Art. 15 
 
                Segnalazione dell'organo di controllo 
 
  1.  L'organo  di  controllo  societario  segnala,   per   iscritto,
all'organo amministrativo  la  sussistenza  dei  presupposti  per  la
presentazione  dell'istanza  di  cui  all'articolo  2,  comma  1.  La
segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi  che  assicurano  la
prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un  congruo
termine, non superiore a  trenta  giorni,  entro  il  quale  l'organo
amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In
pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui
all'articolo 2403 del codice civile. 
  2. La tempestiva segnalazione all'organo  amministrativo  ai  sensi
del comma 1 e  la  vigilanza  sull'andamento  delle  trattative  sono
valutate ai fini della responsabilita'  prevista  dall'articolo  2407
del codice civile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2403  e  2407  del
          codice civile: 
              «Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
          collegio sindacale vigila  sull'osservanza  della  legge  e
          dello  statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta
          amministrazione   ed   in   particolare    sull'adeguatezza
          dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e   contabile
          adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. 
              Esercita  inoltre  il  controllo  contabile  nel   caso
          previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.». 
              «Art.  2407  (Responsabilita').  -  I  sindaci   devono
          adempiere i  loro  doveri  con  la  professionalita'  e  la
          diligenza  richieste  dalla  natura   dell'incarico;   sono
          responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
          conservare il segreto sui fatti  e  sui  documenti  di  cui
          hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 
              Essi   sono   responsabili   solidalmente    con    gli
          amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
          il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero  vigilato
          in conformita' degli obblighi della loro carica. 
              All'azione  di  responsabilita'  contro  i  sindaci  si
          applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
          articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.».