Art. 19
Disciplina della liquidazione del patrimonio
1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un
liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende
un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il
trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione,
dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, il
liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori
sul mercato, da' esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano
gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.
3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al
comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta
da' esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni
migliori sul mercato, con le modalita' di cui al comma 2, previa
autorizzazione del tribunale.
((3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione
straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che
si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i
programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi
previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
puo' nominare la societa' Fintecna S.p.A. commissario.
3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
puo' nominare la Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure
liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma
498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter,
la nomina a commissario della Fintecna S.p.A. comporta la decadenza
dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura, e
la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa
assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, e'
determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta
giorni dal decreto di nomina della societa', i precedenti commissari
trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonche' alla
societa', una relazione illustrativa recante la descrizione
dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli
altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono
revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze
conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano
confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della
societa'.
3-quinquies. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche
nelle attivita' di gestione delle proprie partecipazioni,
all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono inserite le
seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I suddetti
criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle societa' e
degli enti non interamente statali, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con le amministrazioni pubbliche interessate»;
c) al quarto periodo, le parole: «spettante allo Stato» sono
soppresse;
d) al nono periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalla seguente: «cedente»;
e) all'ultimo periodo, le parole: «I proventi» sono sostituite
dalle seguenti: «Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle
finanze, i proventi».
3-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo
il comma 1100 e' inserito il seguente:
«1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche nonche' la revisione
straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni
pubbliche possono affidare alla Fintecna S.p.A. o a societa' da
questa interamente controllata le attivita' di liquidatore delle
societa' in cui detengono partecipazioni, nonche' le attivita' di
supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di
natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche
sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i
rapporti, le attivita' da svolgere, il relativo compenso, nonche' le
modalita' di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul
valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri
derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse
disponibili a legislazione vigente».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 182 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 182 (Cessioni). - Se il concordato consiste nella
cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale
nomina nel decreto di omologazione uno o piu' liquidatori e
un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla
liquidazione e determina le altre modalita' della
liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il
liquidatore effettui la pubblicita' prevista dall'articolo
490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il
termine entro cui la stessa deve essere eseguita.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37,
38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40
e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri
del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili
e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le
cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
rapporti giuridici individuali in blocco devono essere
autorizzate dal comitato dei creditori.
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti
legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda
di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli
articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e
dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono
effettuati su ordine del giudice, salvo diversa
disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli
atti a questa successivi.
Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo
e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore,
che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina.
Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica
certificata altra copia del rapporto al commissario
giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a
norma dell'articolo 171, secondo comma.».
- Si riporta il testo degli articoli 2919 e 2929 del
codice civile:
«Art. 2919 (Effetto traslativo della vendita forzata).
- La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti
che sulla cosa spettavano a colui che ha subito
l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona
fede. Non sono pero' opponibili all'acquirente i diritti
acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non
hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori intervenuti nell'esecuzione.».
«Art. 2929 (Nullita' del processo esecutivo). - La
nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la
vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo
all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di
collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori
non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno
ricevuto per effetto dell'esecuzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270:
«Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
- 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3
sono ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria qualora presentino concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via
alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di
risanamento di durata non superiore a due anni ("programma
di ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di
complessi di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
di beni e contratti").
2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la
durata dei programmi di cui al comma 2 del presente
articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello
sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.».
- Si riporta il testo del comma 498 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)):
«Art. 1. - 498. I commissari liquidatori, nominati a
norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre
2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i
commissari straordinari nominati nelle procedure di
amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio decreto, puo' disporre
l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del
caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a
piu' procedure che si trovano nella fase liquidatoria,
dando mandato ai commissari di realizzare una gestione
unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al
fine di assicurare le massime sinergie organizzative e
conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto
l'incarico di commissario puo' essere attribuito a studi
professionali associati o a societa' tra professionisti, in
conformita' a quanto disposto all'articolo 28, primo comma,
lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1100 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1100. Al fine di assicurare nel modo piu'
sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare
la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna
S.p.A., o a societa' da essa interamente controllata, con
ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i
rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di
societa' statali, o comunque a partecipazione pubblica, in
liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestirne
le attivita' di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono
un patrimonio separato rispetto al patrimonio della
societa' trasferitaria. Con decreto di natura non
regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze
individua ogni anno i patrimoni delle societa' in
liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto
del trasferimento. I suddetti criteri possono essere
adeguati per i patrimoni delle societa' e degli enti non
interamente statali, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Il
corrispettivo provvisorio per il trasferimento e' stabilito
da un collegio di tre periti sulla base della valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione del
patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti
sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con
funzioni di presidente, d'intesa tra la societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve
tra l'altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri
necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito,
ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresi'
il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione
stessa. L'ammontare del compenso dei componenti del
collegio dei periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' versato a valere sui
patrimoni trasferiti. Al termine della liquidazione del
patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina
l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza
tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato.
Di tale maggiore importo il 70 per cento e' attribuito al
cedente e il 30 per cento e' di competenza della societa'
trasferitaria. Se di spettanza del Ministero dell'economia
e delle finanze, i proventi derivanti dall'attuazione del
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato.».