Art. 20 
 
                          Modifiche urgenti 
               al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le  parole
«Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in  mancanza  di
voto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  tribunale  omologa  il
concordato preventivo anche in mancanza di adesione»; 
    b) all'articolo 182-bis, quarto comma, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale
adesione deve intervenire entro novanta  giorni  dal  deposito  della
proposta di soddisfacimento.»; 
    c)  all'articolo  182-bis,  l'ottavo  comma  e'  sostituito   dal
seguente:  «Se   prima   dell'omologazione   intervengono   modifiche
sostanziali del piano, e' rinnovata l'attestazione di  cui  al  primo
comma e  il  debitore  chiede  il  rinnovo  delle  manifestazioni  di
consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere
rinnovata anche in  caso  di  modifiche  sostanziali  degli  accordi.
Qualora  dopo  l'omologazione   si   rendano   necessarie   modifiche
sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche  idonee
ad   assicurare   l'esecuzione   degli   accordi,   richiedendo    al
professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera  d)  il
rinnovo  dell'attestazione.  In  tal  caso,  il  piano  modificato  e
l'attestazione sono pubblicati nel registro  delle  imprese  e  della
pubblicazione  e'  dato  avviso  ai  creditori  a  mezzo  di  lettera
raccomandata o posta elettronica  certificata.  Entro  trenta  giorni
dalla  ricezione  dell'avviso  e'  ammessa  opposizione   avanti   al
tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.»; 
    d) all'articolo 182-quinquies: 
      1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Il tribunale puo' autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute
per le mensilita' antecedenti al deposito del ricorso  ai  lavoratori
addetti all'attivita' di cui e' prevista la continuazione."; 
      2) dopo il quinto comma e' inserito  il  seguente:  "Quando  e'
prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, la disciplina  di
cui al quinto comma si applica, in deroga al  disposto  dell'articolo
55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a
scadere del contratto di mutuo con garanzia reale  gravante  su  beni
strumentali all'esercizio dell'impresa, se  il  debitore,  alla  data
della presentazione della domanda di  ammissione  al  concordato,  ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo  autorizza  al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a  tale  data.
Il professionista in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  67,
terzo comma, lettera d),  attesta  anche  che  il  credito  garantito
potrebbe essere  soddisfatto  integralmente  con  il  ricavato  della
liquidazione del bene  effettuata  a  valore  di  mercato  e  che  il
rimborso delle  rate  a  scadere  non  lede  i  diritti  degli  altri
creditori."; 
    ((e) l'articolo 182-septies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 182-septies. -  (Accordi  di  ristrutturazione  ad  efficacia
estesa) - La disciplina di cui all'articolo 182-bis  si  applica,  in
deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al  caso  in  cui
gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti
che appartengano alla medesima categoria,  individuata  tenuto  conto
dell'omogeneita' di posizione giuridica ed  interessi  economici.  Ai
fini di cui  al  primo  comma  occorre  che:  a)  tutti  i  creditori
appartenenti alla categoria siano stati  informati  dell'avvio  delle
trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in  buona
fede e abbiano ricevuto  complete  e  aggiornate  informazioni  sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche'
sull'accordo e sui suoi effetti; b) l'accordo preveda la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa in via diretta o indiretta; c) i crediti dei
creditori aderenti appartenenti alla categoria  rappresentino  il  75
per cento di tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria,  fermo
restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in
piu' di una categoria; d) i creditori della  medesima  categoria  non
aderenti ai  quali  sono  estesi  gli  effetti  dell'accordo  possano
risultare soddisfatti  in  base  all'accordo  stesso  in  misura  non
inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria; e) il debitore abbia
notificato l'accordo,  la  domanda  di  omologazione  e  i  documenti
allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli
effetti dell'accordo. 
  Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai  quali  il
debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine  per
proporre opposizione decorre dalla data  della  notifica  di  cui  al
secondo comma. 
  In nessun caso, per effetto dell'accordo  di  ristrutturazione,  ai
creditori ai quali e' stato esteso l'accordo possono  essere  imposti
l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti,  il
mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione  di  nuovi  finanziamenti.  Non  e'  considerata   nuova
prestazione la prosecuzione della concessione del godimento  di  beni
oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. 
  Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari  finanziari
in misura non inferiore alla  meta'  dell'indebitamento  complessivo,
l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo' individuare una o  piu'
categorie tra tali  tipologie  di  creditori  che  abbiano  fra  loro
posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal  caso  il
debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, puo'  chiedere,
anche se non  ricorre  la  condizione  prevista  dal  secondo  comma,
lettera b), del presente articolo, che gli effetti dell'accordo siano
estesi anche ai creditori non  aderenti  appartenenti  alla  medesima
categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche  e
intermediari finanziari. 
  Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle  ipoteche  giudiziali
iscritte nei novanta giorni che precedono la  data  di  pubblicazione
del ricorso nel registro delle imprese»;)) 
    f) dopo l'articolo 182-septies sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 182-octies (Convenzione di moratoria). -  La  convenzione  di
moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non  commerciale,  e  i
suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti
della crisi e avente ad  oggetto  la  dilazione  delle  scadenze  dei
crediti,  la  rinuncia  agli  atti  o  la  sospensione  delle  azioni
esecutive e  conservative  e  ogni  altra  misura  che  non  comporti
rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411  del  codice
civile, e' efficace anche nei confronti dei  creditori  non  aderenti
che appartengano alla medesima categoria. 
  Ai fini di cui al primo comma occorre che:  a)  tutti  i  creditori
appartenenti alla categoria siano stati  informati  dell'avvio  delle
trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona
fede e abbiano ricevuto  complete  e  aggiornate  informazioni  sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche'
sulla convenzione e i  suoi  effetti;  b)  i  crediti  dei  creditori
aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il  settantacinque
per cento di tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria,  fermo
restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in
piu' di una categoria; c) i creditori della  medesima  categoria  non
aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano
un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi  di  soluzione
della  crisi  o  dell'insolvenza  in  concreto  perseguite;   d)   un
professionista in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  67,
terzo comma, lettera d), abbia  attestato  la  veridicita'  dei  dati
aziendali,   l'idoneita'    della    convenzione    a    disciplinare
provvisoriamente gli effetti  della  crisi,  e  la  ricorrenza  delle
condizioni di cui alla lettera c). 
  In nessun caso, per effetto della convenzione, ai  creditori  della
medesima categoria non aderenti possono essere  imposti  l'esecuzione
di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il  mantenimento
della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione
di nuovi finanziamenti.  Non  e'  considerata  nuova  prestazione  la
prosecuzione della concessione  del  godimento  di  beni  oggetto  di
contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. 
  La  convenzione  va  comunicata,   insieme   alla   relazione   del
professionista indicato al secondo comma ai  creditori  non  aderenti
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o  presso  il
domicilio digitale. 
  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  puo'  essere  proposta
opposizione  avanti  al  tribunale.   Il   tribunale   decide   sulle
opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine
di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del  tribunale  e'
reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183. 
  Art. 182-novies  (Accordi  di  ristrutturazione  agevolati).  -  La
percentuale di cui all'articolo  182-bis,  primo  comma,  e'  ridotta
della meta' quando il debitore: a) abbia rinunciato alla moratoria di
cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b); b) non  abbia
presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e  non
abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis,  sesto
comma. 
  Art. 182-decies (Coobbligati e soci illimitatamente  responsabili).
- Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione  si
applica l'articolo 1239 del codice civile. 
  Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa  ai  creditori
non aderenti, costoro conservano impregiudicati i  diritti  contro  i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli  obbligati  in  via  di
regresso. 
  Salvo  patto  contrario,  gli  accordi  di  ristrutturazione  della
societa' hanno  efficacia  nei  confronti  dei  soci  illimitatamente
responsabili, i quali,  se  hanno  prestato  garanzia,  continuano  a
rispondere per tale diverso titolo, salvo che  non  sia  diversamente
previsto.»; 
    g) all'articolo 186-bis, secondo comma, lettera c), le parole «un
anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; 
    h) all'articolo 236, il terzo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Nel caso di accordi di ristrutturazione ad  efficacia  estesa  o  di
convenzione di moratoria, nonche' ((nel  caso  di  omologazione))  di
accordi di ristrutturazione ai  sensi  dell'articolo  182-bis  quarto
comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni  previste
dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  d),  e)  e  f),  si
applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione  di  accordi
di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle comunicazioni
di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si  applicano  ai
piani presentati successivamente alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta   il   testo   degli   articoli   180   e
          182-quinquies del citato regio decreto 16  marzo  1942,  n.
          267, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  180  (Giudizio  di  omologazione).   -   Se   il
          concordato e' stato  approvato  a  norma  del  primo  comma
          dell'articolo  177,  il  giudice  delegato   riferisce   al
          tribunale il quale fissa un'udienza in camera di  consiglio
          per  la  comparizione  delle  parti   e   del   commissario
          giudiziale,   disponendo   che   il   provvedimento   venga
          pubblicato a norma dell'articolo 17 e  notificato,  a  cura
          del debitore, al commissario giudiziale  e  agli  eventuali
          creditori dissenzienti. 
              Il debitore, il commissario giudiziale,  gli  eventuali
          creditori  dissenzienti  e  qualsiasi  interessato   devono
          costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.
          Nel  medesimo  termine  il  commissario   giudiziale   deve
          depositare il proprio motivato parere. 
              Se  non  sono  proposte  opposizioni,   il   tribunale,
          verificata la regolarita' della procedura e  l'esito  della
          votazione, omologa il concordato con decreto  motivato  non
          soggetto a gravame. 
              Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
          i mezzi istruttori richiesti  dalle  parti  o  disposti  di
          ufficio, anche delegando uno dei componenti  del  collegio.
          Nell'ipotesi di cui al  secondo  periodo  del  primo  comma
          dell'articolo 177  se  un  creditore  appartenente  ad  una
          classe  dissenziente  ovvero,   nell'ipotesi   di   mancata
          formazione  delle  classi,  i  creditori  dissenzienti  che
          rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al  voto,
          contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo'
          omologare il concordato  qualora  ritenga  che  il  credito
          possa risultare soddisfatto dal concordato  in  misura  non
          inferiore   rispetto   alle    alternative    concretamente
          praticabili. Il tribunale omologa il concordato  preventivo
          anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione
          finanziaria o degli enti gestori di forme di  previdenza  o
          assistenza obbligatorie quando l'adesione  e'  determinante
          ai  fini  del  raggiungimento  delle  maggioranze  di   cui
          all'articolo  177  e  quando,  anche   sulla   base   delle
          risultanze  della  relazione  del  professionista  di   cui
          all'articolo   161,   terzo   comma,   la    proposta    di
          soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti
          gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'
          conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. 
              Il tribunale provvede con decreto  motivato  comunicato
          al debitore e al commissario  giudiziale,  che  provvede  a
          darne notizia ai creditori.  Il  decreto  e'  pubblicato  a
          norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo. 
              Le   somme   spettanti   ai    creditori    contestati,
          condizionali  o  irreperibili  sono  depositate  nei   modi
          stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e
          le modalita' per lo svincolo. 
              Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del
          creditore o su richiesta del pubblico ministero,  accertati
          i presupposti di cui  gli  articoli  1  e  5,  dichiara  il
          fallimento del  debitore,  con  separata  sentenza,  emessa
          contestualmente al decreto.». 
              «Art.   182-quinquies   (Disposizioni   in   tema    di
          finanziamento e di  continuita'  aziendale  nel  concordato
          preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti).
          - Il debitore che presenta, anche  ai  sensi  dell'articolo
          161, sesto comma, una domanda di ammissione  al  concordato
          preventivo o una domanda di omologazione di un  accordo  di
          ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis,
          primo  comma,  o  una  proposta   di   accordo   ai   sensi
          dell'articolo  182-bis,  sesto  comma,  puo'  chiedere   al
          tribunale di essere autorizzato, anche prima  del  deposito
          della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo
          e terzo  assunte  se  del  caso  sommarie  informazioni,  a
          contrarre    finanziamenti,    prededucibili    ai    sensi
          dell'articolo  111,  se  un  professionista  designato  dal
          debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo  67,
          terzo  comma,  lettera  d),   verificato   il   complessivo
          fabbisogno finanziario dell'impresa sino  all'omologazione,
          attesta  che  tali  finanziamenti  sono   funzionali   alla
          migliore soddisfazione dei creditori. 
              L'autorizzazione di cui al primo comma puo'  riguardare
          anche finanziamenti individuati soltanto per  tipologia  ed
          entita', e non ancora oggetto di trattative. 
              Il debitore che presenta una domanda di  ammissione  al
          concordato preventivo ai  sensi  dell'articolo  161,  sesto
          comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo  161,
          secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di
          un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti   ai   sensi
          dell'articolo 182-bis,  primo  comma,  o  una  proposta  di
          accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto  comma,  puo'
          chiedere  al  tribunale  di  essere  autorizzato   in   via
          d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi
          dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessita' relative
          all'esercizio dell'attivita' aziendale fino  alla  scadenza
          del termine fissato dal tribunale  ai  sensi  dell'articolo
          161, sesto comma, o  all'udienza  di  omologazione  di  cui
          all'articolo 182-bis, quarto comma,  o  alla  scadenza  del
          termine di cui  all'articolo  182-bis,  settimo  comma.  Il
          ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti,
          che il debitore non e' in grado di reperire altrimenti tali
          finanziamenti e che,  in  assenza  di  tali  finanziamenti,
          deriverebbe  un  pregiudizio  imminente   ed   irreparabile
          all'azienda. Il tribunale,  assunte  sommarie  informazioni
          sul piano  e  sulla  proposta  in  corso  di  elaborazione,
          sentito il commissario giudiziale se nominato,  e,  se  del
          caso, sentiti  senza  formalita'  i  principali  creditori,
          decide in camera di consiglio con decreto  motivato,  entro
          dieci giorni dal deposito dell'istanza  di  autorizzazione.
          La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento di
          linee di credito autoliquidanti in essere  al  momento  del
          deposito della domanda. 
              Il tribunale puo' autorizzare il debitore  a  concedere
          pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei  medesimi
          finanziamenti. 
              Il debitore  che  presenta  domanda  di  ammissione  al
          concordato preventivo con continuita' aziendale,  anche  ai
          sensi dell'articolo 161,  sesto  comma,  puo'  chiedere  al
          tribunale  di  essere  autorizzato,  assunte  se  del  caso
          sommarie  informazioni,  a  pagare  crediti  anteriori  per
          prestazioni di beni o  servizi,  se  un  professionista  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
          lettera d), attesta che tali  prestazioni  sono  essenziali
          per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali
          ad assicurare  la  migliore  soddisfazione  dei  creditori.
          L'attestazione del professionista  non  e'  necessaria  per
          pagamenti effettuati fino a concorrenza  dell'ammontare  di
          nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore
          senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione
          postergato alla soddisfazione dei creditori.  Il  tribunale
          puo' autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per
          le  mensilita'  antecedenti  al  deposito  del  ricorso  ai
          lavoratori addetti all'attivita'  di  cui  e'  prevista  la
          continuazione. 
              Quando  e'  prevista  la  continuazione  dell'attivita'
          aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica,
          in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo  comma,  al
          rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del
          contratto di mutuo con  garanzia  reale  gravante  su  beni
          strumentali all'esercizio  dell'impresa,  se  il  debitore,
          alla data della presentazione della domanda  di  ammissione
          al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il
          tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale
          ed interessi scaduto a  tale  data.  Il  professionista  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
          lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe
          essere soddisfatto  integralmente  con  il  ricavato  della
          liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e  che
          il rimborso delle rate a scadere non lede i  diritti  degli
          altri creditori. 
              Il debitore che presenta una domanda di omologazione di
          un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti   ai   sensi
          dell'articolo 182-bis,  primo  comma,  o  una  proposta  di
          accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto  comma,  puo'
          chiedere al Tribunale di essere  autorizzato,  in  presenza
          dei  presupposti  di  cui  al  quinto  comma  del  presente
          articolo, a pagare crediti anche anteriori per  prestazioni
          di beni o servizi. In tal caso i pagamenti  effettuati  non
          sono soggetti all'azione revocatoria  di  cui  all'articolo
          67.». 
              - Per il testo dell'articolo 182-bis del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
          all'articolo 5. 
              - Per il testo dell'articolo 182-bis del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
          all'articolo 5. 
              - Si riporta il testo degli articoli 186-bis del citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale). -
          Quando il piano di  concordato  di  cui  all'articolo  161,
          secondo  comma,  lettera   e)   prevede   la   prosecuzione
          dell'attivita'  di  impresa  da  parte  del  debitore,   la
          cessione dell'azienda in esercizio ovvero  il  conferimento
          dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche  di
          nuova  costituzione,  si  applicano  le  disposizioni   del
          presente  articolo.  Il  piano  puo'  prevedere  anche   la
          liquidazione   di   beni   non   funzionali   all'esercizio
          dell'impresa. 
              Nei casi previsti dal presente articolo: 
                a) il piano di cui all'articolo 161,  secondo  comma,
          lettera e), deve contenere anche  un'analitica  indicazione
          dei  costi  e  dei   ricavi   attesi   dalla   prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di  concordato,
          delle  risorse  finanziarie  necessarie  e  delle  relative
          modalita' di copertura; 
                b)   la   relazione   del   professionista   di   cui
          all'articolo  161,  terzo  comma,  deve  attestare  che  la
          prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di
          concordato e' funzionale  al  miglior  soddisfacimento  dei
          creditori; 
                c) il piano puo'  prevedere,  fermo  quanto  disposto
          dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a  due
          anni  dall'omologazione  per  il  pagamento  dei  creditori
          muniti di  privilegio,  pegno  o  ipoteca,  salvo  che  sia
          prevista la liquidazione  dei  beni  o  diritti  sui  quali
          sussiste la causa di prelazione. In tal caso,  i  creditori
          muniti di cause di prelazione di cui al periodo  precedente
          non hanno diritto al voto. 
              Fermo  quanto   previsto   nell'articolo   169-bis,   i
          contratti in corso di esecuzione alla data di deposito  del
          ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
          si risolvono per  effetto  dell'apertura  della  procedura.
          Sono inefficaci eventuali patti contrari.  L'ammissione  al
          concordato preventivo non  impedisce  la  continuazione  di
          contratti  pubblici  se  il  professionista  designato  dal
          debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita'
          al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
          continuazione puo' beneficiare, in presenza  dei  requisiti
          di legge, anche  la  societa'  cessionaria  o  conferitaria
          d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i  contratti  siano
          trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione  o
          del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
          e trascrizioni.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano anche nell'ipotesi  in  cui  l'impresa  e'  stata
          ammessa  a  concordato  che  non  prevede  la   continuita'
          aziendale se il  predetto  professionista  attesta  che  la
          continuazione e' necessaria per  la  migliore  liquidazione
          dell'azienda in esercizio. 
              Successivamente  al  deposito  della  domanda  di   cui
          all'articolo  161,  la  partecipazione   a   procedure   di
          affidamento di contratti pubblici deve  essere  autorizzata
          dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal  giudice
          delegato, acquisito il parere  del  commissario  giudiziale
          ove gia' nominato. 
              L'ammissione al concordato preventivo non impedisce  la
          partecipazione a procedure  di  assegnazione  di  contratti
          pubblici, quando l'impresa presenta in gara: 
                a) una relazione di un professionista in possesso dei
          requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera  d),
          che attesta  la  conformita'  al  piano  e  la  ragionevole
          capacita' di adempimento del contratto; 
                b). 
              Fermo quanto previsto dal comma  precedente,  l'impresa
          in   concordato   puo'   concorrere   anche   riunita    in
          raggruppamento temporaneo di imprese, purche'  non  rivesta
          la qualita' di mandataria e sempre  che  le  altre  imprese
          aderenti al raggruppamento non siano  assoggettate  ad  una
          procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di  cui
          al quarto comma, lettera b), puo'  provenire  anche  da  un
          operatore facente parte del raggruppamento. 
              Se nel corso di una procedura  iniziata  ai  sensi  del
          presente  articolo  l'esercizio  dell'attivita'   d'impresa
          cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori,  il
          tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta  salva
          la facolta' del  debitore  di  modificare  la  proposta  di
          concordato.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  236  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
          all'articolo 18. 
              - Per il  testo  dell'articolo  161  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
          all'articolo 5.