacia anche se  non  sono  conformi  alle  inderogabili
          disposizioni di  cui  al  comma  1.  Ai  fini  della  prima
          applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  2477
          del codice civile, commi secondo e terzo,  come  sostituiti
          dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti  la
          scadenza indicata nel primo periodo. 
              4. All'articolo 92 delle disposizioni per  l'attuazione
          del codice civile  e  disposizioni  transitorie,  al  primo
          comma, le parole  "capi  V  e  VI"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "capi V, VI e VII".».