Art. 11
Conclusione delle trattative
1. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento della
situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono,
alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o piu' creditori, che produce
gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione
dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, e' idoneo ad assicurare
la continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo
182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai
creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942((; in
tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo
67, terzo comma, lettera d).))
2. L'imprenditore puo', all'esito delle trattative, domandare
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n.
267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo
comma, lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento
dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.
3. L'imprenditore puo', in alternativa:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267
del 1942;
b) ((all'esito delle trattative,)) proporre la domanda di
concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui
all'articolo 18 del presente decreto;
c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto
n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39((, e, per le
imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei
debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e
14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)
deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche
per il tramite di soggetti con i quali e' unito in
associazione professionale, avere prestato negli ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; il piano puo' essere
pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del
debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo
il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.».
- Per il testo dell'articolo 182-bis del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Per il testo degli articoli 182-septies, 182-octies e
182-novies del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
vedi l'articolo 20 del decreto-legge qui pubblicato
unitamente alla legge di conversione.
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, reca:
«Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1
della legge 30 luglio 1998, n. 274».
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, reca: «Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 14-ter della
legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di
usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi
da sovraindebitamento):
«Art. 7 (Presupposti di ammissibilita'). - 1. Il
debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione
della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario
del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
un accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che,
assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti
impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile e delle altre disposizioni contenute in
leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento
dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le
eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E'
possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio,
pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti
integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la
causa di prelazione, come attestato dagli organismi di
composizione della crisi. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere
l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per
la liquidazione, la custodia e la distribuzione del
ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e' nominato dal
giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e
35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un
accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di
sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all'articolo
15 con sede nel circondario del tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le
previsioni di cui al comma 1.
2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore,
anche consumatore:
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di
ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale;
d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due
volte;
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha
determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa
grave, malafede o frode;
d-quater) limitatamente all'accordo di composizione
della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare
le ragioni dei creditori.
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c)
e d), l'imprenditore agricolo in stato di
sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di
composizione della crisi secondo le disposizioni della
presente sezione.
2-ter. L'accordo di composizione della crisi della
societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili.».
«Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). - 1. In
alternativa alla proposta per la composizione della crisi,
il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale
non ricorrono le condizioni di inammissibilita' di cui
all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la
liquidazione di tutti i suoi beni.
2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere
corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi
2 e 3.
3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di
tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni
sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose
mobili, nonche' una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore persona fisica
nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni
assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore
persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita'
della documentazione depositata a corredo della domanda.
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre
giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne
da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla
base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la
documentazione prodotta non consente di ricostruire
compiutamente la situazione economica e patrimoniale del
debitore.
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545
del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di
mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il
debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di
quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia
indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni
dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i
frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del
codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti
del concorso, il corso degli interessi convenzionali o
legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i
crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o
privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788
e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della
societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili.».