Art. 19 Disciplina della liquidazione del patrimonio 1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, da' esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile. 3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta da' esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalita' di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale. ((3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' nominare la societa' Fintecna S.p.A. commissario. 3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' nominare la Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina a commissario della Fintecna S.p.A. comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura, e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, e' determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della societa', i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonche' alla societa', una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della societa'. 3-quinquies. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attivita' di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»; b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle societa' e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate»; c) al quarto periodo, le parole: «spettante allo Stato» sono soppresse; d) al nono periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalla seguente: «cedente»; e) all'ultimo periodo, le parole: «I proventi» sono sostituite dalle seguenti: «Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi». 3-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100 e' inserito il seguente: «1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonche' la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare alla Fintecna S.p.A. o a societa' da questa interamente controllata le attivita' di liquidatore delle societa' in cui detengono partecipazioni, nonche' le attivita' di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attivita' da svolgere, il relativo compenso, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 182 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: «Art. 182 (Cessioni). - Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi. Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.». - Si riporta il testo degli articoli 2919 e 2929 del codice civile: «Art. 2919 (Effetto traslativo della vendita forzata). - La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono pero' opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.». «Art. 2929 (Nullita' del processo esecutivo). - La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.». - Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270: «Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). - 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali. 2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti"). 2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.». - Si riporta il testo del comma 498 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)): «Art. 1. - 498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a piu' procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario puo' essere attribuito a studi professionali associati o a societa' tra professionisti, in conformita' a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo del comma 1100 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1100. Al fine di assicurare nel modo piu' sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a societa' da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di societa' statali, o comunque a partecipazione pubblica, in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestirne le attivita' di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della societa' trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua ogni anno i patrimoni delle societa' in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle societa' e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Il corrispettivo provvisorio per il trasferimento e' stabilito da un collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa tra la societa' trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve tra l'altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L'ammontare del compenso dei componenti del collegio dei periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze ed e' versato a valere sui patrimoni trasferiti. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70 per cento e' attribuito al cedente e il 30 per cento e' di competenza della societa' trasferitaria. Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».