Art. 19 
 
            Disciplina della liquidazione del patrimonio 
 
  1.  Il  tribunale  nomina,  con  il  decreto  di  omologazione,  un
liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende
un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad  oggetto  il
trasferimento  in  suo   favore,   anche   prima   dell'omologazione,
dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici  beni,  il
liquidatore giudiziale, verificata l'assenza  di  soluzioni  migliori
sul mercato, da' esecuzione all'offerta e alla vendita  si  applicano
gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile. 
  3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui  al
comma 2 debba essere accettata prima della omologazione,  all'offerta
da'  esecuzione  l'ausiliario,  verificata  l'assenza  di   soluzioni
migliori sul mercato, con le modalita' di  cui  al  comma  2,  previa
autorizzazione del tribunale. 
  ((3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di  amministrazione
straordinaria delle imprese di cui al decreto  legislativo  8  luglio
1999,  n.  270,  e  al  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,
nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e  che
si trovino nella fase di liquidazione,  oppure  nel  caso  in  cui  i
programmi di  cui  all'articolo  27,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 270 del 1999 non  siano  completati  nei  termini  ivi
previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,
puo' nominare la societa' Fintecna S.p.A. commissario. 
  3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con  proprio  decreto,
puo'  nominare  la  Fintecna  S.p.A.  commissario   nelle   procedure
liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma
498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis  e  3-ter,
la nomina a commissario della Fintecna S.p.A. comporta  la  decadenza
dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura,  e
la misura dell'eventuale  compenso  residuo,  a  carico  dell'impresa
assoggettata alla  procedura  di  amministrazione  straordinaria,  e'
determinata dal Ministero dello sviluppo  economico.  Entro  sessanta
giorni dal decreto di nomina della societa', i precedenti  commissari
trasmettono al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nonche'  alla
societa',  una  relazione   illustrativa   recante   la   descrizione
dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi  restando  gli
altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente  normativa.  Sono
revocati i  mandati  giudiziali  e  stragiudiziali  e  le  consulenze
conferiti precedentemente  dai  commissari  qualora  essi  non  siano
confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina  della
societa'. 
  3-quinquies. Al fine di  supportare  le  amministrazioni  pubbliche
nelle   attivita'   di   gestione   delle   proprie   partecipazioni,
all'articolo 1, comma 1100, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono  inserite  le
seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:  «I  suddetti
criteri possono essere adeguati per  i  patrimoni  delle  societa'  e
degli enti  non  interamente  statali,  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa
con le amministrazioni pubbliche interessate»; 
    c) al quarto periodo, le  parole:  «spettante  allo  Stato»  sono
soppresse; 
    d) al nono periodo, le parole: «Ministero dell'economia  e  delle
finanze» sono sostituite dalla seguente: «cedente»; 
    e) all'ultimo periodo, le parole: «I  proventi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Se di spettanza del Ministero dell'economia e  delle
finanze, i proventi». 
  3-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo
il comma 1100 e' inserito il seguente: 
  «1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione
periodica  delle  partecipazioni  pubbliche  nonche'   la   revisione
straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24  del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  le  amministrazioni
pubbliche possono affidare alla  Fintecna  S.p.A.  o  a  societa'  da
questa interamente controllata  le  attivita'  di  liquidatore  delle
societa' in cui detengono partecipazioni,  nonche'  le  attivita'  di
supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure  di
natura  liquidatoria  e  concorsuale   comunque   denominate,   anche
sottoscrivendo apposita convenzione con  la  quale  sono  regolati  i
rapporti, le attivita' da svolgere, il relativo compenso, nonche'  le
modalita' di rendicontazione e  controllo  con  oneri  a  valere  sul
valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali  ulteriori  oneri
derivanti dalla  convenzione  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili a legislazione vigente».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  182  del  citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 182 (Cessioni). - Se il concordato consiste nella
          cessione dei beni e non dispone diversamente, il  tribunale
          nomina nel decreto di omologazione uno o piu' liquidatori e
          un comitato di tre o cinque creditori  per  assistere  alla
          liquidazione  e  determina   le   altre   modalita'   della
          liquidazione. In tal caso,  il  tribunale  dispone  che  il
          liquidatore effettui la pubblicita' prevista  dall'articolo
          490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il
          termine entro cui la stessa deve essere eseguita. 
              Si applicano ai liquidatori gli articoli  28,  29,  37,
          38, 39 e 116 in quanto compatibili. 
              Si applicano al comitato dei creditori gli articoli  40
          e 41 in quanto compatibili. Alla  sostituzione  dei  membri
          del comitato provvede in ogni caso il tribunale. 
              Le vendite di aziende e rami di aziende, beni  immobili
          e altri beni iscritti  in  pubblici  registri,  nonche'  le
          cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
          rapporti giuridici  individuali  in  blocco  devono  essere
          autorizzate dal comitato dei creditori. 
              Alle  vendite,  alle  cessioni   e   ai   trasferimenti
          legalmente posti in essere dopo il deposito  della  domanda
          di concordato o in esecuzione di questo, si  applicano  gli
          articoli  da  105  a  108-ter  in  quanto  compatibili.  La
          cancellazione  delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di
          prelazione, nonche' delle trascrizioni dei  pignoramenti  e
          dei sequestri conservativi e di ogni  altro  vincolo,  sono
          effettuati   su   ordine   del   giudice,   salvo   diversa
          disposizione contenuta nel decreto di omologazione per  gli
          atti a questa successivi. 
              Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo,  secondo
          e terzo periodo, sostituendo al  curatore  il  liquidatore,
          che provvede  con  periodicita'  semestrale  dalla  nomina.
          Quest'ultimo  comunica  a  mezzo   di   posta   elettronica
          certificata  altra  copia  del  rapporto   al   commissario
          giudiziale, che a sua volta  lo  comunica  ai  creditori  a
          norma dell'articolo 171, secondo comma.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2919  e  2929  del
          codice civile: 
              «Art. 2919 (Effetto traslativo della vendita  forzata).
          - La vendita forzata trasferisce all'acquirente  i  diritti
          che  sulla  cosa  spettavano  a   colui   che   ha   subito
          l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso  di  buona
          fede. Non sono pero' opponibili  all'acquirente  i  diritti
          acquistati da terzi sulla cosa, se  i  diritti  stessi  non
          hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
          creditori intervenuti nell'esecuzione.». 
              «Art. 2929 (Nullita'  del  processo  esecutivo).  -  La
          nullita'  degli  atti  esecutivi  che  hanno  preceduto  la
          vendita  o   l'assegnazione   non   ha   effetto   riguardo
          all'acquirente  o  all'assegnatario,  salvo  il   caso   di
          collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori
          non sono in nessun caso tenuti a  restituire  quanto  hanno
          ricevuto per effetto dell'esecuzione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270: 
              «Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla  procedura).
          - 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma  dell'art.  3
          sono   ammesse   alla    procedura    di    amministrazione
          straordinaria qualora presentino  concrete  prospettive  di
          recupero   dell'equilibrio   economico   delle    attivita'
          imprenditoriali. 
              2. Tale  risultato  deve  potersi  realizzare,  in  via
          alternativa: 
                a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
          base  di  un  programma  di   prosecuzione   dell'esercizio
          dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
          di cessione dei complessi aziendali"); 
                b)   tramite   la   ristrutturazione   economica    e
          finanziaria dell'impresa, sulla base  di  un  programma  di
          risanamento di durata non superiore a due anni  ("programma
          di ristrutturazione"); 
                b-bis) per  le  societa'  operanti  nel  settore  dei
          servizi pubblici essenziali anche tramite  la  cessione  di
          complessi di beni e contratti sulla base di un programma di
          prosecuzione  dell'esercizio  dell'impresa  di  durata  non
          superiore ad un anno ("programma di cessione dei  complessi
          di beni e contratti"). 
              2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2,  comma  2,
          del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  la
          durata dei  programmi  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo  puo'  essere  autorizzata  dal   Ministro   dello
          sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.». 
              - Si riporta il testo del  comma  498  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)): 
              «Art. 1. - 498. I commissari  liquidatori,  nominati  a
          norma dell'articolo 7, comma 3,  della  legge  12  dicembre
          2002,  n.   273,   nelle   procedure   di   amministrazione
          straordinaria disciplinate  dal  decreto-legge  30  gennaio
          1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          aprile  1979,  n.  95,  e  successive  modificazioni,  e  i
          commissari  straordinari  nominati   nelle   procedure   di
          amministrazione  straordinaria  disciplinate  dal   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal  decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se  non  confermati
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge. A tal  fine,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,   con    proprio    decreto,    puo'    disporre
          l'attribuzione al medesimo  organo  commissariale,  se  del
          caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo  a
          piu' procedure che  si  trovano  nella  fase  liquidatoria,
          dando mandato ai  commissari  di  realizzare  una  gestione
          unificata dei servizi generali e degli  affari  comuni,  al
          fine di assicurare  le  massime  sinergie  organizzative  e
          conseguenti economie gestionali. Con  il  medesimo  decreto
          l'incarico di commissario puo' essere  attribuito  a  studi
          professionali associati o a societa' tra professionisti, in
          conformita' a quanto disposto all'articolo 28, primo comma,
          lettera b), del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo del comma  1100  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), cosi' come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1100. Al fine di assicurare  nel  modo  piu'
          sollecito la riduzione del debito pubblico e di  accelerare
          la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a  Fintecna
          S.p.A., o a societa' da essa interamente  controllata,  con
          ogni loro componente  attiva  e  passiva,  ivi  compresi  i
          rapporti in corso e  le  cause  pendenti,  i  patrimoni  di
          societa' statali, o comunque a partecipazione pubblica,  in
          liquidazione ovvero di enti disciolti al fine  di  gestirne
          le attivita' di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono
          un  patrimonio  separato  rispetto  al   patrimonio   della
          societa'  trasferitaria.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          individua  ogni  anno  i  patrimoni   delle   societa'   in
          liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i  beni  oggetto
          del  trasferimento.  I  suddetti  criteri  possono   essere
          adeguati per i patrimoni delle societa' e  degli  enti  non
          interamente   statali,   con   decreto   di   natura    non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          d'intesa con le amministrazioni pubbliche  interessate.  Il
          corrispettivo provvisorio per il trasferimento e' stabilito
          da un collegio di tre periti sulla base  della  valutazione
          estimativa  dell'esito  finale   della   liquidazione   del
          patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti
          sono designati uno dalla societa'  trasferitaria,  uno  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze ed  il  terzo,  con
          funzioni  di   presidente,   d'intesa   tra   la   societa'
          trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve
          tra l'altro tenere conto di  tutti  i  costi  e  gli  oneri
          necessari per la liquidazione  del  patrimonio  trasferito,
          ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresi'
          il  fabbisogno  finanziario  stimato  per  la  liquidazione
          stessa.  L'ammontare  del  compenso  dei   componenti   del
          collegio dei periti e' determinato con decreto dal Ministro
          dell'economia e delle finanze ed e' versato  a  valere  sui
          patrimoni trasferiti. Al  termine  della  liquidazione  del
          patrimonio trasferito, il  collegio  dei  periti  determina
          l'eventuale maggiore importo  risultante  dalla  differenza
          tra l'esito economico effettivo consuntivato alla  chiusura
          della liquidazione e il corrispettivo  provvisorio  pagato.
          Di tale maggiore importo il 70 per cento e'  attribuito  al
          cedente e il 30 per cento e' di competenza  della  societa'
          trasferitaria. Se di spettanza del Ministero  dell'economia
          e delle finanze, i proventi derivanti  dall'attuazione  del
          presente comma sono versati all'entrata del bilancio  dello
          Stato per essere riassegnati al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato.».