Art. 18 
 
                       Concordato semplificato 
                 per la liquidazione del patrimonio 
 
  ((1. Quando  l'esperto  nella  relazione  finale  dichiara  che  le
trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede,  che  non
hanno avuto esito positivo e che le soluzioni  individuate  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono  praticabili,  l'imprenditore
puo' presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di
cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per  cessione
dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti  indicati
nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del  regio
decreto 16  marzo  1942,  n.  267.  La  proposta  puo'  prevedere  la
suddivisione dei creditori in classi.)) 
  2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con  ricorso
presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede
principale.  Il  ricorso  e'  comunicato  al  pubblico  ministero   e
pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese  entro
il giorno successivo al deposito in  cancelleria.  Dalla  data  della
pubblicazione del ricorso  si  producono  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  3. Il tribunale, valutata la ritualita' della  proposta,  acquisiti
la relazione finale di cui al comma 1 e il  parere  dell'esperto  con
specifico riferimento ai presumibili risultati della  liquidazione  e
alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68
del codice di procedura civile, ((assegnando allo stesso  un  termine
per il deposito del parere di  cui  al  comma  4.))  L'ausiliario  fa
pervenire  l'accettazione  dell'incarico  entro  tre   giorni   dalla
comunicazione. All'ausiliario si applicano  le  disposizioni  di  cui
agli articoli 35, comma  4-bis,  e  35.1  del  ((codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al))  decreto
legislativo 6 settembre  2011,  n.  159;  si  osservano  altresi'  le
disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. 
  4. Con il medesimo decreto il tribunale  ordina  che  la  proposta,
unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale  ((e  al
parere)) dell'esperto,  venga  comunicata  a  cura  del  debitore  ai
creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5,
comma  3,  lettera  c),  ove  possibile  a  mezzo  posta  elettronica
certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per  la
sua valutazione  e  fissa  l'udienza  per  l'omologazione.  ((Tra  la
scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma  3  e
l'udienza  di  omologazione  devono  decorrere  non  meno  di  trenta
giorni.))  I  creditori  e  qualsiasi  interessato  possono  proporre
opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio  di
dieci giorni prima dell'udienza fissata. 
  5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti d'ufficio,  omologa  il  concordato  quando,  verificata  la
regolarita'  del  contraddittorio  e  del  procedimento,  nonche'  il
rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilita'  del
piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca  pregiudizio
ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare
e comunque assicura un'utilita' a ciascun creditore. 
  6. Il  tribunale  provvede  con  decreto  motivato,  immediatamente
esecutivo,  assunti  i  mezzi  istruttori  richiesti  dalle  parti  o
disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma  dell'articolo  17
del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e'  comunicato  dalla
cancelleria alle parti che, nei  successivi  trenta  giorni,  possono
proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  7. Il decreto della corte d'appello e' ricorribile  per  cassazione
entro trenta giorni dalla comunicazione. 
  8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sostituita la figura  del  commissario  giudiziale  con
quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4
equivale all'ammissione al concordato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il  testo  dell'articolo  161  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
          all'articolo 5. 
              - Per il  testo  dell'articolo  111  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
          all'articolo 10. 
              - Si riporta il testo degli articoli 17, 167, 168, 169,
          173, 184, 185, 186 e 217-bis del citato  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della  sentenza
          dichiarativa di fallimento). - Entro il  giorno  successivo
          al deposito in cancelleria, la  sentenza  che  dichiara  il
          fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere,  ai
          sensi dell'articolo 137 del codice di procedura  civile  al
          debitore, eventualmente  presso  il  domicilio  eletto  nel
          corso del procedimento previsto  dall'articolo  15,  ed  e'
          comunicata per estratto, ai  sensi  dell'articolo  136  del
          codice di  procedura  civile,  al  pubblico  ministero,  al
          curatore ed al richiedente il fallimento.  L'estratto  deve
          contenere il nome del debitore, il nome  del  curatore,  il
          dispositivo e la data del deposito della sentenza. 
              La sentenza e' altresi' annotata presso  l'ufficio  del
          registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale
          e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche  presso
          quello corrispondente al luogo ove la  procedura  e'  stata
          aperta. 
              A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al
          primo  comma,  trasmette,   anche   per   via   telematica,
          l'estratto della sentenza all'ufficio  del  registro  delle
          imprese indicato nel comma precedente.». 
              «Art.  167  (Amministrazione  dei   beni   durante   la
          procedura).  -  Durante  la  procedura  di  concordato,  il
          debitore  conserva  l'amministrazione  dei  suoi   beni   e
          l'esercizio   dell'impresa,   sotto   la   vigilanza    del
          commissario giudiziale. 
              I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i
          compromessi,  le   alienazioni   di   beni   immobili,   le
          concessioni di ipoteche o di  pegno,  le  fideiussioni,  le
          rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le
          cancellazioni di ipoteche, le  restituzioni  di  pegni,  le
          accettazioni di eredita' e di donazioni  e  in  genere  gli
          atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza
          l'autorizzazione  scritta  del   giudice   delegato,   sono
          inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. 
              Con  il  decreto  previsto  dall'articolo  163  o   con
          successivo decreto, il tribunale puo' stabilire  un  limite
          di  valore  al  di  sotto   del   quale   non   e'   dovuta
          l'autorizzazione di cui al secondo comma.». 
              «Art. 168 (Effetti della presentazione del ricorso).  -
          Dalla data della pubblicazione  del  ricorso  nel  registro
          delle imprese e fino  al  momento  in  cui  il  decreto  di
          omologazione del concordato preventivo diventa  definitivo,
          i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto
          pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive  e
          cautelari sul patrimonio del debitore. 
              Le prescrizioni che sarebbero  state  interrotte  dagli
          atti predetti rimangono sospese,  e  le  decadenze  non  si
          verificano. 
              I  creditori  non   possono   acquistare   diritti   di
          prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti,
          salvo che  vi  sia  autorizzazione  del  giudice  nei  casi
          previsti dall'articolo precedente. Le  ipoteche  giudiziali
          iscritte nei novanta giorni che  precedono  la  data  della
          pubblicazione del ricorso nel registro delle  imprese  sono
          inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.». 
              «Art. 169 (Norme  applicabili).  -  Si  applicano,  con
          riferimento alla data di  presentazione  della  domanda  di
          concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56,  57,
          58, 59, 60, 61, 62, 63. 
              Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo  al
          fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.». 
              «Art.  173  (Revoca  dell'ammissione  al  concordato  e
          dichiarazione del fallimento nel corso della procedura).  -
          Il commissario giudiziale, se accerta che  il  debitore  ha
          occultato  o  dissimulato  parte  dell'attivo,  dolosamente
          omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita'
          insussistenti  o  commesso  altri  atti  di   frode,   deve
          riferirne  immediatamente  al  tribunale,  il  quale   apre
          d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione  al
          concordato, dandone comunicazione al pubblico  ministero  e
          ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal
          commissario   giudiziale   a   mezzo   posta    elettronica
          certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma. 
              All'esito del procedimento, che si svolge  nelle  forme
          di cui all'articolo 15, il tribunale provvede  con  decreto
          e, su istanza del creditore o  su  richiesta  del  pubblico
          ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e
          5, dichiara il  fallimento  del  debitore  con  contestuale
          sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18. 
              Le disposizioni di cui al secondo  comma  si  applicano
          anche se il debitore durante  la  procedura  di  concordato
          compie atti non autorizzati a  norma  dell'articolo  167  o
          comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori,  o  se
          in qualunque momento  risulta  che  mancano  le  condizioni
          prescritte per l'ammissibilita' del concordato.». 
              «Art. 183 (Reclamo). - Contro il decreto del  tribunale
          puo' essere proposto reclamo  alla  corte  di  appello,  la
          quale pronuncia in camera di consiglio. 
              Con  lo  stesso  reclamo  e'  impugnabile  la  sentenza
          dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a  norma
          dell'articolo 180, settimo comma.». 
              «Art. 184 (Effetti del concordato per i  creditori).  -
          Il  concordato  omologato  e'  obbligatorio  per  tutti   i
          creditori anteriori alla pubblicazione nel  registro  delle
          imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia  essi
          conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i
          fideiussori  del  debitore  e  gli  obbligati  in  via   di
          regresso. 
              Salvo patto contrario, il concordato della societa'  ha
          efficacia   nei   confronti   dei   soci    illimitatamente
          responsabili.». 
              «Art.  185  (Esecuzione   del   concordato).   -   Dopo
          l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne
          sorveglia l'adempimento,  secondo  le  modalita'  stabilite
          nella sentenza  di  omologazione.  Egli  deve  riferire  al
          giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio  ai
          creditori. 
              Si applica il secondo comma dell'art. 136. 
              Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a
          dare esecuzione alla proposta di concordato  presentata  da
          uno  o  piu'  creditori,  qualora  sia  stata  approvata  e
          omologata. 
              Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il
          debitore non  sta  provvedendo  al  compimento  degli  atti
          necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta
          ritardando il compimento, deve senza indugio  riferirne  al
          tribunale.  Il  tribunale,  sentito   il   debitore,   puo'
          attribuire al commissario giudiziale i poteri  necessari  a
          provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a
          questo richiesti. 
              Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato
          approvata e omologata  dai  creditori  puo'  denunziare  al
          tribunale i ritardi o le omissioni da parte  del  debitore,
          mediante ricorso al tribunale notificato al debitore  e  al
          commissario giudiziale,  con  il  quale  puo'  chiedere  al
          tribunale di attribuire al commissario giudiziale i  poteri
          necessari a provvedere in luogo del debitore al  compimento
          degli atti a questo richiesti. 
              Fermo  restando  il  disposto  dell'articolo  173,   il
          tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e  il
          commissario    giudiziale,    puo'    revocare     l'organo
          amministrativo, se si tratta di  societa',  e  nominare  un
          amministratore giudiziario stabilendo  la  durata  del  suo
          incarico e attribuendogli il potere di compiere  ogni  atto
          necessario a dare esecuzione alla  suddetta  proposta,  ivi
          inclusi, qualora  tale  proposta  preveda  un  aumento  del
          capitale   sociale   del    debitore,    la    convocazione
          dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto  la
          delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto
          nella stessa. Quando e' stato  nominato  il  liquidatore  a
          norma  dell'articolo  182,  i  compiti  di   amministratore
          giudiziario possono essere a lui attribuiti.». 
              «Art. 186 (Risoluzione e annullamento del  concordato).
          - Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del
          concordato per inadempimento. 
              Il concordato non si puo' risolvere se  l'inadempimento
          ha scarsa importanza. 
              Il ricorso per la risoluzione deve  proporsi  entro  un
          anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per  l'ultimo
          adempimento previsto dal concordato. 
              Le disposizioni che precedono non si  applicano  quando
          gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da
          un terzo con liberazione immediata del debitore. 
              Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e  138,
          in quanto compatibili, intendendosi sostituito al  curatore
          il commissario giudiziale.». 
              «Art. 217-bis (Esenzioni dai reati di bancarotta). - 1.
          Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217
          non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in
          esecuzione di un concordato preventivo di cui  all'articolo
          160  o  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei   debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui
          all'articolo 67, terzo comma,  lettera  d),  ovvero  di  un
          accordo di composizione  della  crisi  omologato  ai  sensi
          dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche'
          ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati
          dal giudice a  norma  dell'articolo  182-quinquies  e  alle
          operazioni   di   finanziamento   effettuate    ai    sensi
          dell'articolo 22-quater,  comma  1,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai pagamenti ed  alle
          operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla  medesima
          disposizione, con impiego delle somme provenienti  da  tali
          finanziamenti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  236  del  citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  236  (Concordato  preventivo   e,   accordo   di
          ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione
          di moratoria e amministrazione controllata).  -  E'  punito
          con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che,
          al  solo  scopo  di  essere  ammesso  alla   procedura   di
          concordato preventivo o di ottenere  l'omologazione  di  un
          accordo di ristrutturazione con intermediari  finanziari  o
          il   consenso   degli    intermediari    finanziari    alla
          sottoscrizione   della   convenzione   di   moratoria    di
          amministrazione  controllata,  siasi  attribuito  attivita'
          inesistenti, ovvero, per influire  sulla  formazione  delle
          maggioranze, abbia simulato crediti in  tutto  o  in  parte
          inesistenti. 
              Nel caso di concordato preventivo o di  amministrazione
          controllata, si applicano: 
                1)  le  disposizioni  degli  artt.  223  e  224  agli
          amministratori, direttori generali, sindaci  e  liquidatori
          di societa'; 
                2)  la  disposizione  dell'art.  227  agli  institori
          dell'imprenditore; 
                3)  le  disposizioni  degli  artt.  228  e   229   al
          commissario      del      concordato      preventivo      o
          dell'amministrazione controllata; 
                4)  le  disposizioni  degli  artt.  232  e   233   ai
          creditori. 
              Nel caso di accordi di  ristrutturazione  ad  efficacia
          estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel  caso  di
          omologazione  di  accordi  di  ristrutturazione  ai   sensi
          dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo,
          si applicano le disposizioni previste  dal  secondo  comma,
          numeri 1), 2) e 4).». 
              - Per il testo dell'articolo 68 del codice di procedura
          civile, vedi i riferimenti normativi all'articolo 7. 
              - Si riporta il testo degli articoli 35,  comma  4-bis,
          35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136): 
              «Art.   35   (Nomina   e   revoca   dell'amministratore
          giudiziario). - 1.-4. (Omissis). 
              4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore
          giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro  i  quali
          sono legati  da  rapporto  di  coniugio,  unione  civile  o
          convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
          76, parentela entro il terzo grado  o  affinita'  entro  il
          secondo   grado   con   magistrati   addetti    all'ufficio
          giudiziario  al  quale   appartiene   il   magistrato   che
          conferisce l'incarico, nonche' coloro  i  quali  hanno  con
          tali magistrati un rapporto di assidua  frequentazione.  Si
          intende per frequentazione assidua quella derivante da  una
          relazione  sentimentale  o  da  un  rapporto  di   amicizia
          stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da  reciproca
          confidenza,  nonche'  il  rapporto  di  frequentazione  tra
          commensali abituali. 
              5.-9. (Omissis). 
              «Art. 35.1 (Dichiarazione di  incompatibilita').  -  1.
          L'amministratore giudiziario, al momento  dell'accettazione
          dell'incarico   e   comunque   entro   due   giorni   dalla
          comunicazione della nomina, deposita presso la  cancelleria
          dell'ufficio   giudiziario   conferente   l'incarico    una
          dichiarazione attestante  l'insussistenza  delle  cause  di
          incompatibilita' di cui all'articolo 35,  comma  4-bis.  In
          caso di violazione della disposizione  di  cui  al  periodo
          precedente   il   tribunale   provvede    d'urgenza    alla
          sostituzione del soggetto nominato. Il  tribunale  provvede
          allo stesso modo  nel  caso  in  cui,  dalla  dichiarazione
          depositata,  emerga  la  sussistenza  di   una   causa   di
          incompatibilita'. In caso di dichiarazione  di  circostanze
          non  corrispondenti  al  vero  effettuata  da  un  soggetto
          iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo  segnala
          all'organo   competente   dell'ordine   o   del    collegio
          professionale ai fini della valutazione  di  competenza  in
          ordine  all'esercizio   dell'azione   disciplinare   e   al
          presidente della Corte di  appello  affinche'  dia  notizia
          della segnalazione a tutti i magistrati del distretto. 
              2. Nella  dichiarazione  il  soggetto  incaricato  deve
          comunque  indicare,  ai  fini  di  cui  all'articolo  35.2,
          l'esistenza  di  rapporti  di  coniugio,  unione  civile  o
          convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
          76, parentela entro il terzo grado  o  affinita'  entro  il
          secondo grado  o  frequentazione  assidua  con  magistrati,
          giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di  appello
          nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale  e'
          pendente il procedimento. 
              3.   Il   coadiutore    nominato    dall'amministratore
          giudiziario a norma dell'articolo 35, comma  4,  redige  la
          dichiarazione disciplinata ai commi 1 e  2  e  la  consegna
          all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento
          in cui ha avuto conoscenza della nomina e,  in  ogni  caso,
          prima di dare inizio alla sua  attivita'.  L'amministratore
          giudiziario  entro  i  due  giorni  successivi  provvede  a
          depositare in cancelleria la dichiarazione del  coadiutore.
          Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o  se  dalla
          dichiarazione  emerge  la  sussistenza  di  una  causa   di
          incompatibilita',  l'amministratore  giudiziario  non  puo'
          avvalersi del coadiutore nominato. 
              4. A decorrere dal trentesimo  giorno  successivo  alla
          pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  provvedimento
          con   cui   il   responsabile   dei   sistemi   informativi
          automatizzati del  Ministero  della  giustizia  attesta  la
          piena funzionalita'  dei  sistemi  in  relazione  a  quanto
          previsto  dai  commi  1,  2  e   3,   il   deposito   della
          dichiarazione  prevista  dai  predetti   commi   ha   luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa,  anche  regolamentare,   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici.» 
              «Art. 35.2 (Vigilanza).  -  1.  I  sistemi  informativi
          automatizzati del Ministero della giustizia  assicurano  al
          presidente  della  Corte  di  appello  la  possibilita'  di
          estrarre,  anche  in  forma   massiva,   le   dichiarazioni
          depositate a norma dell'articolo  35.1,  dalle  quali  deve
          essere possibile rilevare almeno i seguenti dati: 
                a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico  e
          la sezione di appartenenza; 
                b)   il   nome   dell'ausiliario   e   la   tipologia
          dell'incarico conferitogli; 
                c) la data di conferimento dell'incarico; 
                d) il nome del magistrato del distretto con il  quale
          il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato
          da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2; 
                e) la natura di tale rapporto. 
              2. Il presidente della Corte  di  appello  tiene  conto
          delle    risultanze    delle    dichiarazioni    ai    fini
          dell'esercizio,  su  tutti  gli  incarichi  conferiti,  del
          potere di sorveglianza di cui al regio  decreto  31  maggio
          1946, n. 511.».