Art. 2
Composizione negoziata
per la soluzione della crisi d'impresa
1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni
di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono
probabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere al segretario
generale della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale
dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta
ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina
avviene con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori
ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una
soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1,
anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.