Art. 20
Modifiche urgenti
al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le parole
«Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di
voto» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale omologa il
concordato preventivo anche in mancanza di adesione»;
b) all'articolo 182-bis, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale
adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della
proposta di soddisfacimento.»;
c) all'articolo 182-bis, l'ottavo comma e' sostituito dal
seguente: «Se prima dell'omologazione intervengono modifiche
sostanziali del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui al primo
comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di
consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere
rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.
Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche
sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee
ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al
professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il
rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e
l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della
pubblicazione e' dato avviso ai creditori a mezzo di lettera
raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni
dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al
tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.»;
d) all'articolo 182-quinquies:
1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il tribunale puo' autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute
per le mensilita' antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori
addetti all'attivita' di cui e' prevista la continuazione.";
2) dopo il quinto comma e' inserito il seguente: "Quando e'
prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, la disciplina di
cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo
55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a
scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni
strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data
della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito
potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della
liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il
rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri
creditori.";
((e) l'articolo 182-septies e' sostituito dal seguente:
«Art. 182-septies. - (Accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa) - La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in
deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui
gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti
che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto
dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici. Ai
fini di cui al primo comma occorre che: a) tutti i creditori
appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle
trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona
fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche'
sull'accordo e sui suoi effetti; b) l'accordo preveda la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa in via diretta o indiretta; c) i crediti dei
creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75
per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo
restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in
piu' di una categoria; d) i creditori della medesima categoria non
aderenti ai quali sono estesi gli effetti dell'accordo possano
risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non
inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria; e) il debitore abbia
notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti
allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli
effetti dell'accordo.
Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il
debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per
proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al
secondo comma.
In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai
creditori ai quali e' stato esteso l'accordo possono essere imposti
l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il
mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova
prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni
oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari
in misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento complessivo,
l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo' individuare una o piu'
categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro
posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il
debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, puo' chiedere,
anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma,
lettera b), del presente articolo, che gli effetti dell'accordo siano
estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima
categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e
intermediari finanziari.
Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali
iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione
del ricorso nel registro delle imprese»;))
f) dopo l'articolo 182-septies sono inseriti i seguenti:
«Art. 182-octies (Convenzione di moratoria). - La convenzione di
moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i
suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti
della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei
crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni
esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti
rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice
civile, e' efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti
che appartengano alla medesima categoria.
Ai fini di cui al primo comma occorre che: a) tutti i creditori
appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle
trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona
fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche'
sulla convenzione e i suoi effetti; b) i crediti dei creditori
aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque
per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo
restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in
piu' di una categoria; c) i creditori della medesima categoria non
aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano
un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione
della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite; d) un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicita' dei dati
aziendali, l'idoneita' della convenzione a disciplinare
provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle
condizioni di cui alla lettera c).
In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della
medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione
di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento
della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione
di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la
prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di
contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del
professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il
domicilio digitale.
Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' essere proposta
opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle
opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine
di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale e'
reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
Art. 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati). - La
percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, e' ridotta
della meta' quando il debitore: a) abbia rinunciato alla moratoria di
cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b); b) non abbia
presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non
abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto
comma.
Art. 182-decies (Coobbligati e soci illimitatamente responsabili).
- Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si
applica l'articolo 1239 del codice civile.
Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori
non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso.
Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della
societa' hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a
rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente
previsto.»;
g) all'articolo 186-bis, secondo comma, lettera c), le parole «un
anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
h) all'articolo 236, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di
convenzione di moratoria, nonche' ((nel caso di omologazione)) di
accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis quarto
comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste
dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), si
applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi
di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle comunicazioni
di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai
piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 180 e
182-quinquies del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 180 (Giudizio di omologazione). - Se il
concordato e' stato approvato a norma del primo comma
dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al
tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio
per la comparizione delle parti e del commissario
giudiziale, disponendo che il provvedimento venga
pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura
del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale,
verificata la regolarita' della procedura e l'esito della
votazione, omologa il concordato con decreto motivato non
soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di
ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma
dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una
classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata
formazione delle classi, i creditori dissenzienti che
rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto,
contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo'
omologare il concordato qualora ritenga che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo
anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante
ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui
all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle
risultanze della relazione del professionista di cui
all'articolo 161, terzo comma, la proposta di
soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato
al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a
darne notizia ai creditori. Il decreto e' pubblicato a
norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e
le modalita' per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa
contestualmente al decreto.».
«Art. 182-quinquies (Disposizioni in tema di
finanziamento e di continuita' aziendale nel concordato
preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti).
- Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo
161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato
preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis,
primo comma, o una proposta di accordo ai sensi
dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al
tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito
della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo
e terzo assunte se del caso sommarie informazioni, a
contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi
dell'articolo 111, se un professionista designato dal
debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), verificato il complessivo
fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione,
attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla
migliore soddisfazione dei creditori.
L'autorizzazione di cui al primo comma puo' riguardare
anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed
entita', e non ancora oggetto di trattative.
Il debitore che presenta una domanda di ammissione al
concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto
comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161,
secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di
un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di
accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo'
chiedere al tribunale di essere autorizzato in via
d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi
dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessita' relative
all'esercizio dell'attivita' aziendale fino alla scadenza
del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo
161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui
all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del
termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il
ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti,
che il debitore non e' in grado di reperire altrimenti tali
finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti,
deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile
all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni
sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione,
sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del
caso, sentiti senza formalita' i principali creditori,
decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro
dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento di
linee di credito autoliquidanti in essere al momento del
deposito della domanda.
Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere
pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi
finanziamenti.
Il debitore che presenta domanda di ammissione al
concordato preventivo con continuita' aziendale, anche ai
sensi dell'articolo 161, sesto comma, puo' chiedere al
tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso
sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per
prestazioni di beni o servizi, se un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali
per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali
ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
L'attestazione del professionista non e' necessaria per
pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di
nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore
senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione
postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale
puo' autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per
le mensilita' antecedenti al deposito del ricorso ai
lavoratori addetti all'attivita' di cui e' prevista la
continuazione.
Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'
aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica,
in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del
contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni
strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore,
alla data della presentazione della domanda di ammissione
al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il
tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale
ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato della
liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che
il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli
altri creditori.
Il debitore che presenta una domanda di omologazione di
un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di
accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo'
chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza
dei presupposti di cui al quinto comma del presente
articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni
di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non
sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo
67.».
- Per il testo dell'articolo 182-bis del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 182-bis del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Si riporta il testo degli articoli 186-bis del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale). -
Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161,
secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione
dell'attivita' di impresa da parte del debitore, la
cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento
dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di
nuova costituzione, si applicano le disposizioni del
presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la
liquidazione di beni non funzionali all'esercizio
dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato,
delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui
all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di
concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori;
c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto
dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due
anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia
prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori
muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente
non hanno diritto al voto.
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i
contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del
ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
si risolvono per effetto dell'apertura della procedura.
Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al
concordato preventivo non impedisce la continuazione di
contratti pubblici se il professionista designato dal
debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita'
al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti
di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano
trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o
del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata
ammessa a concordato che non prevede la continuita'
aziendale se il predetto professionista attesta che la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione
dell'azienda in esercizio.
Successivamente al deposito della domanda di cui
all'articolo 161, la partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata
dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale
ove gia' nominato.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la
partecipazione a procedure di assegnazione di contratti
pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
che attesta la conformita' al piano e la ragionevole
capacita' di adempimento del contratto;
b).
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
in concordato puo' concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta
la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui
al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un
operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del
presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa
cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il
tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva
la facolta' del debitore di modificare la proposta di
concordato.».
- Per il testo dell'articolo 236 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 18.
- Per il testo dell'articolo 161 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 5.