Art. 16 
 
                        Compenso dell'esperto 
 
  1.  Il  compenso  dell'esperto  e'   determinato   in   percentuale
sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i  seguenti
scaglioni: 
    a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%; 
    b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%; 
    c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%; 
    d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%; 
    e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%; 
    f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%; 
    g) da euro 400.000.000,01 e  fino  a  euro  1.300.000.000,00,  lo
0,008%; 
    h) sulle somme eccedenti euro ((1.300.000.000,00)), lo 0,002%. 
  ((1-bis. In  caso  di  composizione  negoziata  condotta  ai  sensi
dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o  alcune  delle  imprese
che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo  2,  comma  1,  il
compenso dell'esperto designato e' determinato esclusivamente tenendo
conto  della  percentuale  sull'ammontare  dell'attivo  di   ciascuna
impresa istante partecipante al gruppo.)) 
  2. Il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore
a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. 
  3. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato, fermi i limiti  di
cui al comma 2, come di seguito indicato: 
    a) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle trattative e' compreso tra 21 e 50, il  compenso  e'
aumentato del 25%; 
    b) se il numero dei creditori e  delle  parti  interessate  ((che
partecipano alle trattative)) e'  superiore  a  50,  il  compenso  e'
aumentato del 35%; 
    c) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle trattative non e' superiore  a  5,  il  compenso  e'
ridotto del 40%; 
    d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione
di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato  del
10%. 
  4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono  considerati
nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini  del
riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere  a)  e  b)((;
all'esperto comunque)) spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora
di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4,
comma 8. 
  5. Il compenso e' aumentato del 100% in tutti i casi in cui,  anche
successivamente  alla  redazione  della  relazione  finale   di   cui
all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o
gli accordi di cui all'articolo 11, ((commi 1 e 2)). 
  6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma
1, lettera c),  gli  spetta  un  ulteriore  incremento  del  10%  sul
compenso determinato ai sensi del comma 5. 
  7. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  il  compenso  e'
liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore  non  compare  davanti
all'esperto oppure quando e' disposta l'archiviazione subito dopo  il
primo incontro. 
  8. Le percentuali di cui al comma  1  sono  calcolate  sulla  media
dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle
ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attivita' e'  iniziata  da
meno di tre anni, la media e' calcolata sui bilanci o,  in  mancanza,
sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio. 
  9. All'esperto e' dovuto il rimborso  delle  spese  necessarie  per
l'adempimento    dell'incarico,    purche'     accompagnate     dalla
corrispondente  documentazione.  Non  sono  rimborsati  gli   esborsi
sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e'
avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 
  10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso  e'  liquidato
dalla commissione di cui all'articolo 3, comma  6,  ed  e'  a  carico
dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta  idonea
a norma ((dell'articolo 633, primo comma, numero 1),)) del codice  di
procedura civile nonche' titolo per la concessione  ((dell'esecuzione
provvisoria)) ai sensi dell'articolo  642  del  codice  di  procedura
civile. 
  11.  Il   compenso   dell'esperto   e'   prededucibile   ai   sensi
dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. 
  12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su
richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto
in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso  finale,
tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  633  e  642  del
          codice di procedura civile: 
              «Art. 633 (Condizioni di ammissibilita'). - Su  domanda
          di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una
          determinata quantita'  di  cose  fungibili,  o  di  chi  ha
          diritto alla consegna di una cosa  mobile  determinata,  il
          giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o  di
          consegna: 
                1. se del diritto fatto valere si da' prova scritta; 
                2. se il credito  riguarda  onorari  per  prestazioni
          giudiziali o stragiudiziali o rimborso di  spese  fatte  da
          avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari  o
          da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione  di
          un processo; 
                3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi
          spettanti ai notai a norma della loro legge  professionale,
          oppure ad altri esercenti una libera  professione  o  arte,
          per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. 
              L'ingiunzione  puo'  essere  pronunciata  anche  se  il
          diritto  dipende  da  una  controprestazione   o   da   una
          condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
          presumere   l'adempimento   della    controprestazione    o
          l'avveramento della condizione.» 
              «Art. 642 (Esecuzione provvisoria). - Se il credito  e'
          fondato su cambiale, assegno bancario,  assegno  circolare,
          certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da
          notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  autorizzato,  il
          giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di
          pagare  o  consegnare  senza  dilazione,  autorizzando   in
          mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il
          termine ai soli effetti dell'opposizione. 
              L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche  se
          vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero  se
          il  ricorrente  produce  documentazione  sottoscritta   dal
          debitore, comprovante il diritto fatto valere;  il  giudice
          puo' imporre al ricorrente una cauzione. 
              In  tali  casi  il  giudice  puo'   anche   autorizzare
          l'esecuzione  senza  l'osservanza  del   termine   di   cui
          all'articolo 482.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  111  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
          all'articolo 10.