Art. 10 
 
                    Autorizzazioni del tribunale 
                   e rinegoziazione dei contratti 
 
  1. Su  richiesta  dell'imprenditore  il  tribunale,  verificata  la
funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale  e  alla
migliore soddisfazione dei creditori, puo': 
    a)   autorizzare   l'imprenditore   a   contrarre   finanziamenti
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267; 
    b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai  soci
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267; 
    c) autorizzare una o piu' societa' appartenenti ad un ((gruppo di
imprese di cui all'articolo 13 del  presente  decreto))  a  contrarre
finanziamenti prededucibili ai  sensi  dell'articolo  111  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    d) autorizzare l'imprenditore a  trasferire  in  qualunque  forma
l'azienda  o  uno  o  piu'  suoi  rami  senza  gli  effetti  di   cui
all'articolo 2560, secondo comma, del codice  civile((,  dettando  le
misure ritenute opportune, tenuto conto  delle  istanze  delle  parti
interessate al fine di  tutelare  gli  interessi  coinvolti));  resta
fermo l'articolo 2112 del codice civile. 
  2. L'esperto puo' invitare le parti a rideterminare, secondo  buona
fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica
ovvero  ad  esecuzione  differita  se  la  prestazione  e'   divenuta
eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da  SARS-CoV-2.  In
mancanza di accordo,  su  domanda  dell'imprenditore,  il  tribunale,
acquisito  il  parere  dell'esperto  e  tenuto  conto  delle  ragioni
dell'altro contraente, puo' rideterminare equamente le condizioni del
contratto, per il  periodo  strettamente  necessario  e  come  misura
indispensabile ad assicurare la continuita' aziendale. Se accoglie la
domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le  prestazioni  anche
stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui
al presente comma  non  si  applicano  alle  prestazioni  oggetto  di
contratti di lavoro dipendente. 
  3. I procedimenti di cui ai commi 1 e  2  si  svolgono  innanzi  al
tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate  e  assunte  le
informazioni  necessarie,  provvedendo,   ove   occorre,   ai   sensi
dell'articolo  68  del  codice  di  procedura   civile,   decide   in
composizione monocratica. Si applicano, in  quanto  compatibili,  gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si
propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che
ha pronunciato il provvedimento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  111  del  citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme).  -  Le
          somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate
          nel seguente ordine: 
                1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
                2)  per  il  pagamento  dei   crediti   ammessi   con
          prelazione sulle cose vendute  secondo  l'ordine  assegnato
          dalla legge; 
                3) per il pagamento dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono considerati  crediti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge; tali  crediti  sono
          soddisfatti con preferenza ai  sensi  del  primo  comma  n.
          1).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2112  e  2560  del
          codice civile: 
              «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori  in
          caso  di   trasferimento   d'azienda).   -   In   caso   di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il cessionario ed il lavoratore conserva  tutti  i  diritti
          che ne derivano. 
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro. 
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          2119, primo comma. 
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore  opera  un  regime  di  solidarieta'   di   cui
          all'articolo  29,  comma  2,  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276.». 
              «Art. 2560  (Debiti  relativi  all'azienda  ceduta).  -
          L'alienante  non   e'   liberato   dai   debiti,   inerenti
          all'esercizio    dell'azienda    ceduta    anteriori     al
          trasferimento, se non risulta  che  i  creditori  vi  hanno
          consentito. 
              Nel trasferimento di  un'azienda  commerciale  risponde
          dei debiti suddetti  anche  l'acquirente  dell'azienda,  se
          essi risultano dai libri contabili obbligatori.». 
              - Per il testo dell'articolo 9 del citato regio decreto
          16  marzo  1942,  n.  267,  vedi  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 7. 
              - Per il testo dell'articolo 68 del codice di procedura
          civile, vedi i riferimenti normativi all'articolo 7. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  737,  738,  739,
          740, 741, 742 e 742-bis del codice di procedura civile: 
              «Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento).  -
          I provvedimenti, che debbono essere pronunciati  in  camera
          di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente
          e hanno forma di  decreto  motivato,  salvo  che  la  legge
          disponga altrimenti.». 
              «Art. 738 (Procedimento). - Il presidente nomina tra  i
          componenti del  collegio  un  relatore,  che  riferisce  in
          camera di consiglio. 
              Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli  atti
          sono a lui previamente comunicati ed  egli  stende  le  sue
          conclusioni in calce al provvedimento del presidente. 
              Il giudice puo' assumere informazioni.». 
              «Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del
          giudice tutelare si puo' proporre reclamo  con  ricorso  al
          tribunale che pronuncia in camera di  consiglio.  Contro  i
          decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
          primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
          d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. 
              Il reclamo deve essere proposto nel termine  perentorio
          di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato
          in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e'
          dato in confronto di piu' parti. 
              Salvo che la legge disponga altrimenti, non e'  ammesso
          reclamo contro i decreti della  corte  d'appello  e  contro
          quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.». 
              «Art.  740  (Reclami  del  pubblico  ministero).  -  Il
          pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione,
          puo' proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare
          e contro quelli del tribunale per i quali e' necessario  il
          suo parere.». 
              «Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti).  -  I  decreti
          acquistano efficacia quando sono decorsi i termini  di  cui
          agli articoli  precedenti  senza  che  sia  stato  proposto
          reclamo. 
              Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice puo'  tuttavia
          disporre che il decreto abbia efficacia immediata.». 
              «Art.  742  (Revocabilita'  dei  provvedimenti).  -   I
          decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati,
          ma restano salvi i diritti acquistati  in  buona  fede  dai
          terzi in forza di convenzioni anteriori alla  modificazione
          o alla revoca.». 
              «Art. 742-bis (Ambito di  applicazione  degli  articoli
          precedenti).  -  Le  disposizioni  del  presente  capo   si
          applicano a tutti i procedimenti in  camera  di  consiglio,
          ancorche' non  regolati  dai  capi  precedenti  o  che  non
          riguardano materia di famiglia o di stato delle persone.».