Art. 15
Segnalazione dell'organo di controllo
1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto,
all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La
segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi che assicurano la
prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo
termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo
amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In
pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui
all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi
del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono
valutate ai fini della responsabilita' prevista dall'articolo 2407
del codice civile.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2403 e 2407 del
codice civile:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.».
«Art. 2407 (Responsabilita'). - I sindaci devono
adempiere i loro doveri con la professionalita' e la
diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono
responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui
hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
in conformita' degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilita' contro i sindaci si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.».