Art. 18
Concordato semplificato
per la liquidazione del patrimonio
((1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le
trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non
hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore
puo' presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di
cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione
dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati
nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta puo' prevedere la
suddivisione dei creditori in classi.))
2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso
presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede
principale. Il ricorso e' comunicato al pubblico ministero e
pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro
il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della
pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli
articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Il tribunale, valutata la ritualita' della proposta, acquisiti
la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con
specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e
alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68
del codice di procedura civile, ((assegnando allo stesso un termine
per il deposito del parere di cui al comma 4.)) L'ausiliario fa
pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla
comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del ((codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al)) decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta,
unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale ((e al
parere)) dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai
creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica
certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la
sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. ((Tra la
scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e
l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta
giorni.)) I creditori e qualsiasi interessato possono proporre
opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di
dieci giorni prima dell'udienza fissata.
5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la
regolarita' del contraddittorio e del procedimento, nonche' il
rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilita' del
piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio
ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare
e comunque assicura un'utilita' a ciascun creditore.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente
esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' comunicato dalla
cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono
proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Il decreto della corte d'appello e' ricorribile per cassazione
entro trenta giorni dalla comunicazione.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con
quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4
equivale all'ammissione al concordato.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 161 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 111 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 10.
- Si riporta il testo degli articoli 17, 167, 168, 169,
173, 184, 185, 186 e 217-bis del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267:
«Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento). - Entro il giorno successivo
al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il
fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai
sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al
debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel
corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed e'
comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del
codice di procedura civile, al pubblico ministero, al
curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve
contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il
dispositivo e la data del deposito della sentenza.
La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del
registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale
e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso
quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata
aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al
primo comma, trasmette, anche per via telematica,
l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle
imprese indicato nel comma precedente.».
«Art. 167 (Amministrazione dei beni durante la
procedura). - Durante la procedura di concordato, il
debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e
l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del
commissario giudiziale.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i
compromessi, le alienazioni di beni immobili, le
concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le
rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le
cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le
accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli
atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza
l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con
successivo decreto, il tribunale puo' stabilire un limite
di valore al di sotto del quale non e' dovuta
l'autorizzazione di cui al secondo comma.».
«Art. 168 (Effetti della presentazione del ricorso). -
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro
delle imprese e fino al momento in cui il decreto di
omologazione del concordato preventivo diventa definitivo,
i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto
pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive e
cautelari sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli
atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si
verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di
prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti,
salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi
previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali
iscritte nei novanta giorni che precedono la data della
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.».
«Art. 169 (Norme applicabili). - Si applicano, con
riferimento alla data di presentazione della domanda di
concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63.
Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al
fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.».
«Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e
dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). -
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha
occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente
omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita'
insussistenti o commesso altri atti di frode, deve
riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre
d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al
concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e
ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal
commissario giudiziale a mezzo posta elettronica
certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme
di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto
e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e
5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale
sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche se il debitore durante la procedura di concordato
compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o
comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se
in qualunque momento risulta che mancano le condizioni
prescritte per l'ammissibilita' del concordato.».
«Art. 183 (Reclamo). - Contro il decreto del tribunale
puo' essere proposto reclamo alla corte di appello, la
quale pronuncia in camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza
dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma
dell'articolo 180, settimo comma.».
«Art. 184 (Effetti del concordato per i creditori). -
Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i
creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle
imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi
conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha
efficacia nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili.».
«Art. 185 (Esecuzione del concordato). - Dopo
l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne
sorveglia l'adempimento, secondo le modalita' stabilite
nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al
giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai
creditori.
Si applica il secondo comma dell'art. 136.
Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a
dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da
uno o piu' creditori, qualora sia stata approvata e
omologata.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il
debitore non sta provvedendo al compimento degli atti
necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta
ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al
tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo'
attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a
provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a
questo richiesti.
Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato
approvata e omologata dai creditori puo' denunziare al
tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore,
mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al
commissario giudiziale, con il quale puo' chiedere al
tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento
degli atti a questo richiesti.
Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il
tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il
commissario giudiziale, puo' revocare l'organo
amministrativo, se si tratta di societa', e nominare un
amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo
incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto
necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi
inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del
capitale sociale del debitore, la convocazione
dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la
delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto
nella stessa. Quando e' stato nominato il liquidatore a
norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore
giudiziario possono essere a lui attribuiti.».
«Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato).
- Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del
concordato per inadempimento.
Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento
ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un
anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando
gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da
un terzo con liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138,
in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore
il commissario giudiziale.».
«Art. 217-bis (Esenzioni dai reati di bancarotta). - 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217
non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in
esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo
160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un
accordo di composizione della crisi omologato ai sensi
dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche'
ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati
dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies e alle
operazioni di finanziamento effettuate ai sensi
dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai pagamenti ed alle
operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla medesima
disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali
finanziamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 236 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 236 (Concordato preventivo e, accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione
di moratoria e amministrazione controllata). - E' punito
con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che,
al solo scopo di essere ammesso alla procedura di
concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un
accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o
il consenso degli intermediari finanziari alla
sottoscrizione della convenzione di moratoria di
amministrazione controllata, siasi attribuito attivita'
inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle
maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte
inesistenti.
Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione
controllata, si applicano:
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
di societa';
2) la disposizione dell'art. 227 agli institori
dell'imprenditore;
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al
commissario del concordato preventivo o
dell'amministrazione controllata;
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai
creditori.
Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di
omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi
dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo,
si applicano le disposizioni previste dal secondo comma,
numeri 1), 2) e 4).».
- Per il testo dell'articolo 68 del codice di procedura
civile, vedi i riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo degli articoli 35, comma 4-bis,
35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136):
«Art. 35 (Nomina e revoca dell'amministratore
giudiziario). - 1.-4. (Omissis).
4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore
giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali
sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o
convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il
secondo grado con magistrati addetti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il magistrato che
conferisce l'incarico, nonche' coloro i quali hanno con
tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si
intende per frequentazione assidua quella derivante da una
relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia
stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca
confidenza, nonche' il rapporto di frequentazione tra
commensali abituali.
5.-9. (Omissis).
«Art. 35.1 (Dichiarazione di incompatibilita'). - 1.
L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione
dell'incarico e comunque entro due giorni dalla
comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria
dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una
dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di
incompatibilita' di cui all'articolo 35, comma 4-bis. In
caso di violazione della disposizione di cui al periodo
precedente il tribunale provvede d'urgenza alla
sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede
allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione
depositata, emerga la sussistenza di una causa di
incompatibilita'. In caso di dichiarazione di circostanze
non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto
iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala
all'organo competente dell'ordine o del collegio
professionale ai fini della valutazione di competenza in
ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al
presidente della Corte di appello affinche' dia notizia
della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.
2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve
comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2,
l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o
convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il
secondo grado o frequentazione assidua con magistrati,
giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello
nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e'
pendente il procedimento.
3. Il coadiutore nominato dall'amministratore
giudiziario a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la
dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna
all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento
in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso,
prima di dare inizio alla sua attivita'. L'amministratore
giudiziario entro i due giorni successivi provvede a
depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore.
Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla
dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di
incompatibilita', l'amministratore giudiziario non puo'
avvalersi del coadiutore nominato.
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento
con cui il responsabile dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia attesta la
piena funzionalita' dei sistemi in relazione a quanto
previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della
dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.»
«Art. 35.2 (Vigilanza). - 1. I sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al
presidente della Corte di appello la possibilita' di
estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni
depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve
essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:
a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e
la sezione di appartenenza;
b) il nome dell'ausiliario e la tipologia
dell'incarico conferitogli;
c) la data di conferimento dell'incarico;
d) il nome del magistrato del distretto con il quale
il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato
da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
e) la natura di tale rapporto.
2. Il presidente della Corte di appello tiene conto
delle risultanze delle dichiarazioni ai fini
dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del
potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio
1946, n. 511.».