Art. 13
Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese
1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese
l'insieme delle societa', delle imprese e degli enti, esclusi lo
Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e
2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla
direzione e coordinamento di una societa', di un ente o di una
persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che
l'attivita' di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo
sia esercitata:
a) dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro
bilanci;
b) dalla societa' o ente che le controlla, direttamente o
indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
2. Piu' imprese che si trovano nelle condizioni indicate
nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che
hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono
chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui
all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalita' di cui
all'articolo 3.
3. L'istanza e' presentata alla camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato ove e' iscritta la societa' o l'ente, con
sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicita'
prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita
l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza,
l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la
maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo
nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice
civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella
piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui
all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5,
comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla
struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali,
l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese
in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo
2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove
redatto.
5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono
adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla societa' o all'ente che,
in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice
civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in
mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria
come definita nel comma 3.
6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in
modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza,
salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose
le trattative. In tal caso puo' decidere che le trattative si
svolgano per singole imprese.
7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle
condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su
invito dell'esperto, partecipare alle trattative.
8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano
piu' istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti
nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la
composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per piu'
imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con
l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto
di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a
seguito della prima istanza presentata.
9. I finanziamenti eseguiti in favore di societa' controllate
oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti
dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1,
sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e
2497-quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia
informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma
2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione puo'
arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio
dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono
stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11,
comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui
all'articolo 11.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2424, 2467, 2497,
2497-bis, 2497-quinquies e 2545-septies del codice civile:
«Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
d-bis) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
d-bis) verso altri;
3) altri titoli;
4) strumenti finanziari derivati attivi;
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate;
5-quater) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
[In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonche' di controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine].
E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo
2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici
compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447-bis.».
«Art. 2467 (Finanziamenti dei soci). - (Testo in vigore
fino al 15 maggio 2022) Il rimborso dei finanziamenti dei
soci a favore della societa' e' postergato rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto
nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della
societa', deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti
dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma
effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui,
anche in considerazione del tipo di attivita' esercitata
dalla societa', risulta un eccessivo squilibrio
dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della societa' nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento.
(Testo in vigore dal 16 maggio 2022)
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della
societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli
altri creditori.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti
dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma
effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui,
anche in considerazione del tipo di attivita' esercitata
dalla societa', risulta un eccessivo squilibrio
dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della societa' nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento.»
«Art. 2497 (Responsabilita'). - Le societa' o gli enti
che, esercitando attivita' di direzione e coordinamento di
societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o
altrui in violazione dei principi di corretta gestione
societaria e imprenditoriale delle societa' medesime, sono
direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste
per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore
della partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei
creditori sociali per la lesione cagionata all'integrita'
del patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita'
quando il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento
ovvero integralmente eliminato anche a seguito di
operazioni a cio' dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al
fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione
e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla
societa' soggetta alla attivita' di direzione e
coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria di societa'
soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario.».
«Art. 2497-bis (Pubblicita'). - La societa' deve
indicare la societa' o l'ente alla cui attivita' di
direzione e coordinamento e' soggetta negli atti e nella
corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli
amministratori, presso la sezione del registro delle
imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese apposita
sezione nella quale sono indicate le societa' o gli enti
che esercitano attivita' di direzione e coordinamento e
quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al
comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o
le mantengono quando la soggezione e' cessata, sono
responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali
fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La societa' deve esporre, in apposita sezione della
nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente
che esercita su di essa l'attivita' di direzione e
coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella
relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le
altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che
tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
e sui suoi risultati.».
«Art. 2497-quinquies (Finanziamenti nell'attivita' di
direzione e coordinamento). - Ai finanziamenti effettuati a
favore della societa' da chi esercita attivita' di
direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri
soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.».
«Art. 2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). -
Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche a
categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la
direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve
indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita
direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici
e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso
dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.
La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad
essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora,
per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello
scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a
depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione
presso l'albo delle societa' cooperative.».
- Per il testo dell'articolo 9 del citato regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 7.