Art. 16
Compenso dell'esperto
1. Il compenso dell'esperto e' determinato in percentuale
sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti
scaglioni:
a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo
0,008%;
h) sulle somme eccedenti euro ((1.300.000.000,00)), lo 0,002%.
((1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi
dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese
che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il
compenso dell'esperto designato e' determinato esclusivamente tenendo
conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna
impresa istante partecipante al gruppo.))
2. Il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore
a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
3. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato, fermi i limiti di
cui al comma 2, come di seguito indicato:
a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che
partecipano alle trattative e' compreso tra 21 e 50, il compenso e'
aumentato del 25%;
b) se il numero dei creditori e delle parti interessate ((che
partecipano alle trattative)) e' superiore a 50, il compenso e'
aumentato del 35%;
c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che
partecipano alle trattative non e' superiore a 5, il compenso e'
ridotto del 40%;
d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione
di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato del
10%.
4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati
nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del
riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b)((;
all'esperto comunque)) spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora
di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4,
comma 8.
5. Il compenso e' aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche
successivamente alla redazione della relazione finale di cui
all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o
gli accordi di cui all'articolo 11, ((commi 1 e 2)).
6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma
1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul
compenso determinato ai sensi del comma 5.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso e'
liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti
all'esperto oppure quando e' disposta l'archiviazione subito dopo il
primo incontro.
8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media
dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle
ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attivita' e' iniziata da
meno di tre anni, la media e' calcolata sui bilanci o, in mancanza,
sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
9. All'esperto e' dovuto il rimborso delle spese necessarie per
l'adempimento dell'incarico, purche' accompagnate dalla
corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi
sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e'
avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso e' liquidato
dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed e' a carico
dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea
a norma ((dell'articolo 633, primo comma, numero 1),)) del codice di
procedura civile nonche' titolo per la concessione ((dell'esecuzione
provvisoria)) ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura
civile.
11. Il compenso dell'esperto e' prededucibile ai sensi
dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su
richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto
in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale,
tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 633 e 642 del
codice di procedura civile:
«Art. 633 (Condizioni di ammissibilita'). - Su domanda
di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una
determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha
diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il
giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
consegna:
1. se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni
giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o
da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di
un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi
spettanti ai notai a norma della loro legge professionale,
oppure ad altri esercenti una libera professione o arte,
per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il
diritto dipende da una controprestazione o da una
condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
presumere l'adempimento della controprestazione o
l'avveramento della condizione.»
«Art. 642 (Esecuzione provvisoria). - Se il credito e'
fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il
giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di
pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in
mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il
termine ai soli effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se
vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se
il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal
debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice
puo' imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice puo' anche autorizzare
l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui
all'articolo 482.».
- Per il testo dell'articolo 111 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 10.