Art. 12 
 
                     Conservazione degli effetti 
 
  1. Gli atti autorizzati dal tribunale  ai  sensi  dell'articolo  10
conservano  i  propri  effetti  se  successivamente  intervengono  un
accordo di  ristrutturazione  dei  debiti  omologato,  un  concordato
preventivo  omologato,  il   fallimento,   la   liquidazione   coatta
amministrativa,  l'amministrazione  straordinaria  o  il   concordato
semplificato per la liquidazione del patrimonio di  cui  all'articolo
18. 
  2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli  atti,  i
pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo
successivo alla accettazione  dell'incarico  da  parte  dell'esperto,
purche' coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le
prospettive di risanamento esistenti al momento  in  cui  sono  stati
compiuti. 
  3.  Gli  atti  di  straordinaria  amministrazione  e  i   pagamenti
effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico  da
parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli
articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in  relazione
ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle
imprese ai sensi dell'articolo 9, comma  4,  o  se  il  tribunale  ha
rigettato  la  richiesta  di  autorizzazione  presentata   ai   sensi
dell'articolo 10. 
  4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e  3  resta  ferma  la
responsabilita' dell'imprenditore per gli atti compiuti. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del
regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai  pagamenti  e  alle
operazioni  compiuti  nel  periodo   successivo   alla   accettazione
dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle
trattative e nella prospettiva di risanamento  dell'impresa  valutata
dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonche' ai  pagamenti
e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per  il  testo  dell'articolo  67  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
          all'articolo 11. 
              - Si riporta il testo degli articoli 66, 216 e 217  del
          citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 66 (Azione revocatoria  ordinaria).  Il  curatore
          puo' domandare che siano  dichiarati  inefficaci  gli  atti
          compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo
          le norme del codice civile. 
              L'azione si propone dinanzi al tribunale  fallimentare,
          sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto
          dei sui aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro
          costoro.». 
              «Art. 216 (Bancarotta fraudolenta). - E' punito con  la
          reclusione da tre a dieci anni, se e'  dichiarato  fallito,
          l'imprenditore che: 
                1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto  o
          dissipato in tutto o in parte  i  suoi  beni  ovvero,  allo
          scopo di recare pregiudizio  ai  creditori,  ha  esposto  o
          riconosciuto passivita' inesistenti; 
                2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto  o
          in parte, con lo scopo di procurare a se'  o  ad  altri  un
          ingiusto profitto o di recare pregiudizi  ai  creditori,  i
          libri o le altre scritture contabili  o  li  ha  tenuti  in
          guisa  da  non  rendere  possibile  la  ricostruzione   del
          patrimonio o del movimento degli affari. 
              La stessa pena si applica all'imprenditore,  dichiarato
          fallito, che, durante la procedura  fallimentare,  commette
          alcuno dei fatti preveduti dal n. 1  del  comma  precedente
          ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri  o  le  altre
          scritture contabili. 
              E' punito con la reclusione da uno  a  cinque  anni  il
          fallito che, prima o durante la procedura  fallimentare,  a
          scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno  di  essi,
          esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. 
              Salve le altre pene accessorie, di  cui  al  capo  III,
          titolo II, libro I del codice penale, la condanna  per  uno
          dei fatti previsti nel presente  articolo  importa  per  la
          durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di  una
          impresa commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad
          esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.». 
              «Art. 217 (Bancarotta semplice). -  E'  punito  con  la
          reclusione da  sei  mesi  a  due  anni,  se  e'  dichiarato
          fallito,  l'imprenditore  che,  fuori  dai  casi  preveduti
          nell'articolo precedente: 
                1)  ha  fatto  spese  personali  o  per  la  famiglia
          eccessive rispetto alla sua condizione economica; 
                2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio
          in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 
                3) ha compiuto operazioni  di  grave  imprudenza  per
          ritardare il fallimento; 
                4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi  dal
          richiedere la dichiarazione del proprio  fallimento  o  con
          altra grave colpa; 
                5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte  in  un
          precedente concordato preventivo o fallimentare. 
              La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre
          anni antecedenti alla dichiarazione  di  fallimento  ovvero
          dall'inizio dell'impresa, se questa  ha  avuto  una  minore
          durata,  non  ha  tenuto  i  libri  e  le  altre  scritture
          contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in  maniera
          irregolare o incompleta. 
              Salve le altre pene accessorie  di  cui  al  capo  III,
          titolo II, libro I del codice penale, la  condanna  importa
          l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale  e
          l'incapacita'  ad  esercitare   uffici   direttivi   presso
          qualsiasi impresa fino a due anni.».