Art. 17
Imprese sotto soglia
1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede
congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di
squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono
probabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere la nomina
dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile
il risanamento dell'impresa.
2. L'istanza e' presentata, unitamente ai documenti di cui
all'articolo 5, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), del
presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure,
nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario
generale della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale
dell'impresa. All'esperto e' affidato il compito di cui all'articolo
2, comma 2, del presente decreto. ((La nomina dell'esperto avviene a
cura del soggetto al quale e' presentata l'istanza.))
3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del
presente decreto.
4. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento della
situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei
terzi idoneo ad assicurare la continuita' aziendale oppure con il
contenuto dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai
creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267((; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal
medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d) ));
c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui
all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo
14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
e) proporre la domanda di concordato semplificato per la
liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente
decreto.
5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al
tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure
protettive e cautelari concesse.
6. Se all'esito delle trattative non e' possibile raggiungere
l'accordo, ((l'imprenditore puo' accedere ad una delle procedure
disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.))
7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, ((commi 3 e
4,)) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.
8. Il compenso dell'esperto e' liquidato dal responsabile
dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
lo ha nominato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti
pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza
di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo
non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo
comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto
del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di
riferimento.».
- Per il testo degli articoli 67 e 182-octies del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli
articoli 7 e 14-ter della citata legge 27 gennaio 2012, n.
3, vedi i riferimenti normativi all'articolo 11.