Art. 2 
 
                       Composizione negoziata 
               per la soluzione della crisi d'impresa 
 
  1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni
di squilibrio patrimoniale o  economico-finanziario  che  ne  rendono
probabile la  crisi  o  l'insolvenza,  puo'  chiedere  al  segretario
generale  della  camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura nel cui ambito  territoriale  si  trova  la  sede  legale
dell'impresa la nomina di  un  esperto  indipendente  quando  risulta
ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.  La  nomina
avviene con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8. 
  2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i  creditori
ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di  individuare  una
soluzione per il superamento delle condizioni  di  cui  al  comma  1,
anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.