Art. 13 
 
      Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese 
 
  1. Ai fini del presente articolo,  costituisce  gruppo  di  imprese
l'insieme delle societa', delle imprese  e  degli  enti,  esclusi  lo
Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli  articoli  2497  e
2545-septies del codice civile, esercitano  o  sono  sottoposti  alla
direzione e coordinamento di una  societa',  di  un  ente  o  di  una
persona fisica. A tal fine si presume,  salvo  prova  contraria,  che
l'attivita' di direzione e coordinamento delle  societa'  del  gruppo
sia esercitata: 
    a) dalla societa'  o  ente  tenuto  al  consolidamento  dei  loro
bilanci; 
  b)  dalla  societa'  o  ente  che  le  controlla,  direttamente   o
indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto. 
  2.  Piu'  imprese  che  si  trovano   nelle   condizioni   indicate
nell'articolo 2, comma 1,  appartenenti  al  medesimo  gruppo  e  che
hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio  dello  Stato  possono
chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di  cui
all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le  modalita'  di  cui
all'articolo 3. 
  3. L'istanza e' presentata alla  camera  di  commercio,  industria,
agricoltura e artigianato ove e' iscritta la societa' o  l'ente,  con
sede nel territorio  dello  Stato,  che,  in  base  alla  pubblicita'
prevista  dall'articolo  2497-bis   del   codice   civile,   esercita
l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento  oppure,  in   mancanza,
l'impresa con  sede  nel  territorio  dello  Stato  che  presenta  la
maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D  del  passivo
nello stato  patrimoniale  prevista  dall'articolo  2424  del  codice
civile in  base  all'ultimo  bilancio  approvato  ed  inserito  nella
piattaforma telematica ai sensi del comma 4. 
  4. L'imprenditore inserisce nella  piattaforma  telematica  di  cui
all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata  nell'articolo  5,
comma 3,  una  relazione  contenente  informazioni  analitiche  sulla
struttura del gruppo e  sui  vincoli  partecipativi  o  contrattuali,
l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese
in cui e' stata effettuata  la  pubblicita'  ai  sensi  dell'articolo
2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di  gruppo,  ove
redatto. 
  5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono
adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla societa' o all'ente che,
in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis  del  codice
civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure,  in
mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione  debitoria
come definita nel comma 3. 
  6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2,  in
modo unitario per tutte le imprese che  hanno  presentato  l'istanza,
salvo che lo svolgimento congiunto non renda  eccessivamente  gravose
le trattative. In  tal  caso  puo'  decidere  che  le  trattative  si
svolgano per singole imprese. 
  7. Le imprese partecipanti al  gruppo  che  non  si  trovano  nelle
condizioni indicate nell'articolo  2,  comma  1,  possono,  anche  su
invito dell'esperto, partecipare alle trattative. 
  8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo  presentano
piu' istanze ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  e  gli  esperti
nominati, sentiti i richiedenti e  i  creditori,  propongono  che  la
composizione negoziata si svolga in modo  unitario  oppure  per  piu'
imprese  appositamente  individuate,  la  composizione  prosegue  con
l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto
di designazione, la composizione prosegue con  l'esperto  nominato  a
seguito della prima istanza presentata. 
  9. I finanziamenti  eseguiti  in  favore  di  societa'  controllate
oppure sottoposte a comune controllo,  in  qualsiasi  forma  pattuiti
dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo  2,  comma  1,
sono  esclusi  dalla  postergazione  di  cui  agli  articoli  2467  e
2497-quinquies del codice civile,  sempre  che  l'imprenditore  abbia
informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo  9,  comma
2, e che  l'esperto,  dopo  avere  segnalato  che  l'operazione  puo'
arrecare pregiudizio ai creditori,  non  abbia  iscritto  il  proprio
dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4. 
  10. Al termine delle trattative,  le  imprese  del  gruppo  possono
stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11,
comma  1,  ovvero  accedere  separatamente  alle  soluzioni  di   cui
all'articolo 11. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2424, 2467,  2497,
          2497-bis, 2497-quinquies e 2545-septies del codice civile: 
              «Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale).  -  Lo
          stato patrimoniale deve essere redatto  in  conformita'  al
          seguente schema. 
          Attivo: 
              A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
          separata indicazione della parte gia' richiamata. 
              B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
          concesse in locazione finanziaria: 
                I - Immobilizzazioni immateriali: 
                  1) costi di impianto e di ampliamento; 
                  2) costi di sviluppo; 
                  3) diritti di brevetto  industriale  e  diritti  di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno; 
                  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 
                  5) avviamento; 
                  6) immobilizzazioni in corso e acconti; 
                  7) altre. 
          Totale. 
                II - Immobilizzazioni materiali: 
                  1) terreni e fabbricati; 
                  2) impianti e macchinario; 
                  3) attrezzature industriali e commerciali; 
                  4) altri beni; 
                  5) immobilizzazioni in corso e acconti. 
          Totale. 
                III  -  Immobilizzazioni  finanziarie,  con  separata
          indicazione, per ciascuna voce dei crediti,  degli  importi
          esigibili entro l'esercizio successivo: 
                  1) partecipazioni in: 
                    a) imprese controllate; 
                    b) imprese collegate; 
                    c) imprese controllanti; 
                    d)  imprese   sottoposte   al   controllo   delle
          controllanti; 
                    d-bis) altre imprese; 
                  2) crediti: 
                    a) verso imprese controllate; 
                    b) verso imprese collegate; 
                    c) verso controllanti; 
                    d) verso imprese sottoposte  al  controllo  delle
          controllanti; 
                    d-bis) verso altri; 
                  3) altri titoli; 
                  4) strumenti finanziari derivati attivi; 
          Totale. 
              Totale immobilizzazioni (B); 
              C) Attivo circolante: 
                I - Rimanenze: 
                  1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 
                  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
                  3) lavori in corso su ordinazione; 
                  4) prodotti finiti e merci; 
                  5) acconti. 
          Totale. 
                II - Crediti, con separata indicazione, per  ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
                  1) verso clienti; 
                  2) verso imprese controllate; 
                  3) verso imprese collegate; 
                  4) verso controllanti; 
                  5) verso  imprese  sottoposte  al  controllo  delle
          controllanti; 
                  5-bis) crediti tributari; 
                  5-ter) imposte anticipate; 
                  5-quater) verso altri. 
          Totale. 
                III - Attivita'  finanziarie  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni: 
                  1) partecipazioni in imprese controllate; 
                  2) partecipazioni in imprese collegate; 
                  3) partecipazioni in imprese controllanti; 
                  3-bis)  partecipazioni  in  imprese  sottoposte  al
          controllo delle controllanti; 
                  4) altre partecipazioni; 
                  5) strumenti finanziari derivati attivi; 
                  6) altri titoli. 
          Totale. 
                IV - Disponibilita' liquide: 
                  1) depositi bancari e postali; 
                  2) assegni; 
                  3) danaro e valori in cassa. 
          Totale. 
              Totale attivo circolante (C). 
              D) Ratei e risconti. 
          Passivo: 
              A) Patrimonio netto: 
                I - Capitale. 
                II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 
                III - Riserve di rivalutazione. 
                IV - Riserva legale. 
                V - Riserve statutarie. 
                VI - Altre riserve, distintamente indicate. 
                VII - Riserva per operazioni di copertura dei  flussi
          finanziari attesi. 
                VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 
                IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 
                X  -  Riserva  negativa   per   azioni   proprie   in
          portafoglio. 
          Totale. 
              B) Fondi per rischi e oneri: 
                1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 
                2) per imposte, anche differite; 
                3) strumenti finanziari derivati passivi; 
                4) altri. 
          Totale. 
              C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
              D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
          degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
                1) obbligazioni; 
                2) obbligazioni convertibili; 
                3) debiti verso soci per finanziamenti; 
                4) debiti verso banche; 
                5) debiti verso altri finanziatori; 
                6) acconti; 
                7) debiti verso fornitori; 
                8) debiti rappresentati da titoli di credito; 
                9) debiti verso imprese controllate; 
                10) debiti verso imprese collegate; 
                11) debiti verso controllanti; 
                11-bis) debiti verso imprese sottoposte al  controllo
          delle controllanti; 
                12) debiti tributari; 
                13)  debiti  verso  istituti  di  previdenza   e   di
          sicurezza sociale; 
                14) altri debiti. 
          Totale. 
              E) Ratei e risconti. 
              Se un elemento dell'attivo o del passivo  ricade  sotto
          piu'  voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa   deve
          annotarsi,  qualora  cio'  sia  necessario  ai  fini  della
          comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
          diverse da quella nella quale e' iscritto. 
              [In calce allo stato patrimoniale devono  risultare  le
          garanzie   prestate    direttamente    o    indirettamente,
          distinguendosi fra  fideiussioni,  avalli,  altre  garanzie
          personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
          ciascun tipo, le garanzie  prestate  a  favore  di  imprese
          controllate e  collegate,  nonche'  di  controllanti  e  di
          imprese sottoposte al controllo di  queste  ultime;  devono
          inoltre risultare gli altri conti d'ordine]. 
              E'   fatto   salvo   quanto   disposto    dall'articolo
          2447-septies con riferimento ai beni e  rapporti  giuridici
          compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
          sensi  della  lettera  a)  del  primo  comma  dell'articolo
          2447-bis.». 
              «Art. 2467 (Finanziamenti dei soci). - (Testo in vigore
          fino al 15 maggio 2022) Il rimborso dei  finanziamenti  dei
          soci a favore della societa' e'  postergato  rispetto  alla
          soddisfazione  degli  altri  creditori   e,   se   avvenuto
          nell'anno precedente la dichiarazione di  fallimento  della
          societa', deve essere restituito. 
              Ai fini del precedente comma s'intendono  finanziamenti
          dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma
          effettuati, che sono stati concessi in un momento  in  cui,
          anche in considerazione del tipo  di  attivita'  esercitata
          dalla   societa',   risulta   un    eccessivo    squilibrio
          dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto  oppure  in
          una  situazione  finanziaria  della  societa'  nella  quale
          sarebbe stato ragionevole un conferimento. 
              (Testo in vigore dal 16 maggio 2022) 
              Il rimborso dei finanziamenti dei soci a  favore  della
          societa' e' postergato rispetto  alla  soddisfazione  degli
          altri creditori. 
              Ai fini del precedente comma s'intendono  finanziamenti
          dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma
          effettuati, che sono stati concessi in un momento  in  cui,
          anche in considerazione del tipo  di  attivita'  esercitata
          dalla   societa',   risulta   un    eccessivo    squilibrio
          dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto  oppure  in
          una  situazione  finanziaria  della  societa'  nella  quale
          sarebbe stato ragionevole un conferimento.» 
              «Art. 2497 (Responsabilita'). - Le societa' o gli  enti
          che, esercitando attivita' di direzione e coordinamento  di
          societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o
          altrui in violazione  dei  principi  di  corretta  gestione
          societaria e imprenditoriale delle societa' medesime,  sono
          direttamente responsabili nei confronti dei soci di  queste
          per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al  valore
          della partecipazione sociale,  nonche'  nei  confronti  dei
          creditori sociali per la lesione  cagionata  all'integrita'
          del patrimonio della societa'. Non  vi  e'  responsabilita'
          quando il danno risulta mancante alla  luce  del  risultato
          complessivo dell'attivita'  di  direzione  e  coordinamento
          ovvero  integralmente  eliminato   anche   a   seguito   di
          operazioni a cio' dirette. 
              Risponde in solido chi abbia comunque  preso  parte  al
          fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
          abbia consapevolmente tratto beneficio. 
              Il socio ed il creditore sociale possono  agire  contro
          la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di  direzione
          e coordinamento, solo se non sono stati  soddisfatti  dalla
          societa'   soggetta   alla   attivita'   di   direzione   e
          coordinamento. 
              Nel   caso   di   fallimento,    liquidazione    coatta
          amministrativa e amministrazione straordinaria di  societa'
          soggetta ad  altrui  direzione  e  coordinamento,  l'azione
          spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
          o   dal   commissario   liquidatore   o   dal   commissario
          straordinario.». 
              «Art.  2497-bis  (Pubblicita').  -  La  societa'   deve
          indicare  la  societa'  o  l'ente  alla  cui  attivita'  di
          direzione e coordinamento e' soggetta negli  atti  e  nella
          corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a  cura  degli
          amministratori,  presso  la  sezione  del  registro   delle
          imprese di cui al comma successivo. 
              E' istituita presso il registro delle imprese  apposita
          sezione nella quale sono indicate le societa'  o  gli  enti
          che esercitano attivita' di  direzione  e  coordinamento  e
          quelle che vi sono soggette. 
              Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al
          comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo,  o
          le  mantengono  quando  la  soggezione  e'  cessata,   sono
          responsabili dei danni che la mancata  conoscenza  di  tali
          fatti abbia recato ai soci o ai terzi. 
              La societa' deve esporre,  in  apposita  sezione  della
          nota  integrativa,  un  prospetto  riepilogativo  dei  dati
          essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o  dell'ente
          che  esercita  su  di  essa  l'attivita'  di  direzione   e
          coordinamento. 
              Parimenti, gli  amministratori  devono  indicare  nella
          relazione sulla gestione  i  rapporti  intercorsi  con  chi
          esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con  le
          altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto  che
          tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
          e sui suoi risultati.». 
              «Art. 2497-quinquies (Finanziamenti  nell'attivita'  di
          direzione e coordinamento). - Ai finanziamenti effettuati a
          favore  della  societa'  da  chi  esercita   attivita'   di
          direzione e coordinamento nei suoi  confronti  o  da  altri
          soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.». 
              «Art. 2545-septies (Gruppo cooperativo  paritetico).  -
          Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche  a
          categorie diverse regolano, anche in forma  consortile,  la
          direzione e il coordinamento delle rispettive imprese  deve
          indicare: 
                1) la durata; 
                2) la cooperativa o le cooperative cui e'  attribuita
          direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 
                3) l'eventuale partecipazione di altri enti  pubblici
          e privati; 
                4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso
          dal contratto; 
                5) i criteri di compensazione  e  l'equilibrio  nella
          distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune. 
              La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad
          essa possano essere imposti oneri di  alcun  tipo  qualora,
          per effetto dell'adesione al gruppo,  le  condizioni  dello
          scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. 
              Le cooperative aderenti ad  un  gruppo  sono  tenute  a
          depositare in forma  scritta  l'accordo  di  partecipazione
          presso l'albo delle societa' cooperative.». 
              - Per il testo dell'articolo 9 del citato regio decreto
          16  marzo  1942,  n.  267,  vedi  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 7.