Art. 16 Compenso dell'esperto 1. Il compenso dell'esperto e' determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni: a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%; b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%; c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%; d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%; e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%; f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%; g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%; h) sulle somme eccedenti euro ((1.300.000.000,00)), lo 0,002%. ((1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato e' determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.)) 2. Il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. 3. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato: a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative e' compreso tra 21 e 50, il compenso e' aumentato del 25%; b) se il numero dei creditori e delle parti interessate ((che partecipano alle trattative)) e' superiore a 50, il compenso e' aumentato del 35%; c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non e' superiore a 5, il compenso e' ridotto del 40%; d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato del 10%. 4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b)((; all'esperto comunque)) spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8. 5. Il compenso e' aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, ((commi 1 e 2)). 6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso e' liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando e' disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro. 8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attivita' e' iniziata da meno di tre anni, la media e' calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio. 9. All'esperto e' dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purche' accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e' avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso e' liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed e' a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma ((dell'articolo 633, primo comma, numero 1),)) del codice di procedura civile nonche' titolo per la concessione ((dell'esecuzione provvisoria)) ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. 11. Il compenso dell'esperto e' prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile: «Art. 633 (Condizioni di ammissibilita'). - Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1. se del diritto fatto valere si da' prova scritta; 2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.» «Art. 642 (Esecuzione provvisoria). - Se il credito e' fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice puo' imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice puo' anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.». - Per il testo dell'articolo 111 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi all'articolo 10.