Art. 12
Conservazione degli effetti
1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10
conservano i propri effetti se successivamente intervengono un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato
preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta
amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato
semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo
18.
2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i
pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo
successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto,
purche' coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le
prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati
compiuti.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti
effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da
parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli
articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione
ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle
imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha
rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi
dell'articolo 10.
4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la
responsabilita' dell'imprenditore per gli atti compiuti.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del
regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle
operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione
dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle
trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata
dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonche' ai pagamenti
e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 67 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 11.
- Si riporta il testo degli articoli 66, 216 e 217 del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). Il curatore
puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo
le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare,
sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto
dei sui aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro
costoro.».
«Art. 216 (Bancarotta fraudolenta). - E' punito con la
reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato fallito,
l'imprenditore che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o
dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo
scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o
riconosciuto passivita' inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o
in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i
libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in
guisa da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato
fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette
alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente
ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre
scritture contabili.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il
fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a
scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi,
esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III,
titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno
dei fatti previsti nel presente articolo importa per la
durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una
impresa commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.».
«Art. 217 (Bancarotta semplice). - E' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato
fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti
nell'articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia
eccessive rispetto alla sua condizione economica;
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio
in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per
ritardare il fallimento;
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal
richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con
altra grave colpa;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un
precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre
anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero
dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore
durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture
contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera
irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III,
titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa
l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa fino a due anni.».