Art. 11 
 
                    Conclusione delle trattative 
 
  1. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento  della
situazione  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  le  parti  possono,
alternativamente: 
    a) concludere un contratto, con uno o piu' creditori, che produce
gli  effetti  di  cui  all'articolo  14  se,  secondo  la   relazione
dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, e' idoneo ad  assicurare
la continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due anni; 
    b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo
182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    c) concludere  un  accordo  sottoscritto  dall'imprenditore,  dai
creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui  all'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942((;  in
tal caso non occorre l'attestazione prevista  dal  medesimo  articolo
67, terzo comma, lettera d).)) 
  2.  L'imprenditore  puo',  all'esito  delle  trattative,  domandare
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai  sensi
degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n.
267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo
comma, lettera c), e' ridotta al 60 per cento  se  il  raggiungimento
dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto. 
  3. L'imprenditore puo', in alternativa: 
    a)  predisporre  il  piano  attestato  di  risanamento   di   cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio  decreto  n.  267
del 1942; 
    b)  ((all'esito  delle  trattative,))  proporre  la  domanda   di
concordato semplificato per la liquidazione  del  patrimonio  di  cui
all'articolo 18 del presente decreto; 
    c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto
n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,  n.  39((,  e,  per  le
imprese agricole, alle procedure di accordo di  ristrutturazione  dei
debiti o di liquidazione dei beni disciplinate  dagli  articoli  7  e
14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,  garanzie).
          - Sono revocati, salvo che  l'altra  parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
                1) gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti  nell'anno
          anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato  dato
          o promesso; 
                2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti  ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
          dichiarazione di fallimento; 
                3) i pegni, le anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 
                4) i pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o
          volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
              Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati,  se  compiuti  entro  sei   mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento. 
              Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
                a)  i  pagamenti  di  beni   e   servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
                b)  le  rimesse  effettuate  su  un  conto   corrente
          bancario,  purche'   non   abbiano   ridotto   in   maniera
          consistente e durevole l'esposizione debitoria del  fallito
          nei confronti della banca; 
                c) le vendite ed i preliminari di vendita  trascritti
          ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice  civile,  i  cui
          effetti non siano cessati ai sensi del  comma  terzo  della
          suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo  ed  aventi
          ad  oggetto  immobili  ad  uso   abitativo,   destinati   a
          costituire l'abitazione  principale  dell'acquirente  o  di
          suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
          ad  uso  non  abitativo  destinati  a  costituire  la  sede
          principale   dell'attivita'   d'impresa    dell'acquirente,
          purche' alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento  tale
          attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati
          compiuti investimenti per darvi inizio; 
                d) gli atti, i pagamenti e le  garanzie  concesse  su
          beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione  di
          un piano che appaia  idoneo  a  consentire  il  risanamento
          della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
          riequilibrio   della   sua   situazione   finanziaria;   un
          professionista   indipendente   designato   dal   debitore,
          iscritto nel registro dei revisori legali  ed  in  possesso
          dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere  a)  e  b)
          deve attestare la  veridicita'  dei  dati  aziendali  e  la
          fattibilita' del piano; il professionista  e'  indipendente
          quando non e' legato  all'impresa  e  a  coloro  che  hanno
          interesse all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di
          natura personale o  professionale  tali  da  comprometterne
          l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
          deve   essere   in   possesso   dei   requisiti    previsti
          dall'articolo 2399 del codice civile e  non  deve,  neanche
          per il  tramite  di  soggetti  con  i  quali  e'  unito  in
          associazione professionale,  avere  prestato  negli  ultimi
          cinque anni attivita' di lavoro subordinato o  autonomo  in
          favore del  debitore  ovvero  partecipato  agli  organi  di
          amministrazione  o  di  controllo;  il  piano  puo'  essere
          pubblicato nel registro  delle  imprese  su  richiesta  del
          debitore; 
                e) gli atti, i  pagamenti  e  le  garanzie  posti  in
          essere   in   esecuzione   del    concordato    preventivo,
          dell'amministrazione  controllata,   nonche'   dell'accordo
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
          i pagamenti e le garanzie legalmente posti in  essere  dopo
          il deposito del ricorso di cui all'articolo 161; 
                f) i pagamenti dei corrispettivi per  prestazioni  di
          lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito; 
                g)  i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed   esigibili
          eseguiti alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di
          servizi strumentali all'accesso alle procedure  concorsuali
          di amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
              Le disposizioni di questo  articolo  non  si  applicano
          all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
          pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
          delle leggi speciali.». 
              - Per il testo dell'articolo 182-bis del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
          all'articolo 5. 
              - Per il testo degli articoli 182-septies, 182-octies e
          182-novies del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          vedi  l'articolo  20  del  decreto-legge   qui   pubblicato
          unitamente alla legge di conversione. 
              - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  reca:
          «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria  delle
          grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1
          della legge 30 luglio 1998, n. 274». 
              -  Il  decreto-legge  23   dicembre   2003,   n.   347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004, n. 39, reca: «Misure urgenti per la  ristrutturazione
          industriale di grandi imprese in stato di insolvenza». 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e  14-ter  della
          legge 27 gennaio 2012, n. 3  (Disposizioni  in  materia  di
          usura e di estorsione, nonche' di composizione delle  crisi
          da sovraindebitamento): 
              «Art.  7  (Presupposti  di  ammissibilita').  -  1.  Il
          debitore in stato di sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
          creditori, con l'ausilio degli  organismi  di  composizione
          della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario
          del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
          un  accordo   di   ristrutturazione   dei   debiti   e   di
          soddisfazione dei crediti  sulla  base  di  un  piano  che,
          assicurato il regolare pagamento dei  titolari  di  crediti
          impignorabili ai sensi  dell'articolo  545  del  codice  di
          procedura civile e delle altre  disposizioni  contenute  in
          leggi speciali, preveda scadenze e modalita'  di  pagamento
          dei creditori, anche se suddivisi  in  classi,  indichi  le
          eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei  debiti
          e le modalita' per l'eventuale liquidazione  dei  beni.  E'
          possibile prevedere che i  crediti  muniti  di  privilegio,
          pegno   o   ipoteca   possono   non   essere    soddisfatti
          integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento  in
          misura non inferiore  a  quella  realizzabile,  in  ragione
          della collocazione preferenziale sul ricavato  in  caso  di
          liquidazione,  avuto  riguardo   al   valore   di   mercato
          attribuibile ai beni o ai  diritti  sui  quali  insiste  la
          causa di prelazione,  come  attestato  dagli  organismi  di
          composizione della crisi. Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 13, comma 1, il piano  puo'  anche  prevedere
          l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per
          la  liquidazione,  la  custodia  e  la  distribuzione   del
          ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e'  nominato  dal
          giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1  e
          35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
              1-bis. Fermo il diritto di  proporre  ai  creditori  un
          accordo ai sensi del comma 1, il consumatore  in  stato  di
          sovraindebitamento  puo'  proporre,  con  l'ausilio   degli
          organismi di composizione della crisi di  cui  all'articolo
          15 con sede nel circondario  del  tribunale  competente  ai
          sensi dell'articolo 9, comma  1,  un  piano  contenente  le
          previsioni di cui al comma 1. 
              2. La proposta non e' ammissibile quando  il  debitore,
          anche consumatore: 
                a) e' soggetto a  procedure  concorsuali  diverse  da
          quelle regolate dal presente capo; 
                b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque  anni,  ai
          procedimenti di cui al presente capo; 
                c) ha subito, per cause a  lui  imputabili,  uno  dei
          provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; 
                d) ha fornito  documentazione  che  non  consente  di
          ricostruire compiutamente la  sua  situazione  economica  e
          patrimoniale; 
                d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due
          volte; 
                d-ter) limitatamente al  piano  del  consumatore,  ha
          determinato la situazione di sovraindebitamento  con  colpa
          grave, malafede o frode; 
                d-quater) limitatamente all'accordo  di  composizione
          della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a  frodare
          le ragioni dei creditori. 
              2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c)
          e    d),    l'imprenditore    agricolo    in    stato    di
          sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di
          composizione della  crisi  secondo  le  disposizioni  della
          presente sezione. 
              2-ter. L'accordo  di  composizione  della  crisi  della
          societa' produce i suoi effetti  anche  nei  confronti  dei
          soci illimitatamente responsabili.». 
              «Art.  14-ter  (Liquidazione  dei  beni).   -   1.   In
          alternativa alla proposta per la composizione della  crisi,
          il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il  quale
          non ricorrono le  condizioni  di  inammissibilita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere  la
          liquidazione di tutti i suoi beni. 
              2. La domanda di liquidazione e' proposta al  tribunale
          competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere
          corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi
          2 e 3. 
              3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario  di
          tutti i beni del debitore, recante  specifiche  indicazioni
          sul possesso  di  ciascuno  degli  immobili  e  delle  cose
          mobili,    nonche'    una    relazione    particolareggiata
          dell'organismo  di  composizione  della  crisi   che   deve
          contenere: 
                a) l'indicazione  delle  cause  dell'indebitamento  e
          della  diligenza  impiegata  dal  debitore  persona  fisica
          nell'assumere volontariamente le obbligazioni; 
                b) l'esposizione delle ragioni  dell'incapacita'  del
          debitore  persona  fisica  di  adempiere  le   obbligazioni
          assunte; 
                c)  il  resoconto  sulla  solvibilita'  del  debitore
          persona fisica negli ultimi cinque anni; 
                d) l'indicazione della eventuale  esistenza  di  atti
          del debitore impugnati dai creditori; 
                e) il giudizio  sulla  completezza  e  attendibilita'
          della documentazione depositata a corredo della domanda. 
              4. L'organismo di composizione della crisi,  entro  tre
          giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma  3,  ne
          da' notizia all'agente  della  riscossione  e  agli  uffici
          fiscali, anche presso gli  enti  locali,  competenti  sulla
          base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. 
              5. La domanda di liquidazione e'  inammissibile  se  la
          documentazione  prodotta  non   consente   di   ricostruire
          compiutamente la situazione economica  e  patrimoniale  del
          debitore. 
              6. Non sono compresi nella liquidazione: 
                a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545
          del codice di procedura civile; 
                b)  i  crediti  aventi  carattere  alimentare  e   di
          mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che  il
          debitore guadagna con  la  sua  attivita',  nei  limiti  di
          quanto occorra al mantenimento suo  e  della  sua  famiglia
          indicati dal giudice; 
                c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui  beni
          dei figli, i beni costituiti  in  fondo  patrimoniale  e  i
          frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del
          codice civile; 
                d) le cose  che  non  possono  essere  pignorate  per
          disposizione di legge. 
              7. Il deposito della domanda sospende, ai soli  effetti
          del concorso, il  corso  degli  interessi  convenzionali  o
          legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che  i
          crediti  non  siano  garantiti  da  ipoteca,  da  pegno   o
          privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788
          e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 
              7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione  della
          societa' produce i suoi effetti  anche  nei  confronti  dei
          soci illimitatamente responsabili.».