Art. 17 
 
                        Imprese sotto soglia 
 
  1.   L'imprenditore   commerciale   e   agricolo    che    possiede
congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni  di
squilibrio  patrimoniale  o  economico-finanziario  che  ne   rendono
probabile  la  crisi  o  l'insolvenza,  puo'   chiedere   la   nomina
dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile
il risanamento dell'impresa. 
  2.  L'istanza  e'  presentata,  unitamente  ai  documenti  di   cui
all'articolo 5, comma 3, lettere a), c), d), e), f),  g)  e  h),  del
presente decreto, all'organismo di composizione della  crisi  oppure,
nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al  segretario
generale  della  camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura nel cui ambito  territoriale  si  trova  la  sede  legale
dell'impresa. All'esperto e' affidato il compito di cui  all'articolo
2, comma 2, del presente decreto. ((La nomina dell'esperto avviene  a
cura del soggetto al quale e' presentata l'istanza.)) 
  3. L'esperto  procede  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  4,  del
presente decreto. 
  4. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento  della
situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: 
    a) concludere un contratto privo di  effetti  nei  confronti  dei
terzi idoneo ad assicurare la continuita'  aziendale  oppure  con  il
contenuto dell'articolo 182-octies del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267; 
    b) concludere  un  accordo  sottoscritto  dall'imprenditore,  dai
creditori e dall'esperto,  idoneo  a  produrre  gli  effetti  di  cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267((; in tal caso non occorre l'attestazione  prevista  dal
medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d) )); 
    c) proporre l'accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  di  cui
all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3; 
    d) chiedere la  liquidazione  dei  beni  ai  sensi  dell'articolo
14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3; 
    e)  proporre  la  domanda  di  concordato  semplificato  per   la
liquidazione del patrimonio  di  cui  all'articolo  18  del  presente
decreto. 
  5. L'esito della  negoziazione  viene  comunicato  dall'esperto  al
tribunale che dichiara cessati gli  effetti  delle  eventuali  misure
protettive e cautelari concesse. 
  6. Se all'esito  delle  trattative  non  e'  possibile  raggiungere
l'accordo, ((l'imprenditore puo'  accedere  ad  una  delle  procedure
disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.)) 
  7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, ((commi 3 e
4,)) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16. 
  8.  Il  compenso  dell'esperto  e'   liquidato   dal   responsabile
dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario  generale
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  che
lo ha nominato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
          preventivo).  -  Sono  soggetti   alle   disposizioni   sul
          fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
          esercitano una  attivita'  commerciale,  esclusi  gli  enti
          pubblici. 
              Non sono soggetti alle disposizioni  sul  fallimento  e
          sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al  primo
          comma,  i  quali  dimostrino  il  possesso  congiunto   dei
          seguenti requisiti: 
                a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti  la  data
          di deposito  della  istanza  di  fallimento  o  dall'inizio
          dell'attivita'  se   di   durata   inferiore,   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila; 
                b) aver realizzato, in qualunque  modo  risulti,  nei
          tre esercizi antecedenti la data di  deposito  dell'istanza
          di fallimento o dall'inizio  dell'attivita'  se  di  durata
          inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo  annuo
          non superiore ad euro duecentomila; 
                c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
          superiore ad euro cinquecentomila. 
              I limiti di cui alle lettere a), b) e  c)  del  secondo
          comma possono essere aggiornati ogni tre anni  con  decreto
          del Ministro della Giustizia, sulla base della media  delle
          variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per  le
          famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo  di
          riferimento.». 
              - Per il testo  degli  articoli  67  e  182-octies  del
          citato regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  degli
          articoli 7 e 14-ter della citata legge 27 gennaio 2012,  n.
          3, vedi i riferimenti normativi all'articolo 11.