Art. 10
Autorizzazioni del tribunale
e rinegoziazione dei contratti
1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la
funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla
migliore soddisfazione dei creditori, puo':
a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
c) autorizzare una o piu' societa' appartenenti ad un ((gruppo di
imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto)) a contrarre
finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma
l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui
all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile((, dettando le
misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti
interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti)); resta
fermo l'articolo 2112 del codice civile.
2. L'esperto puo' invitare le parti a rideterminare, secondo buona
fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica
ovvero ad esecuzione differita se la prestazione e' divenuta
eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In
mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale,
acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni
dell'altro contraente, puo' rideterminare equamente le condizioni del
contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura
indispensabile ad assicurare la continuita' aziendale. Se accoglie la
domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche
stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di
contratti di lavoro dipendente.
3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al
tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le
informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi
dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in
composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si
propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che
ha pronunciato il provvedimento.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 111 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).».
- Si riporta il testo degli articoli 2112 e 2560 del
codice civile:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.».
«Art. 2560 (Debiti relativi all'azienda ceduta). -
L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde
dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se
essi risultano dai libri contabili obbligatori.».
- Per il testo dell'articolo 9 del citato regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 7.
- Per il testo dell'articolo 68 del codice di procedura
civile, vedi i riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo degli articoli 737, 738, 739,
740, 741, 742 e 742-bis del codice di procedura civile:
«Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). -
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera
di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente
e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge
disponga altrimenti.».
«Art. 738 (Procedimento). - Il presidente nomina tra i
componenti del collegio un relatore, che riferisce in
camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti
sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue
conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice puo' assumere informazioni.».
«Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del
giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al
tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i
decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato
in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e'
dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso
reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro
quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.».
«Art. 740 (Reclami del pubblico ministero). - Il
pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione,
puo' proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare
e contro quelli del tribunale per i quali e' necessario il
suo parere.».
«Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti). - I decreti
acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui
agli articoli precedenti senza che sia stato proposto
reclamo.
Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia
disporre che il decreto abbia efficacia immediata.».
«Art. 742 (Revocabilita' dei provvedimenti). - I
decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati,
ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai
terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione
o alla revoca.».
«Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli
precedenti). - Le disposizioni del presente capo si
applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio,
ancorche' non regolati dai capi precedenti o che non
riguardano materia di famiglia o di stato delle persone.».