Art. 14
Misure premiali
1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino
alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo
11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari
dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.
2. Le sanzioni tributarie per le quali e' prevista l'applicazione
in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine
dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla
misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la
presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del
deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della
composizione negoziata sono ridotti della meta' nelle ipotesi
previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del
contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate
concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta
anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di
settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di
imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale
sulle attivita' produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi
accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce
prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva
difficolta'. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai
sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in
caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di
insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla
sua scadenza.
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e
dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o
degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli
articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del ((testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al)) decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di
accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni
sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente della
riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di
versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta',
concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un
massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le
somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000
euro, la dilazione puo' essere concessa se il contribuente
documenta la temporanea situazione di obiettiva
difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta
di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto
della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza
dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive.
1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa la
dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento
antecedente alla data di accoglimento della richiesta di
cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata
istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. (98)
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in
relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del
presente comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo
di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se,
all'atto della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma
1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis.».
- Per il testo dell'articolo 161 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi note all'articolo 5
della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo degli articoli 88, comma 4-ter, e
101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi):
«Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. a 4-bis.
(Omissis).
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro
delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti,
la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione
di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del
presente comma rilevano anche le perdite trasferite al
consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora
utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.
5. (Omissis).».
«Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1.-4. (Omissis).
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3
dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti,
se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure
estere equivalenti, previste in Stati o territori con i
quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini
del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina
la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di
ammissione alla procedura di concordato preventivo o del
decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le
procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione
ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di
modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo
non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non
superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla
riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e
precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei
crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi
contabili.
5-bis.-7. (Omissis).».