Art. 14 
 
                           Misure premiali 
 
  1. Dall'accettazione dell'incarico da  parte  dell'esperto  e  sino
alla conclusione delle composizioni negoziate previste  dall'articolo
11, commi 1 e 2, gli interessi  che  maturano  sui  debiti  tributari
dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale. 
  2. Le sanzioni tributarie per le quali e'  prevista  l'applicazione
in misura ridotta in caso di pagamento entro un  determinato  termine
dalla comunicazione dell'ufficio che le  irroga,  sono  ridotte  alla
misura  minima  se  il  termine  per  il  pagamento  scade  dopo   la
presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1. 
  3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del
deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della
composizione  negoziata  sono  ridotti  della  meta'  nelle   ipotesi
previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 
  4.  In  caso  di  pubblicazione  nel  registro  delle  imprese  del
contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle  entrate
concede all'imprenditore che lo richiede,  con  istanza  sottoscritta
anche dall'esperto, un piano di rateazione  fino  ad  un  massimo  di
settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di
imposte sul reddito, ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di
sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta  regionale
sulle attivita' produttive non ancora iscritte a  ruolo,  e  relativi
accessori. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. La  sottoscrizione  dell'esperto  costituisce
prova  dell'esistenza  della  temporanea  situazione   di   obiettiva
difficolta'.  L'imprenditore  decade  automaticamente  dal  beneficio
della rateazione anche in caso di successivo deposito di  ricorso  ai
sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in
caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato  di
insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla
sua scadenza. 
  5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del  contratto  e
dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1,  lettere  a)  e  c),  o
degli accordi di cui all'articolo  11,  comma  2,  si  applicano  gli
articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5,  del  ((testo  unico  delle
imposte sui  redditi,  di  cui  al))  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  6.  Nel  caso  di  successiva  dichiarazione  di  fallimento  o  di
accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e  le  sanzioni
sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
              «Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente della
          riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara  di
          versare in temporanea situazione di obiettiva  difficolta',
          concede la ripartizione del pagamento delle somme  iscritte
          a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un
          massimo di settantadue rate mensili. Nel  caso  in  cui  le
          somme iscritte a ruolo sono di importo superiore  a  60.000
          euro, la dilazione puo' essere concessa se il  contribuente
          documenta   la   temporanea   situazione    di    obiettiva
          difficolta'. 
              1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
              1-ter. Il  debitore  puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno. 
              1-quater. A seguito della presentazione della richiesta
          di cui al comma 1 e fino alla data  dell'eventuale  rigetto
          della  stessa  richiesta  ovvero  dell'eventuale  decadenza
          dalla dilazione ai sensi del comma 3: 
                a)  sono  sospesi  i  termini   di   prescrizione   e
          decadenza; 
                b)  non   possono   essere   iscritti   nuovi   fermi
          amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
          alla data di presentazione; 
                c)  non  possono  essere  avviate   nuove   procedure
          esecutive. 
              1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa  la
          dilazione delle somme oggetto di  verifica  effettuata,  ai
          sensi   dell'articolo   48-bis,   in   qualunque    momento
          antecedente alla data di accoglimento  della  richiesta  di
          cui al comma 1. 
              1-quater 2. Il pagamento  della  prima  rata  determina
          l'estinzione  delle  procedure  esecutive   precedentemente
          avviate,  a  condizione  che  non  si  sia  ancora   tenuto
          l'incanto con esito positivo o  non  sia  stata  presentata
          istanza di assegnazione, ovvero il  terzo  non  abbia  reso
          dichiarazione  positiva  o  non  sia  stato   gia'   emesso
          provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. (98) 
              1-quinquies. La  rateazione  prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
                a) accertata impossibilita' per  il  contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario; 
                b)  solvibilita'  del   contribuente,   valutata   in
          relazione al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del
          presente comma. 
              2. 
              3. In caso di mancato pagamento, nel corso del  periodo
          di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: 
                a) il debitore decade automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione; 
                b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione; 
                c) il carico puo' essere  nuovamente  rateizzato  se,
          all'atto  della  presentazione  della  richiesta,  le  rate
          scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
          caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
          numero massimo di rate non  ancora  scadute  alla  medesima
          data.  Resta  comunque  fermo  quanto  disposto  dal  comma
          1-quater. 
              3-bis.  In  caso  di  provvedimento  amministrativo   o
          giudiziale  di  sospensione   totale   o   parziale   della
          riscossione,   emesso   in   relazione   alle   somme   che
          costituiscono  oggetto  della  dilazione,  il  debitore  e'
          autorizzato a non versare, limitatamente  alle  stesse,  le
          successive rate del  piano  concesso.  Allo  scadere  della
          sospensione,  il  debitore  puo'  richiedere  il  pagamento
          dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
          fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
          stesso numero di rate non  versate  del  piano  originario,
          ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. 
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione ed  il  relativo  pagamento  puo'
          essere effettuato anche mediante domiciliazione  sul  conto
          corrente indicato dal debitore. 
              4-bis.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  161  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267,  vedi  note  all'articolo  5
          della legge qui pubblicata. 
              - Si riporta il testo degli articoli 88, comma 4-ter, e
          101, comma 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n.  917  (Approvazione  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi): 
              «Art.  88  (Sopravvenienze  attive).  -  1.  a   4-bis.
          (Omissis). 
              4-ter. Non  si  considerano,  altresi',  sopravvenienze
          attive le riduzioni dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di
          concordato fallimentare  o  preventivo  liquidatorio  o  di
          procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
          con i quali esiste un adeguato scambio di  informazioni,  o
          per effetto della partecipazione  delle  perdite  da  parte
          dell'associato in partecipazione. In caso di concordato  di
          risanamento, di  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, ovvero  di  un  piano  attestato  ai
          sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
          regio decreto n. 267  del  1942,  pubblicato  nel  registro
          delle imprese, o di procedure estere a queste  equivalenti,
          la  riduzione  dei  debiti  dell'impresa  non   costituisce
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  le  perdite,
          pregresse e di  periodo,  di  cui  all'articolo  84,  senza
          considerare il limite dell'ottanta per cento, la  deduzione
          di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto  alla  crescita
          economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e  gli  interessi
          passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
          dell'articolo 96 del presente  testo  unico.  Ai  fini  del
          presente comma rilevano  anche  le  perdite  trasferite  al
          consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non  ancora
          utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche per le operazioni di cui al comma 4-bis. 
              5. (Omissis).». 
              «Art. 101  (Minusvalenze  patrimoniali,  sopravvenienze
          passive e perdite). - 1.-4. (Omissis). 
              5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
          costo non ammortizzato di essi, e le  perdite  su  crediti,
          diverse  da  quelle  deducibili  ai  sensi  del   comma   3
          dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
          certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su  crediti,
          se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
          concluso  un  accordo  di   ristrutturazione   dei   debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267  o  un  piano  attestato  ai  sensi
          dell'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),  del  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure
          estere equivalenti, previste in Stati  o  territori  con  i
          quali esiste un adeguato scambio di informazioni.  Ai  fini
          del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
          procedura   concorsuale   dalla   data    della    sentenza
          dichiarativa del fallimento o del provvedimento che  ordina
          la liquidazione coatta  amministrativa  o  del  decreto  di
          ammissione alla procedura di concordato  preventivo  o  del
          decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione  o
          del decreto che dispone  la  procedura  di  amministrazione
          straordinaria delle grandi  imprese  in  crisi  o,  per  le
          procedure estere  equivalenti,  dalla  data  di  ammissione
          ovvero, per i  predetti  piani  attestati,  dalla  data  di
          iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
          precisi sussistono in ogni caso quando il  credito  sia  di
          modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi  dalla
          scadenza di pagamento del credito  stesso.  Il  credito  si
          considera di modesta entita' quando ammonta ad  un  importo
          non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
          dimensione  di  cui  all'articolo   27,   comma   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  e  non
          superiore a 2.500 euro per le altre imprese.  Gli  elementi
          certi e precisi sussistono inoltre quando il  diritto  alla
          riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e
          precisi sussistono inoltre in  caso  di  cancellazione  dei
          crediti dal bilancio operata in applicazione  dei  principi
          contabili. 
              5-bis.-7. (Omissis).».